Nemmeno il medico chiamato dall’ospedale dove un suo paziente è stato ricoverato può avvalersi dell’esimente dell’adempimento di un dovere, non esistendo una norma giuridica che gli consenta di violare i limiti di velocità, né può rifarsi allo stato di necessità, essendo la persona già ricoverata e assistita presso la struttura ospedaliera. Note alla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II, 10 settembre 2009, n. 19578