Permesso internazionale di guida: serve anche la patente?
Come è noto, per effetto delle convenzioni alle quali l’Italia ha aderito (Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 e Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968) il possesso di patente o permesso internazionale di guida fa decadere l’obbligo di traduzione al seguito della patente nazionale.
Attenzione però! Nonostante l’art. 135 comma 1 C.d.S. preveda l’alternatività dei due documenti – leggiamo infatti “I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia” – per effetto delle modifiche apportate al testo della Convenzione di Vienna in data 28 marzo 2006 al 2° paragrafo dell’articolo 41, leggiamo che la possibilità di esibire la patente internazionale è tale soltanto “a condizione che sia presentata insieme alla patente nazionale corrispondente”.
Inoltre, nell’allegato 7 della Convenzione Vienna, a pagina 2 del modello della patente internazionale (retro del primo foglietto di copertina), troviamo scritto che “Essa è valida per i territori di ogni altra Parte contraente a condizione che sia presentata con la corrispondente patente nazionale di guida”.
Una rivoluzione pertanto per gli operatori di polizia che, fino al 2006, non potevano pretendere la patente nazionale a seguito dell’esibizione di quella internazionale, mentre ora debbono richiederle entrambe.
A seguito tuo convegno di BIBIONE (VE) ho posto il quesito al sito VIGILARE SULLA STRADA di cui ti allego risposta.
Risposta : poco interessa cosa prevedano le norme internazionali se l’Italia ha ritenuto di applicarle in maniera meno restrittiva, consentendo l’esibizione anche del solo permesso internazionale, come recita l’articolo 135 del codice della strada. Quindi, al momento è escluso che si possa sanzionare la mancanza al seguito della patente se viene esibito il permesso internazionale in corso di validità da parte di un conducente non residente in Italia. Ciò è confermato dal fatto che solo dal 19 gennaio 2013, con l’applicazione del dlgs 59/2011, sarà effettivamente richiesta l’esibizione di entrambi i documenti. Il nuovo articolo 125, rubricato “Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo” disporrà che “Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità”. La sanzione per l’inosservanza di tale precetto sarà sanzionata dal comma 8 in misura da 400 a 1800 euro. Al momento, quindi, non vi è una sanzione per chi circola esibendo il solo permesso internazionale; è fatta salva la possibilità, ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/81 e dell’articolo 180/8 del cds di richiedere l’esibizione della patente di guida al fine di accertare eventuali violazioni.
A quale dei due pareri si deve dare ascolto?
Grazie
a mio parere, trattandosi di convenzione internazionale, l’art. 135 cds è in contrasto e perciò incostituzionale. infatti in seguito alla legge 3/2003 è stato modificato l’art. 117 C. il quale ora dispone che l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è condizionata dal rispetto degli obblighi internazionali. quindi non solo l’art. 10 C. per il quale l’ordinamento interno si adegua …… Certo è che comunque qualcuno che è stato sanzionato sanzionato dovrebbe sollevare incidentalmente la questione.
Saluti
scusate per concludere quindi al momento non resta che applicare il 135 così com’è oppure per dare una scossa, fare la sanzione e in sede di ricorso al g.d.p. nella comparsa di risposta chiedere la disapplicazione della norma anticomunitaria..(la mia è solo una provocazione ma non del tutto velleitaria).
il mio punto di vista parte dal presupposto che un documento, per quanto possa essere favorevole la norma italiana, per essere valido deve essere di una tipologia riconosciuta. Ora la Convenzione di Vienna riconosce la patente (o permesso)internazionale, solo se accompagnata dalla patente nazionale. Al limite il dubbio può essere se applicare un articolo 180 oppure un 116 considerato che il titolare è presumibilmente straniero. Quanto alla provocazione di “setto”, il problema del Giudice di Pace non si pone in quanto l’articolo 116 è penale. E’ opportuno pertanto rifarsi al parere delle singole Procura della Repubblica. Il permesso (o patente) internazionale, invece, rende superflua la traduzione della patente nazionale quanto richiesta
In effetti il problema se il permesso internazionale debba obbligatoriamente essere accompagnato anche dalla patente originale del conducente straniero è un tema assai dibattuto (ed i pareri sono contrastanti). Il parere di Maurizio Marchi mi parrebbe da condividere. Mi chiedo però quale sanzione sarebbe da applicare nel caso in cui, in un controllo stradale, ci fosse il permesso internazionale, ma non la patente di guida. 1)Se si applicasse l’art. 116 potremmo denunciare un soggetto solo perchè magari la patente originale l’aveva dimenticata altrove??? 2)Se si applicasse l’art. 180 (dimenticanza) difficilmente poi uno straniero verrebbe ad esibirci la sua patente orginale. E comunque, in seguito ed in ogni caso, sarà alquanto difficile farsi dire dallo stato straniero d’appartenenza se il soggetto aveva o meno la patente!
mia moglie ha la patente svizzera,risiede in svizzera,quando viene in italia,puó guidare un auto con targa italiana? faccio presente che la patente svizzera, in ogni suo voce ha la traduzione in tedesco francese italiano.cordiali saluti