Il fatto può rientrare nella ipotesi della uccisione di animali di cui all’art. 544 bis c.p. Infatti, detta fattispecie non individua una condotta o una serie di condotte specifiche ma punisce qualsivoglia comportamento che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, sicché l’evento può essere realizzato anche con una condotta omissiva.
Cassazione sez. III Penale, 8/6/2011 n. 29543