Per la revisione della patente ordinata in conseguenza della perdita totale dei punti è competente il giudice amministrativo
La sentenza del TAR di Milano

25 Agosto 2011
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La perdita dei punti deve essere comunicata al titolare dell’abilitazione, affinchè lo stesso possa frequentare i corsi di recupero, sicchè, ove manchi la prova della comunicazione di ogni variazione del punteggio, la successiva revisione risulta illegittima.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5/4/2011 n. 885