La competenza ad emettere il provvedimento di sospensione della patente deve attribuirsi al Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto sanzionato anche quando il documento non sia stato materialmente ritirato al momento della rilevazione dell’illecito

Circolare Ministero dell’interno 3/9/2009

16 Novembre 2009
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%