Concorso interno per la copertura di un posto di comandante della polizia municipale
TAR Lazio, Latina sez. I, 15/9/2011 n. 689

20 Settembre 2011
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1. Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall’1.1.2010 l’applicabilità dell’art. 62 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l’art. 91 t.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Corte dei conti, ss.uu., 29 aprile 2010, n. 10).
2. È illegittima la determinazione del responsabile del Settore amministrativo del comune di indizione di una procedura selettiva interna per la copertura di n. 1 posto di comandante della Polizia municipale, Categoria D posizione giuridica D3, considerato che la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (cfr. art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (c.d. riforma Brunetta).

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