Sull’indicazione del motivo di omessa contestazione nel verbale di accertamento di una violazione redatto a seguito della ricostruzione di un sinistro stradale. L’approfondimento di G. Carmagnini

17 Ottobre 2011
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Il problema verte sull’indicazione del motivo per cui non si è proceduto alla contestazione immediata che, talvolta, può non essere riportato sul verbale per un mero errore nella redazione dello stesso o, più di frequente, per un errore nella procedura di riproduzione meccanizzata della copia da notificare. In particolare, il caso più frequente è rappresentato dalla contestazione differita di violazioni accertate a seguito della ricostruzione di un sinistro stradale.
Relativamente alla necessità di una attenta valutazione di tutti gli elementi raccolti durante i rilievi, in modo tale da essere resa impossibile la contestazione immediata, si è espressa in chiusura di sentenza la Corte di Cassazione civile in sezioni unite (n. 13226 del 6 giugno 2007) chiarendo in maniera definitiva la questione, semmai ve ne fosse stata necessità.
Parimenti, più di recente, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale la contestazione immediata non è richiesta se l’accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica di un sinistro, né il giudice può sindacare le modalità operative della pattuglia intervenuta (Corte di Cassazione civile sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4142). Infatti, la giurisprudenza di Cassazione, richiamata nella sentenza,  ha affermato che “In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’articolo 384 reg. esec. del codice della strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè non è precluso al giudice dell’opposizione riconoscere l’esistenza della impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato articolo 384 reg. esec. del codice della strada”. (Cass. 7090/05). Addirittura i giudici hanno concluso che “Tale possibilità nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell’ordine non è certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l’approfondimento della vicenda e l’acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo”…

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