La liberalizzazione degli orari per le attività commerciali

17 Gennaio 2012
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La norma più volte modificata è quella di cui all’art. 3 del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con Legge 4.08.2006 n. 248, con la quale il Legislatore ha introdotto norme dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale:

“1) Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:…d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio; (lettera introdotta dall’articolo 35, comma 6, legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall’articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 22/12/2011)

(…)

3) Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”

Va immediatamente precisato che la norma si applica alle attività commerciali individuate dal D. Lgs. n. 114/98, dunque alle sole attività di vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso, con esclusione delle attività elencate nell’art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 114.

Il MISE con Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 ha precisato che:

– l’eliminazione dei limiti e prescrizioni si è resa doverosa al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall’ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato, oltre ad essere diretta ad assicurare al consumatore finale un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale, materie considerate di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione;

– l’intervento non comporta ingerenza dello Stato nelle competenze regionali, in quanto trattasi di norma statale rientrante nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e la Corte Costituzionale, con Sentenze n. 288/2010 e n. 430/2007, ha già affermato, in proposito, che la legislazione statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia “strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale”;

– l’applicazione della nuova disciplina comporta inevitabilmente un’attività di adeguamento delle disposizioni legislative e regolamentari regionali e degli enti locali per cui nella consapevolezza della necessità di un’applicazione che non leda le prerogative regionali in materia di orari, il comma 7 dell’art. 35 ha stabilito il termine del 1° gennaio 2012 per l’adeguamento della normativa;

Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.lgs. 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ciò anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione diretta la disciplina di cui all’art. 3 lettera d)-bis del D.L. 223/2006, fondata sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza ed uniformità di accesso all’acquisto di prodotti e servizi da parte dei consumatori, così come confermato dal Ministero con la citata Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 e dalla Giurisprudenza Amministrativa e Costituzionale. D’altra parte, le Regioni, stante la perentorietà delle nuove previsioni, che non ammettono alcuna eccezione al principio della libertà assoluta di determinazione degli orari da parte degli operatori, in quanto non sono consentiti limiti e prescrizioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, altro non potrebbero fare che prendere atto della norma statale.

Solo disconoscendo la potestà legislativa statale nella materia degli orari, infatti, le Regioni potranno o approvare una nuova norma in materia di determinazione degli orari o far ricorso alla Corte Costituzionale.