Cassazione civile, Ordinanza 7/2/2017, n. 3216: la Pubblica amministrazione deve risarcire eventuali danni avvenuti su strade private ad uso pubblico
Infortunistica stradale
A meno che non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e non prevedibili, l'Ente che omette di apporre segnaletica stradale non risulta responsabile in caso di sinistro. Questo il parere della Corte di Cassazione con Sentenza n. 1289/2017
In caso sinistro stradale dovuto a un mancato rispetto del diritto di precedenza, non sempre chi viene da destra può ritenersi esente da colpe. È il principio della cosiddetta precedenza di fatto, ribadito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 53304 del 15.12.2016
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 38203/2016, ha affermato che per incidente non si deve intendere solamente quello che vede coinvolti altri veicoli, ma qualsiasi tipo di impatto durante la guida con altri elementi quali le infrastrutture stradali e alberi.
La Corte di Cassazione conferma che non è necessario procedere a nuovo accertamento peritale, quando è chiaro che l'imputato ha tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, ovvero un comportamento colposo che ha concorso nella determinazione dei sinistro, seppure riconducibile anche all'improvvida condotta di guida di altro automobilista
I dati del sinistro a cui fa riferimento il Codice della Strada sono quelli dell’articolo 11, comma 4, cioè il rapporto completo circa la “modalità” dell’incidente (ove non ricorrano le ostatività dell’articolo 21 in caso di lesioni od omicidio colposi), nonché i dati identificativi delle parti e dei veicoli e la situazione assicurativa. L’articolo 21 del regolamento prevede come mezzi per la richiesta la presentazione diretta o la raccomandata; non prevede richiesta via e-mail/PEC, ma, ovviamente, non si può escludere questo canale di inoltro...
Vedi il testo della sentenza ... [continua a leggere]