Giurisprudenza

GP Taranto 5/11/2009 n. 14334 – Il ricorso regolato dall’articolo 204 bis è inammissibile laddove sia stato precedentemente presentato il ricorso amministrativo di cui all’articolo 203 del codice della strada – Cassazione sez. II Civile, 15/9/2009 n. 19878 – Opera la remissione in termini per la notificazione del verbale del codice della strada, ove il primo tentativo sia stato effettuato a soggetto estraneo alla violazione per ritardato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici (si ringrazia del contributo il Giudice di pace Dott. Martino Giacovelli)

6 Novembre 2009
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GP Taranto 5/11/2009 n. 14334 – Il ricorso regolato dall’articolo 204 bis è inammissibile laddove sia stato precedentemente presentato il ricorso amministrativo di cui all’articolo 203 del codice della strada
Cassazione sez. II Civile, 15/9/2009 n. 19878 – Opera la remissione in termini per la notificazione del verbale del codice della strada, ove il primo tentativo sia stato effettuato a soggetto estraneo alla violazione per ritardato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici (si ringrazia del contributo il Giudice di pace Dott. Martino Giacovelli)