Permesso internazionale di guida: serve anche la patente?

1 Dicembre 2011
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Come è noto, per effetto delle convenzioni alle quali l’Italia ha aderito (Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 e Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968) il possesso di patente o permesso internazionale di guida fa decadere l’obbligo di traduzione al seguito della patente nazionale.

Attenzione però! Nonostante l’art. 135 comma 1 C.d.S. preveda l’alternatività dei due documenti – leggiamo infatti “I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia” – per effetto delle modifiche apportate al testo della Convenzione di Vienna in data 28 marzo 2006 al 2° paragrafo dell’articolo 41, leggiamo che la possibilità di esibire la patente internazionale è tale soltanto “a condizione che sia presentata insieme alla patente nazionale corrispondente”.

Inoltre, nell’allegato 7 della Convenzione Vienna, a pagina 2 del modello della patente internazionale (retro del primo foglietto di copertina), troviamo scritto che “Essa è valida per i territori di ogni altra Parte contraente a condizione che sia presentata con la corrispondente patente nazionale di guida”.

 

Una rivoluzione pertanto per gli operatori di polizia che, fino al 2006, non potevano pretendere la patente nazionale a seguito dell’esibizione di quella internazionale, mentre ora debbono richiederle entrambe.