Tra le novità della “Manovra Monti” la libera apertura dei negozi e pubblici esercizi

15 Dicembre 2011
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Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (pubblicato nella G.U. n.284 del 6/12/2011 – supplemento ordinario n.251) in pari data, i titolari degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed esercizi assimilabili) potranno determinare liberamente e non più in via sperimentale il proprio orario di apertura e chiusura e scegliere di rimanere aperti in occasione delle giornate domenicali e festive e della mezza giornata infrasettimanale. (1)

 

Mentre in precedenza la normativa limitava la liberalizzazione degli orari alle località turistiche e alle città d’arte oggi la libertà di fissare l’orario di apertura e di chiusura e di rimanere aperti anche per l’intera giornata e per 365 giorni l’anno, festività comprese, è stata estesa a tutti i comuni del territorio nazionale. Il legislatore, sempre ai fini della tutela della concorrenza, recependo il principio comunitario inerente la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ha stabilito che potranno essere aperti su tutto il territorio nazionale nuovi esercizi commerciali «senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali».
Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni appena richiamate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento.

 

Altra rilevante novità in materia di liberalizzazioni riguarda i negozi della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali, ecc.) dove si potranno vendere, nei Comuni con oltre 15mila abitanti, non solo i farmaci da banco come previsto dal decreto Bersani n.223/2006, convertito con modificazioni in legge 248/2006, ma anche i farmaci di fascia C ovvero di tutti quei medicinali che, pur necessitando di prescrizione medica in carta di colore bianco non rientrano nella categorie delle medicine essenziali o “salvavita” in quanto servono per curare patologie di lieve entità o considerate minori. Si precisa che i farmaci di fascia C sono interamente a carico del consumatore e non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, così come accade, per i farmaci in fascia A, per i quali è necessario il certificato medico di colore rosso con il codice a barre. La concorrenza tra le tradizionali farmacie, le parafarmacie e i c.d. corner posti all’interno degli esercizi commerciali della grande distribuzione dovrebbero determinare la riduzione dei prezzi dei farmaci oggetto del provvedimento sopra richiamato.

 

Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, (ad oggetto “Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci”), comma 1 (2), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 (3) del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

Qualora le imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci pratichino condizioni contrattuali e prassi commerciali tali da risolversi in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, andranno a realizzare casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. I gestori delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del già citato decreto Bersani n° 223 del 2006 potranno praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. In merito ai parametri demografici per l’apertura delle farmacie che in base alla legge 2 aprile 1968, n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” prevedono una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti in tutti gli altri, la bozza di decreto sviluppo volta a favorire l’apertura di farmacie nei comuni piccoli e medi, oltre a un limite di 4.000 abitanti per tutti i comuni stabilisce che venga computata la popolazione eccedente rispetto a tale parametro al fine dell’apertura di un’ulteriore farmacia.

 

Novità anche per i distributori di carburante in quanto i gestori dei singoli punti vendita di carburante al dettaglio potranno rifornirsi liberamente da qualunque produttore o rivenditore.
Dal 1° gennaio 2012 le eventuali clausole contrattuali che prevedano forme di esclusiva nell’approvvigionamento saranno considerate nulle. Sarà considerato altrettanto illegittimo il comportamento di chi dovesse decidere di modificare le condizioni di gestione dell’impianto o addirittura ne preveda la cessazione come forma di ritorsione nei confronti del gestore.

 

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(1) La liberalizzazione di tali esercizi si è resa possibile attraverso la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, noto come “Decreto Bersani”.
(2) In tale comma si legge: “Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile”.
(3) Questo comma prevede che: “La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci”.