La perdita dei punti deve essere comunicata al titolare dell’abilitazione, affinchè lo stesso possa frequentare i corsi di recupero, sicchè, ove manchi la prova della comunicazione di ogni variazione del punteggio, la successiva revisione risulta illegittima.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5/4/2011 n. 885