Nuova sentenza sull’utilizzabilità del prelievo del sangue per l’accertamento dello stato di ebbrezza – non necessita il consenso se l’esame avviene su un campione di sangue prelevato durante il normale protocollo sanitario. A cura di G. Carmagnini

28 Dicembre 2011
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La sentenza che si propone torna sul solco delle precedenti pronunce in tema di consenso all’utilizzo del campione di sangue prelevato durante il protocollo ordinario di pronto soccorso a seguito di un incidente stradale in cui il conducente abbia riportato lesioni e sia ricorso alle cure mediche.

È noto che il conducente di un veicolo non può essere sottoposto coattivamente al prelievo ematico finalizzato all’accertamento del reato, per cui è necessario il consenso dell’interessato. Il comma 2 dell’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e questa non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi, è da escludersi in assoluto la possibilità di ricorrere a metodiche invasive, come il prelievo del sangue, che, seppure in misura minima, provoca una lesione sul soggetto che vi sia sottoposto. La Corte Costituzionale (ordinanza 306/01), in via incidentale ha affermato che è inutilizzabile l’esame tossicologico effettuato su ordine della polizia giudiziaria, senza il previo consenso dell’interessato per il prelievo ematico. Questo anche perché, essendo prevista una prova specifica per l’accertamento dello stato di ebbrezza, diversa dal prelievo ematico ed essendo quest’ultimo considerato pratica invasiva, non pare ammissibile in assenza di un’esplicita previsione di legge (riserva assoluta).

Di contro, potrebbe permanere la facoltà del Giudice di disporre la perizia, anche coattiva, ai sensi dell’articolo 224, comma 2. c.p.p.. Anche di questo aspetto si è interessata la Corte Costituzionale (sentenza 238/96), concludendo per l’incostituzionalità dell’articolo 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate all’esecuzione della perizia ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate. Si tratta quindi di un’interpretazione incentrata sulla limitazione della discrezionalità del giudice che deve giustamente trovare il proprio limite nella legge dello Stato, formata sui principi costituzionali che tutelano il rispetto e la salute della persona umana…

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