Le ultime novità sulla riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e la gestione del contenzioso in materia. La relazione presentata da M. Ancillotti a “Le Giornate della Polizia Locale”

15 Settembre 2011
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La modifica introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in del d.l. sviluppo 13 maggio2011, n. 70 rappresenta davvero una modifica epocale per la fase esecutiva del procedimento sanzionatoriodi applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui dobbiamo tentare ora una prima ricostruzione,cercando fin da subito di porre al centro dell’inevitabile consequenziale dibattito dottrinale gliargomenti di maggiore e immediata utilità pratica.

Qualche avvisaglia di quello che sarebbe successo (insomma i primi sintomi della grave patologia) eragià leggibile nelle parole incerte dei vertici di Equitalia spa che a fronte di mille polemiche e accuse perle attività esecutive svolte per cercare di incrementare le basse percentuali di riscossione comunque derivantidall’attività esecutiva, avevano paventato di abbandonare comuni, province e regioni, ritenendopoco proficua in termini economici e molto dannosa in termini di immagine complessiva l’attività di recuperodelle entrate di loro spettanza, soprattutto laddove si trattava di riscossione coattiva, con particolareriferimento al recupero di sanzioni amministrative non pagate. E così la cosa migliore, nell’impossibilitàdi adottare misure di correttivo, è stata quella, ben accolta dal Governo, di abbandonare gli enti locali,lasciandoli, per così dire, in mezzo al guado senza alcun congruo preavviso.Nel prosieguo vedremo come, analizzando gli aspetti tecnico-giuridico.

Prima di iniziare l’analisi tecnica mi sia però consentito solo (e solo una volta) di osservare che, se proprionon sono incorso in un grave errore di valutazione, insieme ai ruoli è moribonda anche la stessa attivitàesecutiva. Ben difficilmente, senza l’organizzazione aziendale di Equitalia spa e delle società partecipate(i vecchi concessionari dei servizi riscossione tributi) e senza “tutti” gli strumenti espropriativi offerti dald.p.r 602/73 sarà possibile domani anche solo sperare di pareggiare o superare le pur basse pregressepercentuali di riscossione.

Non voglio fare Cassandra da terzo millennio, ma viene facile pensare che dal 2012 chi pagherà una sanzionein fase esecutiva lo farà per lo più per propria intima convinzione e non tanto per il timore di unaeffettiva ed efficace azione esecutiva. In definitiva chi pagherà avrà torto e chi non pagherà avrà ragione.Insomma niente di nuovo.Finito questo sfogo passiamo agli aspetti tecnici…

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