Per la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi (la nota Cass. Sez. Un. n. 500 del 1999), è stata chiaramente ribadita l’indispensabilità, oltre a quella dell’esistenza di un evento dannoso e di un atto amministrativo illegittimo, dell’accertamento anche e quanto meno del dolo o della colpa della pubblica amministrazione, da apprezzarsi in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa.
Cassazione sez. II Civile, 28/10/2011 n. 22508