Premio assicurativo non pagato – rilascio documenti amministrativi – assicuratore tenuto al risarcimento – autenticità del contrassegno.
Cassazione sez. II Civile, 17/11/2011 n. 24089

25 Gennaio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Anche se il premio assicurativo non è stato pagato, o il contratto di assicurazione non è efficace, ma l’assicuratore ha rilasciato i documenti assicurativi, questo è tenuto al risarcimento perchè nei confronti del danneggiato rileva solo l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Leggi la sentenza