Lesioni personali agli agenti di polizia locale. In assenza di querela il reato decade se manca la qualifica soggettiva degli agenti

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

9 Dicembre 2020
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Il caso ha riguardato l’aggressione subita da alcuni agenti di polizia locale, a seguito della contestazione di una violazione amministrativa per guida di un ciclomotore, da parte del conducente, senza casco e per avere poi quest’ultimo cagionato loro lesioni personali guaribili in tre giorni, per opporsi al successivo fermo amministrativo del ciclomotore. Per la Cassazione (sentenza penale n. 31231/2020) ha errato la Corte territoriale nell’aver considerato la circostanza aggravante, di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen, in assenza di specifica menzione, nella descrizione del fatto, della qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza degli agenti della polizia locale. In tale modo venendo meno la circostanza aggravante è decaduto anche il reato di lesioni personali in quanto mancate della querela.

Il fatto

La Corte di appello, nel confermare le condanne di minaccia e lesioni personali nei confronti degli agenti di polizia locale, per aver contestato all’imputato una infrazione amministrativa per guida del ciclomotore senza casco e per avere poi il medesimo imputato cagionato loro lesioni personali guaribili in tre giorni per opporsi al fermo amministrativo del ciclomotore, ha considerato le circostanze aggravanti in quanto avvenute nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ovvero ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. Per tale verso la pena è stata aumentata nei limiti previsti dalla normativa, da un terzo fino alla metà, potendo in tal modo procedere di ufficio per il reato di lesioni personali senza necessità della querela.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato in Cassazione precisando l’errore di applicazione dell’aggravante nonostante il difetto di querela, ossia avendo la Corte di appello proceduto di ufficio considerando l’aggravante elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con la conseguente irrilevanza della querela ai fini della procedibilità.

 

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