Revisione della patente di guida per assunzione di sostanze stupefacenti

Consiglio di Stato, sez. I, 17 novembre 2020, n. 1842

23 Novembre 2020
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L’istituto della revisione della patente di guida per assunzione, da parte del guidatore, di sostanze stupefacenti accertate da indagini di laboratorio non configura sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico; l’amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento del patentato ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti.

Nel caso di revisione della patente di guida per assunzione, da parte del guidatore, di sostanze stupefacenti accertate da indagini di laboratorio, non si applica l’art. 15, l. n. 689 del 1981, che prevede la comunicazione all’interessato dell’esito delle analisi e la possibilità per questo di chiederne la revisione “se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni”, essendo tale disposizione  applicabile in materia di violazioni amministrative, mentre nella specie si tratta di una nuova verifica sulla idoneità psico-fisica della persona alla guida di veicoli a motore.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 1842 del 17/11/2020,  ha ricordaro che la revisione è stata disposta a seguito di dubbi in ordine alla idoneità psico-fisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore, sorti in relazione alla circostanza che lo stesso risultava assuntore di sostanze stupefacenti, come risultante dalla accertata positività alla cocaina, al THC ed alla benzoilecgonina. Emergono, dunque, ragioni fattuali e giuridiche poste a base della decisione dell’amministrazione, rivenienti le prime dalle risultanze delle prove tossicologiche effettuate sulla persona e le seconde dalla avvenuta applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, il quale prevede, al comma 1, che “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 19, comma 4….qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti…”.

Ha aggiunto la Sezione che l’esistenza del presupposto normativamente richiesto per l’adozione del provvedimento di revisione è stata adeguatamente esternata nel provvedimento, avendo l’amministrazione rappresentato che i dubbi sull’idoneità psico-fisica derivavano dalla accertata positività all’uso di sostanze stupefacenti. In disparte il profilo motivazionale, deve, inoltre, essere evidenziato, sotto il profilo sostanziale, che la suddetta circostanza è certamente elemento idoneo a fondare i suddetti dubbi, attesa la pacifica incidenza delle sostanze stupefacenti sulla integrità delle condizioni psichiche del guidatore, necessaria per la conduzione in sicurezza dei veicoli a motore.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it