Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio. Lo ha stabilito la II sezione Civile della Cassazione
Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio, in quanto il comma 1 dell’articolo 23 della legge 689/81 riguarda unicamente l’inammissibilità in ragione della tardiva presentazione del ricorso.
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