La guida accompagnata – il decreto che ne disciplina la definitiva attuazione ha passato il vaglio del Consiglio di Stato, con qualche osservazione. La prima parte dell’approfondimento di G. Carmagnini

29 Agosto 2011
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Se ne parlava già nel 2007, durante la fase di conversione del decreto legge 117, ma la modifica non fu approvata e i giovani ansiosi di mettersi alla guida di un’autovettura ancor prima di aver compiuto 18 anni rimasero delusi.
Sull’esempio di altri Paesi, dove da tempo è consentito ai minorenni di esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria B, anche l’Italia si accinge a compiere questo passo, finalizzato ad una maggiore sicurezza della circolazione dei neopatentati, responsabili di una parte rilevante degli incidenti stradali, con la finalità di consentire di acquisire un’adeguata esperienza anche prima del conseguimento della patente per guidare gli autoveicoli.
Vediamo come il Ministero dell’interno ha riassunto la novità, con la circolare 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/10310/10/101/3/3/9).

– I minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono già titolari di patente di guida potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché:
a) siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni;
b) siano muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
c) abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

– Sul veicolo non potrà prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore.

– Il veicolo dovrà essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA».

– Il minore non potrà comunque superare la velocità di 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali.

– L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.

– Nel caso in cui il conducente minorenne autorizzato alla guida commetta infrazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ovvero circoli senza avere a fianco l’accompagnatore, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione.

Queste le novità introdotte nell’articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata…

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