Nuove disposizioni relative al modulo per le assenze che il conducente dei veicoli dotati di cronotachigrafo devono avere con sé in alternativa alle registrazioni dei 28 giorni precedenti

Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

11 Febbraio 2010
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Nel rinviare al precedente approfondimento di questo Autore (1), nel quale sono state fornite istruzioni circa il controllo dei veicoli soggetti alla disciplina della limitazione dei tempi di guida (regolamento n. 561/2006/CE), si ricorda che è stato modificato il modulo  previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 144/08, il quale ha dato attuazione alla disposizione comunitaria che prevede l’adozione di un documento di controllo che i conducenti devono compilare e avere con sé, attraverso il quale viene fornita giustificazione per l’eventuale assenza delle registrazioni dei tempi di guida/pausa/riposo nei 28 giorni precedenti rispetto a quello in cui il controllo è stato effettuato da parte degli agenti.

 

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