Strade extraurbane secondarie e rilevamenti elettronici della velocità. Considerazioni a margine di Cassazione civile, sez. II, 15 novembre 2011, n. 23882. L’approfondimento a cura di S. Maini

21 Dicembre 2011
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È legittimo il rilevamento automatico (i.e. senza agente accertatore sul posto (1)) degli eccessi di velocità sulle strade extraurbane secondarie?
Stando a quanto si legge in alcuni titoli (2) di “lancio” della recentissima decisione della S.C. in epigrafe, parrebbe proprio di no.
Per quanto assai sommessamente mi riguarda, invece, ed anche dopo avere compulsato detta decisione, penso proprio di sì (3).
Certo, se debbo essere sincero, la ricostruzione delle premesse, in fatto e diritto, della decisione qui in commento mi è risultata (4) (ma il limite è evidentemente tutto mio) non esattamente immediata (5), ma l’impressione è che – leggendo le titolazioni sopra viste – si sia dato decisivo rilievo (soltanto) ad una affermazione del Tribunale, poi confermata dalla Corte, ed in particolare a quella della illegittimità del verbale “… non potendo essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione una strada extraurbana secondaria quale quella percorsa dal …” ricorrente, senza valorizzare adeguatamente ciò che in quella affermazione fa, a mio avviso, la differenza, e cioè che il Tribunale, e poi la Corte, non hanno inteso riferire la impossibilità di installazione ad ogni e ciascuna strada extraurbana secondaria, ma, specificamente, (soltanto) ad una concreta strada appartenente a detta tipologia di strade: “… quella percorsa dal …” ricorrente.

In effetti, per quanto ne ho potuto capire, ricostruendo il fatto – da cui consegue il diritto, potrebbe essere andata così:

– il rilevamento della velocità è avvenuto, senza agente sul posto (e perciò, di necessità, senza contestazione immediata), su strada, di fatto , extraurbana secondaria (una strada, insomma, di tipo C) , per seguire la precisa dizione dell’art. 4, d.l. n. 121/2002 che, come vedremo, risulta puntualmente evocato in causa);
– detta strada, di fatto extraurbana secondaria, non era ricompresa, come tale , nell’elenco prefettizio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4, cit.;
– detta strada, di fatto , extraurbana secondaria era stata invece impropriamente (rectius: illegittimamente) classificata, da detto decreto prefettizio, come strada urbana di scorrimento…

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