Il trasporto dei minori sulle autovetture. Uno sguardo approfondito sulla disciplina
L’approfondimento a cura di C. Lo Iacono

31 Agosto 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il trasporto delle persone sulle autovetture è disciplinato dall’articolo 169 del Codice della Strada, rubricato “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”, e dall’articolo 371 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, rubricato “Persone e carichi trasportabili”.

In estrema sintesi possiamo dire che le norme stabiliscono che:

– il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non deve essere superiore a quello indicato nella carta di circolazione;

– il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida e non deve determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo;

– tutti i passeggeri devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli una perfetta visibilità e non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

Rilevanti, ai fini della sicurezza delle persone trasportate, bambini compresi, sono le norme dell’articolo 172 del Codice della Strada, completamente sostituite dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 e modificate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Detto articolo dispone che, in qualsiasi situazione di marcia del veicolo, il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47 del codice, hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza se il veicolo ne è munito; stesso obbligo per i passeggeri che viaggiano seduti su minibus e autobus (veicoli delle categorie M2 ed M3) muniti di cintura di sicurezza

Continua a leggere