Commento completo all’articolo 120 del codice della strada, alla luce delle modifiche del 2009, del 2010 e del nuovo decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A cura di G. Carmagnini

17 Novembre 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Considerazioni a margine del decreto del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 24 ottobre 2011 – G.U. 14 novembre 2011, n. 265: “Modalita’ per l’adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell’interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi”

Inquadramento storico
Già il codice del 1933 (regio decreto n. 1740), all’articolo 84, prevedeva un controllo preventivo per il conseguimento della patente elencando 4 casi di indegnità che impedivano all’ammissione all’esame; l’indegnità veniva meno in caso di un provvedimento di riabilitazione. L’articolo 82 del codice del 1959, ricalcando la normativa del 1933, continuò a considerare l’accertamento dei requisiti morali quale presupposto per l’ammissione all’esame, eccetto che per la patente di categoria A, per la quale i requisiti potevano essere accertati dopo il rilascio. Con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 82, ad opera della legge n. 111/88, anche per la patente di categoria A fu disposto l’accertamento dei requisiti morali come criterio per l’ammissione all’esame. L’accertamento dei requisiti morali come presupposto per il rilascio della patente di qualsiasi categoria fu riproposto nella stesura del nuovo codice della strada. Con la riforma attuata dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (c.d. decreto Cassese) la disciplina del rilascio delle patenti ha subito una sostanziale modifica, nell’ottica della semplificazione amministrativa. La modifica in parola ha disposto che il rilascio della patente avvenga immediatamente al momento del superamento dell’esame di pratica, lasciando al prefetto il potere di revocare la patente appena rilasciata in caso di insussistenza dei requisiti morali previsti dall’articolo 120. A completare il quadro di coordinamento della normativa che regola l’accertamento dei requisiti morali dopo il rilascio della patente, è stato modificato il comma 2 dell’articolo 120, disponendo che i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. diano immediata comunicazione al prefetto delle patenti rilasciate, così da consentire il controllo a posteriori e l’eventuale revoca. A chiudere l’anello di questa nuova procedura, altrimenti lacunosa, l’articolo 116 comma 14, disponeva che qualora ricorressero motivi ostativi per il rilascio della patente a seguito dell’accertamento della mancanza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, si applicasse l’articolo 116 comma 13 per guida senza patente. Quindi, dalla data di entrata in vigore del decreto Cassese, sino alla nuova modifica dell’articolo 120 del codice della strada, si è trattato di un controllo effettuato dal prefetto dopo il rilascio, ma che produceva gli effetti della revoca in maniera retroattiva. Più che di una revoca vera e propria sembra si possa definire più correttamente un annullamento di un atto viziato ab ovo dalla carenza dei presupposti per il suo rilascio, anche se l’effetto prodotto dalla revoca è diverso.

La novella del 2009 – il controllo preventivo
L’articolo 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n.94, ha sostituto l’articolo 120 del codice della strada. Opportunamente il legislatore è intervenuto per ripristinare il controllo preventivo per il rilascio della patente e non solo di questa, ma anche del certificato di idoneità alla circolazione e, in maniera poco comprensibile, anche per il rilascio del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida dei motoveicoli (KA). Se da un lato era auspicabile che fosse richiesto il possesso dei requisiti morali per il rilascio dell’abilitazione alla guida del ciclomotore, in quanto l’abilitazione alla guida di questo veicolo può agevolare la commissione di reati al pari dell’abilitazione alla guida degli altri veicoli (si pensi solo ai furti con strappo compiuti con i ciclomotori) sono oscure le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad estendere l’applicazione dell’articolo 120 al solo certificato di abilitazione professionale di tipo KA, non soltanto perché sono esclusi da questa disciplina il CAP di tipo KB e la Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto professionale di cose e/o persone, ma soprattutto perché i certificati professionali non abilitano alla guida e possono essere rilasciati solo ai titolari di patente di guida. Nel caso in cui un soggetto non sia titolare di patente di guida perché non possiede i requisiti morali o per qualsiasi altro motivo, non potrà conseguire il certificato professionale e ove abbia subito la revoca della patente non potrà certo giovarsi del certificato professionale eventualmente detenuto…

Continua a leggere