La liberalizzazione degli orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Dal 1 gennaio 2012, insieme al nuovo anno, è scattata la liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi commerciali: non solo negozi ma anche bar, ristoranti, locali, grandi magazzini e supermercati che potranno così decidere quando alzare e abbassare le serrande in totale autonomia.
La liberalizzazione degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sta suscitando una serie di dubbi applicativi e resistenze da parte soprattutto delle categorie interessate, ma anche di Regioni e di Comuni.
A tal proposito va precisato che alcune Regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché ritengono che la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi disposta dal Governo Monti con il decreto Salva-Italia sia lesiva delle competenze legislative regionali, con particolare riguardo all’articolo 117, comma 4 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva residuale in materia di Commercio e del principio di leale collaborazione.
Quanto ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3644/C, del 28 ottobre 2011, ha già spiegato che “nel caso degli esercizi di somministrazione, avendo già chiarito in passato l’inapplicabilità dell’obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge 425/71, la disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna (Parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 380280 del 28/11/1997). Relativamente alla chiusura notturna, tuttavia, il MISE ritiene che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela (es. somministrazione alcolici) possano continuare ad essere applicati ed adottati in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed espressamente richiamati dall’art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all’iniziativa economica privata”.
Tali limitazioni sono quelle motivabili con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturno prolungate in materia di disturbo alla quiete ed alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla viabilità, ecc., e non certo quelle afferenti alla problematiche di natura concorrenziale, sindacale, di rispetto delle tradizioni, ecc.. Di conseguenza tali ordinanze potranno riguardare l’estensione degli orari, a causa del disturbo introdotto da aperture notturne (è opportuno a tal proposito dotarsi di specifico regolamento o ordinanza che disciplini la repressione dei rumori molesti e inutili), ma non la limitazione del numero di ore di apertura, né la possibilità di aperture domenicali o festive, problemi di natura concorrenziale.
Ulteriori limitazioni che venissero introdotte dai Comuni non sembrano trovare alcuna legittimità, salvo i casi in cui venissero disposte da specifici provvedimenti regionali, da assumersi “ad hoc”, in quanto quelli esistenti sono al momento superati dalla normativa statale.
Si precisa infine che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni nazionali e regionali sull’obbligo di comunicazione al pubblico dell’orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l’esposizione di “appositi cartelli o altri mezzi idonei”.
TI CONSIGLIAMO
E’ legittima un’ordinanza del Sindaco che obblighi la chiusura notturna (esempio alle ore 02.00) per una zona particolare della città?
La legittimità dell’atto va analizzata in virtù della motivazione. Andrebbero valutati attentamente i reali problemi della “zona particolare della città”.
Per sostenere la legittimità di un simile provvedimento di limitazione (si capisce bene che si creano delle discriminazioni rispetto agli esercizi attivi in altre zone della città) occorre motivare bene l’atto con quanto sancito nelle seguenti norme :
– Art. 3, comma 1, del DL 138/2011 il quale ribadisce che l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge salvo i casi di danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
– Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2008 il quale prevede l’emanazione di provvedimenti “contingibili” ed “urgenti” per le situazioni di degrado riportate nell’art. 2.
Ritengo che se la limitazione oraria serva a scongiurare problemi di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica e sicurezza urbana ben venga (basta semplicemente motivare adeguatamente il provvedimento per sostenerlo in sede di eventuale ricorso) altrimenti se trattasi di un semplice provvedimento che va a limitare l’esercizio dell’attività lo stesso non è assolutamente legittimo. Va inoltre attentamente valutato il risultato che lo stesso produrrebbe ossia lo spostamento del problema da quella zona ad un’altra in cui gli esercizi pubblici sono aperti oltre le 02.00 quindi ergo che le politiche da adottare sono ben altre.
Una complicazione legata all’apertura delle attività che è già emersa è quella relativa al disturbo della quiete pubblica a tal riguardo suggerisco la stesura di un’ordinanza e/o regolamento che disciplini tale aspetto salvo l’applicazione della norma penale.
salve io vorrei sapere laltra sea il bar dove vado io a messo un mini foglio dove chiudeva alle 23 io nn lo neanche visto ma lui puo chiudere cosi perche dovva andare in disco o ci va un cartello col permesso del sindaco o timbrato dal comune o se chiudi prima devi comunicarlo o puo fare quello che vuole
chi a ragione io come cliente o lui che entri alle 10 e nn ti fa piu un caffe se ce orario chiusura esempio 1 lui puo decidere cosi di chiudere alle 23
Se l’esercente ha stabilito come orario di chiusura le 23.00 è da questo momento che deve sospendere la propria attività. Nell’orario precedente ha l’obbligo di servire la clientela.
Il pubblico esercizio ha l’obbligo di comunicare preventivamente al comune il proprio orario di apertura e chiusura ed esporre l’orario. Non sussiste alcun obbligo di timbratura del cartello dell’orario.
Salve, dalle mie parti ultimamente vengono multati gli esercenti che sforano di poco l’orario di chiusura.
Se ad esempio il bar deve chiudere alle due, dopo questo orario il barista puo stare all’interno del bar (per es. per fare le pulizie) ma non possono sostare all’interno i clienti.
ma se io sono un cliente che sta finendo la consumazione, il proprietario del bar mi invita ad uscire e chiude la porta a chiave ma i Carabinieri lo hanno multato comunque. E giusto tutto ciò? posso sapere che normativa regola questo tipo di sanzioni? grazie
Buon giorno
La settimana scorsa mi hanno fatto una multa al mio bar perché invece di chiudere alle 23,00 ero ancora aperto alle 24,00 per una festa di compleanno la multa cita che non sono rispettati gli orari di apertura e di chiusura del locale..
Ma i scusi la liberalizzazione delle licenze non consente di tener aperto un esercizio pubblico per 21 ore su24 ?
caro esercente basterebbe non dare fastidio ai condomini e prima di aprire un locale insonorizzarlo bene xosi nessuno si lamenta e sopratutto si dorme
Io sono titolare di un locale pubblico situato in centro affianco alla chiesa e sul l’incrocio principale di un paesino di 1900 abitanti , da poco nella palazzina affianco al mio bar e’ venuto ad abitare un maresciallo dei carabinieri della provincia di Mantova e noi siamo in veneto , il quale spesso è volentieri sciende x invitarmi a dire ai pochi clienti che ci sono all’esterno del bar di parlare piano ecc .
Io questi richiami li ho già effettuati regolarmente anche se son si parla di schiamazzi ma di gente che conversa tranquillamente . Come di devo comportare in merito , ciao e grazie giuseppe
La reputo più che legittima. Abito in un primo piano a Milano sottostante a un bar. Chiude alle 3.00-4.00 (a seconda dei giorni) del mattino e riapre alle 7.00 (tre ore dopo) non garantendo un riposo minimo di 7 ore a notte.
Come si fa ad aumentare la produttività se la gente sta fuori fino alle 3.00 o alle 4.00 del mattino? il giorno seguente come fa a lavorare? Di certo non è produttivo e non lo è neanche chi ha un bar sotto casa visto che non dorme.
L’argomento di cui si discute afferisce alla salute umana che risulta bene primario costituzionalmente riconosciuto e tutelato per cui ben può l’Ente Locale con adeguate motivazioni assumere un’ordinanza che vada a contemperare la libertà economica ed il diritto alla quiete pubblica.
io nn penso ke alle persone piaccia lavarora 21 ore su 24 ma penso ke c vorrebbe un pò di umanità e solidarietà da parte di persone o condomini…xkè il periodo è quello ke è…siamo in crisi e x amore di guadagnare qualke soldo in più sempre x coprire le spese cerchiamo di aggrapparci in tutto anke di notte…quindi come vive lei e come mangiano i suoi figli penso ke dovrebbero mangiare anke i figli di un titolare di un bar…ankè xkè ripeto nn penso ke faccia piacere allo stesso lavorare 21 ore su 24…bie
Ciò che dice è condivisibile ma mi permetta deve essere altrettanto condivisibile che l’attività in questione deve essere esercitata nella piena legalità e legittimità ossia rispetto delle norme.
In merito ai rumori esistono dispositivi (insonorizzazione dei locali o musica a basso volume se non si vuole spendere denaro) che permettono a lei di lavorare 21 ore su 24 e alle persone che devono riposare, per andare il giorno dopo a lavorare come lei, di dormire.
Ritengo che la sua sia una guerra tra poveri per cui sarebbe meglio e più fruttifero trovare soluzioni al problema e non aggrapparsi alla crisi perché se di crisi si tratta essa è tale sia con il disturbo alla quiete pubblica che senza il disturbo.
Mi permetto poi di evidenziare che la libertà di ognuno di noi inizia e finisce la dove inizia e finisce la libertà degli altri per cui occorre un giusto bilanciamento delle proprie azioni.
Grazie signor Giannetta mi ha tolto parole di bocca che dopo aver letto quel commento sarebbero state tutt’altro che gentili come le sue.
Ho provato con le buone maniere a far rispettare semplici norme anche civili se le vogliamo chiamare così ma niente da fare.
Sta diventando un incubo andare a dormire.. ogni sera la stessa storia, quando mi dice bene sono le 2:00 del mattino, sabato erano le 3:45.
Abito in un piccolo centro storico e per lasciar vivere un cittadino onesto che svolge il suo esercizio devo rimetterci di salute?!
Non ho specificato, ho anche una bambina di 16 mesi, e ogni volta calmarla e farla riaddormentare è un trauma, per non parlare di mio marito che fatica ad andare a lavoro per far mangiare mia figlia!
sono ESASPERATA, il primo cittadino non è capace a prendere una posizione, perchè finora ha parlato ma non è stato ascoltato, le forze dell’ordine parlano e parlano.. Perchè non lo multano?
Perchè non gli tolgono la licenza?
Perchè non ordinano di chiudere alle 22:00?
Dalle 7:00 del mattino a notte inoltrata.. senza giorno di riposo! Ditemi voi a chi devo scrivere..
Faccio un p.s. molto ampio perchè ho dimenticato qualche dettaglio:
Questo esercizio espone il cartello con un orario che non rispetta assolutamente, ha adiacente una sala giochi con biliardino (attaccato alla mia camera da letto) dove non solo schiamazzano esultano eccetera ma devo dire che il rumore della pallina mi rimbomba dentro la stanza, visto che nessuno dei due locali è insonorizzati, per non parlare della musica che non spegne mai alle 24:00 ma ben oltre.
Il mio disturbo principale deriva dalla clientela che schiamazza, lancia bottiglie vuote nei secchi dell’immondizia, canta, si altera.. Ogni fine settimana una rissa.
Che poi mi sorge un dubbio, qualora rispettasse l’orario delle 24:00, E’ giusto che io se volessi addormentarmi devo aspettare la mezzanotte? Non potrebbe da legge chiudere alle 22:00?
Grazie per la gentile attenzione e scusi per l’esasperazione.
Il disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone si concretizza in qualsiasi orario del giorno in quanto ogni essere umano può decidere autonomamente ed a seconda dei propri impegni lavorativi e non quando riposare. Il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Carta Costituzionale è un diritto che prevale anche sul diritto alla libertà economica.
Ogni attività economica secondo la Corte di Cassazione non deve in alcun modo arrecare disturbo alle persone in quanto:
– l’eccesso di rumori che si propagano in un dato ambiente possono risultare nocivi per la salute umana (Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. – Sent. del 14/12/2011, n. 26898);
– l’articolo 659 del codice penale, che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di determinati decibel ma si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale”. Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell’Arpa “in quanto accertamento di carattere amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed è come tale liberamente valutabile dal giudice che può basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell’attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di disturbo della quiete, a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti” (Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza n. 69/11 del 25/05/2011);
– la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24/11/2004 e n. 15346 del 03/05/2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività.
Da quanto suddetto è pacifico che i rumori non devono in alcun modo fuoriuscire dal locale andando a disturbare il riposo delle persone né sulle aree pubbliche è possibile disturbare il riposo con schiamazzi vari.
Premesso quanto sopra suggerisco di richiedere in occasione dei disturbi notturni l’intervento delle forze di polizia al fine di porre fine in quel momento e appurare i fatti per poi esporre il tutto attraverso una dettagliata denuncia da inviare a : Sindaco quale Autorità Sanitaria Local, ASL, ARPAC, Procura della Repubblica, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato.
Io sono un titolare di un bar ed ho il problema inverso , arreco disturbo ai miei vicini, essendo il mio un bar molto frequentato di notte il brusio e gli schiamazzi disturbano un condomine ; ma come posso costringere la gente a fare silenzio ? e sopretutto è mia la responsabilita? Un ultima domanda se la musica si sente solo all’interno e non all’esterno del locale ho limiti di orario ?
Grazie, è molto utile questo sito !!
Salve sono titolare di una caffetteria in un paese di 3000 anime in trentino alto adige, io necessiterei di tenere chiuso un giorno infrassetimanale e mezza giornata di domenica. E’ possibile? o essendo in un comune o in una regione autonoma ho delle problematiche su queste liberalizzazioni? grazie attendo risposta. ovviamente ho i cartelli indicanti gli orari grazie ancora.
BUONGIORNO
in merito all’ obbligo di comunicazione al comune ho notato che ha espresso 2 differenti opinioni . le riporto la risposta data il 10/02/2012 dove afferma che la COMUNICAZIONE non è obbligatoria.
Successivamente ho letto invece che l’ obbligo persiste. Dipende forse dal tipo di attività ? la ringrazio
“ma l’obbligo di comunicare al Comune gli orari persiste?Rimane ovviamente quello di esporre i cartelli per una migliore informazione al pubblico ma al Comune?
RISPONDI
Domenico GiannettaDomenico Giannetta
10/02/2012
17:33
Per gli esercenti non sussite alcun obbligo di comunicare l’orario al Comune.
Unico obbligo è quello di esporre un cartello ben visibile al pubblico onde informare la clientela dell’orario di apertura e chiusra.
Il Comune attraverso la Polizia Locale deve controllare che il cartello dell’orario sia esposto.
Quanto innanzi è l’effetto della liberalizzazione che vede tali attività sempre più soggette alla legge del mercato e meno a quella della regolamentazione amministrativa.”
RISPONDI
In pratica io che abito di fianco alla pizzeria di Ospedaletto vicenza che mi alzo insieme ai miei due figli piccoli alle 5 50 di ogni mattina devo sopportare ogni notte caos delle persone fino le 2 del mattino…loro sempre tutelati noi no visto che se anche chiami le forze dell ordine per il troppo caos escono alle 4 se ti va bene trovando nessuno…ditemi voi cosa dovremmo fare noi per essere tutelati
Buongiorno.Sono il titolre di un bar all’interno di un centro stoico di un comune al di sotto dei 3000 abitanti. Secondo l’Art. 3, comma 1, del DL 138/2011 e le motivazioni espresse in esso il mio comune mi vieta di tener aperto al di là delle 02:00 di notte in quanto sono ubicato in un centro storico, nonostante io non creo alcun “danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale” come espresso in tale decreto.Può essere un motivo valido?
Il divieto di tenere aperto l’esercizio che il suo Comune impone appare illegittimo, naturalmente vanno analizzate le motivazione, in quanto l’ordinanza trattandosi di atto amministrativo deve essere adeguatamente motivata. Le consiglio di avanzare al Comune una richiesta scritta invocando la norma sulla liberalizzazione ma soprattutto l’art. 41 della Costituzione che tratta della libertà dell’iniziativa economica privata, nel suo caso credo ci sia qualche lesione di tael principio. Tengo a precisare che numerose sentenze evidenziano la responsabilità del titolare dell’esercizio pubblico per schiamazzi effettuati dagli avventori nei pressi del locale per cui attenzione nella valutazione del fatto di non arrecare alcun “danno alla sicurezza, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”. Va da se poi che non può farsi un processo all’intenzione per cui andrebbe verificato sul campo gli effetti dell’apertura del suo bar oltre le 2 di notte cosa che consiglierei al Comune e solo dopo se ci sono problemi intervenire con delle restrizioni che a quel punto sarebbero ben motivate.
buon pomeriggio , sono il titolare di un bar sito in un paese di 1500 ab. le mie domandedono prevalentemente 2,,,
1 puo in sindaco tramite ordinanza usare 2 pesi e 2 misure tra bar e circolo privato in materia di intrattenimento ,,, cioe il circolo puo eseguire spettacoli dalla 01 alle 05 e io al bar dalle 20.00 alla 01.00,, fermo restando che siamo entrambi in possesso di un limitatore acustico sigillato e documentato a norma??
Presumo si tratta di una disparità sancita in una ordinanza fatta prima della liberalizzazione degli orari per cui consiglio di evidenziare il problema al sindaco facendo presente della liberalizzazione degli orari al fine di eliminare tale diversità o almeno conoscerne la ratio. Se l’esito del colloquio non è positivo formulate una richiesta scritta ai sensi della legge 241/90 in modo da mettere in difficoltà al Pubblica Amministrazione e di conseguenza occorre procedere con il ricorso all’ordinanza. Coinvolgete anche le Associazioni di Categoria e Sindacali.
Naturalemnte la mia risposta all’uso di due pesi e due misure è senza ombra di dubbia negativa la Pubblica Amministrazione persegue fini pubblici e non personali.
ma l’obbligo di comunicare al Comune gli orari persiste?Rimane ovviamente quello di esporre i cartelli per una migliore informazione al pubblico ma al Comune?
Per gli esercenti non sussite alcun obbligo di comunicare l’orario al Comune.
Unico obbligo è quello di esporre un cartello ben visibile al pubblico onde informare la clientela dell’orario di apertura e chiusra.
Il Comune attraverso la Polizia Locale deve controllare che il cartello dell’orario sia esposto.
Quanto innanzi è l’effetto della liberalizzazione che vede tali attività sempre più soggette alla legge del mercato e meno a quella della regolamentazione amministrativa.
Salve, sono titolare di due sale: una sala giochi con aggiunta vlt a verona e una sala dedicata a brescia. Per entrambe sorge il problema dell’orario limitato alle due. Credo che i sindaci facciano l’errore di considerare l’attività solo in base la somministrazione di bevande e alimenti tralasciando il dato più importante, ovvero che la mia è un’attività prevalentemente di gioco. Nello specifico mi dovrebbero spiegare perchè le sale bingo (che hanno le videolotteri come me) la notte sono aperti?!…
erika
Gentilissima Erika il mio consiglio è quello di sollevare il problema per il tramite delle associazioni di categoria al fine di addivenire ad un accordo che vada a bilanciare gli interessi di tutte le parti in causa.
Buongiorno, vorrei avere migliori informazioni per quanto riguarda gli orari dei pubblici esercizi. Ho una regolare autorizzazione comunale per l’esercizio di somministrazione cibi e bevande per un bar, ed esercito in sede privata. Ho fatto richiesta di concessione di occupazione di una parte di suolo pubblico, antistante e attaccato al bar per metterci dei tavolini, sedie e ombrelloni, su una terrazza al 1° piano, quindi, non arreco disturbo alla viabilità e traffico, poiché ho già avuto anche il parere favorevole da parte della Polizia Municipale. In questa parte antistante al bar io e i miei clienti, ci dobbiamo passare obbligatoriamente perchè fa parte dell’ingresso. Il comune ha preteso che io nella richiesta specificassi degli orari di apertura e chiusura, mentre io avrei preferito non metterli e attenermi al DL 214/2011. Ho chiesto al Servizio Attività Produttive del Comune, perché nonostante la legge Monti, mi obbligano a mettere gli orari. La loro risposta è stata: …le liberalizzazioni previste dal suddetto decreto riguardano gli orari delle attività commerciali e di somministrazione e non le concessioni di suolo pubblico rilasciate dai comuni e che pertanto la concessione da me richiesta non può essere rilasciata con l’orario illimitato (0-24) ma, dalle 09,00 alle ore 24,00 salvo deroghe consentite dalle disposizioni comunali in materia di disturbo della quiete pubblica e successive disposizioni dell’Amministrazione comunale. Vorrei un suo parere e un suo gentile consiglio. Anche perché sto molto attenta alla quiete pubblica. La ringrazio. Giulia
Gentilissima Giulia,
premesso che :
la liberalizzazione riguarda gli orari degli esercizi commerciali e pubblici e precisamente l’attività degli stessi che si svolge nei locali appositamente allestiti ed autorizzati
l’occupazione del suolo pubblico è disciplinata da un apposito regolamento comunale che prevede le modalità di rilascio dell’autorizzazione, le limitazioni (come ad esempio quella a lei “imposta”) i tipi di occupazione le tariffe e le sanzioni
ogni cittadino può formulare una richiesta alla Pubblica Amministrazione circa la possibilità di occupare un suolo pubblico sta poi all’Ufficio preposto autorizzare o non autorizzare o eventualmente autorizzare con prescrizione l’attività in parola il tutto però debitamente supportato da un atto regolamentare e soprattutto qualsiasi diniego deve essere ben motivato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 214/90. Di fondamentale importanza sono anche gli articoli dal 7 al 13 della stessa legge che può tranquillamente reperire sul web.
Vengo al suo quesito dicendo che o il funzionario dell’ufficio preposto le fa vedere una norma regolamentare che effettivamente prevede una limitazione orario per quel tipo di attività che lei vuol fare e quindi in tal caso deve sottostare a quella normativa salvo impugnazione della stessa al TAR oppure formalizzare la richiesta secondo le sue esigenze ed invochi l’applicazione ed il rispetto della legge 241/90 sapendo che se perverrà un diniego senza una adeguata motivazione deve impugnare l’atto al TAR competente per territorio. Consiglio anche di rivolgersi alle associazioni di categoria al fine di far sollevare il problema da loro in modo da evitare di esporsi in prima persona anche economicamente.
In alcuni piccoli comuni con grande afflusso turistico limitato ad una sola stagione (ad esempio le piccole isole o i piccoli centri dove si svolge attività sciistica)si era soliti intervenire con una ordinanza sindacale per imporre l’apertura di un certo numero di esercizi pubblici anche nei periodi in cui non vi era affluenza turistica.Alla luce della citata liberalizzazione degli orari,e quindi non esistendo più limiti di orario, sarebbe ora possibile per un comune emettere un’ordinanza che preveda un periodo di apertura anche in periodi in cui il proprietario dell’attività voglia rimanere chiuso?
Grazie
Nel caso di specie a mio avviso ci sono gli estremi per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d’inerzia del sindaco, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 267/2000 (come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Richiede, inoltre, che tali presupposti siano adeguatamente motivati, che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che s’intende fronteggiare (principio di proporzionalità) e che, quando è rivolta ad una generalità di soggetti, l’ordinanza sia oggetto di adeguata pubblicità (principio di conoscibilità).
Salve io ho una licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Sono un ambulante e sto lavorando nella zona di Verona. Il mio orario di lavoro e’ strettamente notturno per i giovani che escono dalle discoteche. I vigili di Verona mi hanno sempre multato per fuori orario in quanto a Verona c’è il divieto di lavorare dopo le ore 22. Dopo le liberalizzazioni degli orari pensavo che il problema si fosse risolto invece mi vedo arrivare a casa l’ennesimo verbale di fuori orario. Com’e possibile? Premetto che io dispongo di una licenza di tipo B(vendita itinerante) quindi non dispongo dell’autorizzazione da parte del comune per posteggio fisso.
La liberalizzazione degli orari è legge dello Stato per cui è valida su tutto il territorio nazionale con le dovute resistenze locali supportate da tante e diverse situazioni locali. Le eccezioni sono quelle descritte nei commenti precedenti. Occorre verificare in base a quale norma gli operatori della polizia municipale hanno provveduto ad elevare il verbale di violazione amministrativa. Sicuramente si sono rifatti all’Ordinanza Sindacale per cui bisogna accertarne le motivazioni e se del caso provvedere all’impugnazione attraverso le organizzazioni di categoria precisando che anche queste ultime sono combattute tra liberalizzazione e regolamentazione.
buongiorno
mia moglie ha un’attività stagionale di vendita di prodotti per la spiaggia in una località turistica.
Deve rispettare un’eventuale ordinanza sindacale che preveda l’apertura del negozio per un numero di mesi minimo?
Mi scuso per l’errore ma la rispota è quella postata a Giovanni
sono un titolare di un bar presso 1 stazione di servizio, situata su 1 strada provinciale , fuori dal centro abitato, mi e stato detto ke io dovrei chiudere il bar quando alle ore 20 chiude il distributore di benzina, non vedo il perche dovrei farlo, essendo un area di servizio dove ci sono tutte le norme per restare aperti anche di notte?grazie per la vostra attenzione , aspetto 1 risposta. cordiali saluti
Presumo che il bar della stazione di servizio abbia un titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del tipo “B” di cui all’art. 5 della Legge 287/91 : “esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”.
Per cui trattasi di due attività distinte e separate : il distributore di carburanti ed il bar.
Onestamente non comprendo la profonda disparità di trattamento riservata ad attività della stessa tipologia “Bar” per cui ritengo illegittimo e lesivo dell’art. 41 della Carta Costituzionale un simile comportamento. Aggiungo però che nel quesito di legge testualmente “… mi è stato detto …” non si capisce da chi ma soprattutto a chiacchiere ognuno può dire ciò che vuole servono gli atti amministrativi che soggiacciono ai principi della legge 241/90, uno per tutti la motivazione del provvedimento.
Consiglio di formalizzare una richiesta al Responsabile del Settore e chiedere delucidazioni in merito.
Buongiorno,
ho aperto recentemente un piccolo bar nel centro storico di Milano e il Comune mi ha concesso la licenza solo fino alle ore 22. Ho ottenuto anche il permesso di occupazione suolo pubblico solo fino alle 22. Il mio esercizio è ubicato in una zona molto vivace, intorno a me ci sono parecchi bar con licenze più “vecchie” con tavolini all’esterno che rimangono aperti fino alle 2; ho inteso bene che potrei allungare l’orario di apertura senza nemmeno darne comunicazione al Comune ma semplicemente modificando l’apposito cartello esposto? E qualora mi venga negata la possibilità di allungare l’orario di apertura, non verrebbe leso il mio diritto discriminandomi rispetto agli esercizi che hanno licenze precedenti, mentre tutte le spese, tasse, cosap ecc. le pago come gli altri? Se le limitazioni sono determinate dalla prevenzione di eventuale disturbo alla quiete pubblica, non dovrebbero essere estese in modo uguale a tutti gli esercizi?
Grazie in anticipo! Saluti Giovanni
Premesso che le attività commerciali sono tali e tante con tipologie assolutamente differenti che risulta difficile dare una risposta secca, si presume che si tratti di un esercizio di vendita al dettaglio di vicinato appartenente al settore non alimentare a carattere temporaneo.
In tal caso non credo si possa con un’ordinanza sindacale imporre un numero minimo di mesi di apertura salvo, purtroppo siamo in Italia dove la certezza del diritto è un opzional, a verificare le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione ad adottare un simile atto.
Comunque ad ogni buon fine si segnala che l’art. 22 del D.Lgs 114/98 al 4° e 5° comma prende in considerazione della revoca e della chiusura dell’esercizio casi che sono ben lontani da quanto segnalato.
Consiglio di verificare le motivazioni dell’ordinanza e chiedere al Responsabile del Settore delucidazioni in merito alla difformità tra normativa nazionale (e presumo regionale) ed ordinanza sindacale.
Titolo VII – Sanzioni
Art. 22 Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Mi scuso per l’errore ma tale commento è per Alfredo
Gentilissimo Giovanni,
la norma è chiara ossia le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza limiti e prescrizioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.
Tutti gli artifizio possibili ed immaginabili (vedo che sono veramente tanti) sono illegittimi. Nel caso specifico sarebbe interessante conoscere le motivazioni per cui un esercizio deve chiudere alle 22 ed un altro alle 2.
Consiglio di verificare eventuali motivazioni addotte dal Comune e quindi formalizzare una richiesta di adeguamento alla normativa vigente in modo da costringere l’Ente ad esplicitare le proprie ragioni.
Va da se che il commerciante ben può cambiando il cartello degli orari allungare l’apertura esponendosi ad eventuali verbali da impugnare nelle sedi opportune e quindi chiedere semmai anche un risarcimento dei danni. Tale battaglia può essere intrapresa anche attraverso le associazioni di categoria al fine di evitare di esporsi personalmente.
Salve, la liberalizzazione riguarda anche le discoteche?
La liberalizzazione riguarda le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso della discoteca si presume trattasi di un esercizio di tipo “C” di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n.287 e precisamente “c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari”.
Considerato che la norma così come formulata non fa riferimento alle attività come individuate nella Legge 287/91 ma si limita ad individuare quelle di somministrazione di alimenti e bevande si ritiene che la liberalizzazione non riguardi tali tipi di attività.
Sono nella regione umbria e non riesco a trovare un’indizio riguardo l’apertura e chiusura sia per l’orario che per i giorni magari che spetterebbe la chiusura dei distributori di carburanti
La normativa di riferimento è la Legge Regionale Umbria 23/7/2003 n. 13 “Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione” – (B.U.R 6/8/2003 n. 32) che all’art. 3 comma 1, lett. i) stabilisce che la Giunta regionale adotta norme regolamentari di attuazione della presente legge, concernenti in particolare:
i) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;
Il successivo art. 6, comma 2, nel descrivere le funzioni dei Comuni sancisce che spetta ai comuni:
f) fissare gli orari e le turnazioni;
In sintesi gli orari ed i turni di chiusura sono determinati dai Comuni sulla bse delle indicazioni regionali. Tutta la normativa di riferimento è possibile reperirla sul seguente sito web:
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=146&explicit=SI
Se ho ben capito i bar possono rimanere aperti quanto vogliono !!! Se ciò arreca disturbo alle persone si deve procedere a norma del Codice Penale ????
Si tratta di due normative distinte e separate. L’apertura degli esercizi pubblici è libera quindi ogni esercente determina il proprio orario di apertura e chiusura.
Tale attività non deve in alcun modo arrecare disturbo alle persone in quanto:
– l’eccesso di rumori che si propagano in un dato ambiente possono risultare nocivi per la salute umana (Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. – Sent. del 14/12/2011, n. 26898);
– l’articolo 659 del codice penale, che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di determinati decibel ma si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale”. Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell’Arpa “in quanto accertamento di carattere amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed è come tale liberamente valutabile dal giudice che può basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell’attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di disturbo della quiete, a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti” (Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza n. 69/11 del 25/05/2011);
– la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24/11/2004 e n. 15346 del 03/05/2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività.
Buongiorno, scusate l’ignoranza in materia ma ho difficoltà a trovare le informazioni che mi servono.
Vorrei aprire un bar nella città di Milano. Vorrei sapere se è possibile avere la licenza per la somministrazione e vendita di alcoli, quanto costa e a chi mi devo rivolgere.
In aggiunta volevo sapere se per la consegna a domicilio di alcolici o prodotti alimentari (tipo pizze) è necessaria qualche altra licenza o autorizzazione.
ringrazio in anticipo quanti mi rispondenranno.
Alberto
Occorre rivolgersi al Settore Attività Produttive del Comune di Milano. Tutte le notizie sono reperibili sul sito web : http://fareimpresa.comune.milano.it.
Saluti e in bocca al lupo!
un esercente determina l’orario che desidera, espone il cartello che pubblicizza tale orario, ma se l’esercente non rispetta tale orario in quale sanzione incorre?
Non incorre in nessuna snazione in quanto non prevista dall’ordinamento. D’altronde se da un lato di parla di liberalizzazione e quindi si assimila l’attività commerciale a qualsiasi attività produttiva privata è logico che la chiusura anticipata o la chiusura posticipata rispetto all’orario che lo stesso titolare ha esposto (e quindi può cambiare in qualsiasi momento) non è soggetta ad alcun controllo. In parole povere dobbiamo vedere queste attività come un’attività industriale, artigianale, ecc. dove l’imprenditore stabilisce il proprio orario di lavoro.
Salve…ho un bar a giulianova(abruzzo)ho un cartello esposto che segnala l’orario di chiusura alle 2:00.ieri notte erano le 4 e i carabinieri mi hanno detto che se non rispetto tale orario sono soggetto a verbale….vero? Grazie
Gli orari dei pubblici esercizi (bar – ristoranti) sono stati liberalizzati ma il titolare deve preventivamente comunicarli al Comune ed esporli. Una volta fatto ciò tali orari vanno rispettati quindi i Carabinieri hanno perfettamente ragione.
il verbale deve essere effttuato all istante o anche a distanza di alcuni giorni?grazie
Il verbale può essere contestato immediatamente ma se occorre verificare anche altri documenti presso l’Ufficio Commercio è possibile notificarlo secondo i termini della legge 689/1981
SALVE.sono il proprietario di una sala giochi con annesso bar…….nella prov di roma… vorrei chiedere… per quanto concerne gli orari …le sale giochi anche se hanno all’interno la somministrazione.sono escluse dalle liberalizzazione degli orari? decreto monti?grazie
Le sale giochi non rientrano nella liberalizzazione degli orari.
Per esse il Comune può disciplinare specifici orari.
Nel caso specifico abbia due attività di cui una liberalizzata e l’altra no per cui si applica la norma più restrittiva salvo la possibilità di tenere aperto il bar e chiusa la sala giochi negli orari stabiliti dal Comune.
salve hanno aperto vicino la mia abitazione a roma un bar il quale ha messo a disposizione della clientela diversi calciobalilla all’esterno con conseguente disturbo al vicinato sino a ora tarda rendendo impossibile il riposo in qualsiasi ora del giorno e particolarmente di notte ben oltre la mezzanotte cosa possiamo fare?
Segnalare l’inconveniente agli organi di Polizia (nazionali o locali) che con il loro intervento potranno porre fine al disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.
All’interno del mio condominio c’è un bar e Il regolamento condominiale aveva stabilito nel 2004 la chiusura alle 22 ma ora e’ comparso un cartello chiusura ore2 e il titolare della licenza si appella alla liberalizzazione Le chiedo e’ possibile liberalizzazione dell’orario di chiusura all’interno di una struttura privata? Grazie
Buongiorno Domenico, io ho un attività di somministrazione bevande (bar) nel centro storico di un paese di circa 5000 abitanti, ad aprile ho fatto un domanda di occupazione suolo pubblico per una parte di marciapiede, ma ad oggi non mi hanno ancora dato nessuna risposta, non mi han fatto sapere se serve altra documentazione o se è stata accolta, respinta, insomma niente di niente. In piu’ chiamando anche il Sindaco al cellulare non mi risponde. Legalmente come posso agire…??? Oppure come posso agire…??? Grazie
Quanto raccontato è storia di altri tempi o meglio ante anni ’90 perché con l’avvento della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” si suole affermare che la Pubblica Amministrazione è divenuta la casa di vetro dove la segretezza è l’eccezione e la trasparenza la regola (forse la norma non è ancora arrivata al tuo Comune).
La norma prevede che in caso di istanza occorre che la Pubblica Amministrazione provveda alla Comunicazione di avvio del procedimento e di nomina del responsabile ai sensi dell’art. 7. La stessa norma prevede che il procedimento deve concludersi entro un termine ben definito.
Suggerisco una lettura della norma e di reiterare l’istanza apponendo alla fine tale dicitura “Il sottoscritto chiede, infine, che gli venga comunicato ai sensi della legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, 1° comma), il responsabile del procedimento (art. 5, 1° e 2° comma, art. 6, 1° comma, art. 8, 2° comma, lett. c), il termine entro il quale si concluderà il procedimento (art. 2, 2° comma), la fase attuale del procedimento”.
Naturalmente in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione diffidare la stessa al riscontro inviando il tutto per conoscenza alla locale Prefettura.
Il titolare dell’esercizio pubblico, munito di regolare titolo abilitativo rilasciato dal comune, per legge può determinare liberamente tali orari con l’incombenza di doverli comunicare al Comune ai sensi dell’art. 8 della legge 278/91 ed esporli al pubblico.
Per l’immobile in cui è ubicato l’esercizio pubblico dovrebbe esserci una specifica destinazione d’uso commerciale dei locali e quindi l’ufficio tecnico comunale dovrebbe aver rilasciato il certificato di agibilità.
Se ciò è vero il titolare esercita legittimamente la sua attività.
A mio avviso il condominio non può limitare l’apertura di tale esercizio pubblico salvo ciò non arrechi disturbo alla quiete pubblica ma in tal caso occorre segnalare il disturbo agli organi di polizia che interverranno contestando al soggetto la violazione all’art. 659 del Codice Penale.
Salve, sono proprietaria di un appartamento situato al di sopra di un’attività commerciale (licenza tipo A) che svolge attività di intrattenimento con diffusione sonora e con schiamazzi notturni a volte fino al mattino. Premetto che il locale è ubicato in un centro storico (zona A del PRG) zona densamente abitata e che la strada prospicente al locale è di circa mt. 3,50 di larghezza, quindi la diffusione sonora è invasiva e fastidiosissima.
Abbiamo raccolto le firme ed effettuato un esposto il comune ha emesso una diffida per isonorizzare il locale entro 30 giorni ma dopo 3 mesi nulla è accaduto e il locale non è stato isonorizzato. A chi dobbiamo rivolgerci e soprattutto di chi è la responsabilità. Chi deve controllare il processo amministrativo e quello penale. Non sappiamo come risolvere il problema e soprattutto come far modificare gli orari di chiusura e la non permanenza in strada degli avventori che si trattengono con schiamazzi fino a tarda notte.Grazie
Salve,volevo chiedere se, avendo effettuato il corso per il rilascio del requisito per il commercio(ex rec) e avendo intenzione di aprire una gelateria, posso effettuare servizio ai tavoli o no.inoltre come titolare basta il libretto sanitario di 4 ore(quello che non prevede manipolazione) visto che non avrò laboratorio ma sarà solo una “rivendita”?grazie
L’attività così come descritta rientra nella tipologia b di cui alla legge 287/91 ossia “esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”.
Pertanto l’attivazione di tale esercizio è effettuabile tramite SCIA previo possesso dei requisiti morali e professionale (ex rec), rispetto della normativa urbanistica, destinazione d’uso e requisiti igienico sanitari del locale e del personale (corso alimentarista).
La differenza tra esercizi commerciali di vendita dei prodotti ed esercizi pubblici di somministrazione degli alimenti e bevande sta appunto nella possibilità per questi ultimi di poter somministrare e far consumare sul posto gli alimenti e le bevande.
Pertanto può tranquillamente effettuare il servizio ai tavoli.
Le chiedo scusa,ma volevo dire avendo effettuato il corso di alimentarista di 4 ore che non prevede manipolazione di alimentise per caso volessi preparare crepes o cornetti alla nutella devo intergrare e fare quello di 8 ore?l’asl in merito è stata poco chiara,nel senso che mi ha detto dipende dai nas.Come devo comportarmi per non incorrere in eventuali sanzioni?La ringrazio per la grande utilità e chiarezza delle informazioni che ci da.cordiali saluti
Se il Corso frequentato non prevede la manipolazione degli alimenti va da se che occorre integrarlo con il modulo che abilità allo svolgimento di tale attività. E’ poco professionale scaricare sugli organi di controllo una responsabilità che è chiara è pacifica. Suggerisco di controllare il programma e l’abilitazione ottenuta in quanto è strano che un corso di alimentarista non preveda la manipolazione.
Nel certificato è scritto:ha partecipato al corso per somministrazione e manipolazione degli alimenti e superato la prova finale per alimentarista conseguendo l’idoneità alla mansione di addetto rischio 1 che nelle note specifica(baristi,fornai addetti alla produzione pizze e similari,addetti alla vendita alimenti sfusi e generi alimentari, ortofrutta,addetti somministrazione e porzionamento pasto in strutture assistenziali e scolastiche).Il mio dubbio oltre che dalle parole dell’asl dipende dal fatto che nelle note relative agli addetti rischio 2 menziona cuochi; gelatieri e pasticcieri(produzione); macellai etc.Il fare crepes e quindi cuocerle ,farcirle e venderle rientra nel rischio 1 o 2?
A mio avviso il caso rientra nella tipologia di rischio 2 in quanto trattasi di produzione e vendita di prodotti di gastronomia e pasticceria per cui occorre integrare il corso di formazione.
Quindi anche se compro un prodotto prelavorato(oggi vi sono in commercio preparati per creppes)e lo cuocio è rischio 2?grazie
A mio avviso si anche se la linea di demarcazione è molto sottile ed è data dalla produzione e manipolazione degli alimenti:
livello 1: es. baristi, fornai ed addetti alla produzione di pizze e similari; addetti alla vendita di alimenti sfusi e generi alimentari escluso ortofrutta; addetti somministrazione/porzionamento pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche.
livello 2: es. cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, ristoranti e affini, etc.); pasticceri; gelatieri (produzione); addetti gastronomia (produzione e vendita); addetti produzione pasta fresca; addetti lavorazione latte e formaggi; addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carni, pesce e molluschi; addetti produzione ovoprodotti.
Suggerisco di effettuare un accesso agli atti presso il Comune ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 per verificare cosa è stato fatto da parte del Responsabile del Procedimento in merito alla diffida. Se non è stato individuato un Responsabile del Procedimento formalizzare una richiesta di chiarimenti in merito alla diffida apponendo alla fine tale dicitura “Il sottoscritto chiede, infine, che gli venga comunicato ai sensi della legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, 1° comma), il responsabile del procedimento (art. 5, 1° e 2° comma, art. 6, 1° comma, art. 8, 2° comma, lett. c), il termine entro il quale si concluderà il procedimento (art. 2, 2° comma), la fase attuale del procedimento”.
Ritengo che emessa la diffida non si asia dato corso alla verifica dell’ottemperanza per cui la responsabilità potrebbe essere di chi ha emesso la diffida che non ha trasmesso l’atto alla Polizia Municipale e/o Ufficio Competente per la verifica come della Polizia Municipale e/o Ufficio Competente che non ha provveduto alla verifica.
Preciso che l’insonorizzazione deve essere effettuata con perizia tecnica infatti ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” vengono disciplinate anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Principio generale i rumori non devono oltrepassare le mura del locale per cui la responsabilità dei suoni e schiamazzi per così come descritti sono da imputare al proprietario del locale ai sensi delle innanzi citate sentenze di cassazione.
In caso di mancata soluzione al problema consiglio di denunciare la cosa alla Procura della Repubblica, Prefettura, Comune, ASL, ARPAC, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato.
Buongiorno,
lavoro in un’azienda che ha negozi in diverse città d’Italia.
Volevo sapere se in occasione di lanci particolari di prodotti (1 0 2 volte l’anno) è possibile tenere aperto l’esercizio tra mezzanotte e le 2 del mattino.
Non si fa somministrazione di cibo e/o bevande.
Grazie
La norma che interessa il caso è quella di cui all’art. 3 del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con Legge 4.08.2006 n. 248, con la quale il Legislatore ha introdotto norme dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale:
“1) Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:…d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio; (lettera introdotta dall’articolo 35, comma 6, legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall’articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 22/12/2011)
(…)
3) Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”
Va immediatamente precisato che la norma si applica alle attività commerciali individuate dal D. Lgs. n. 114/98, dunque alle sole attività di vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso, con esclusione delle attività elencate nell’art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 114.
Il MISE con Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 ha precisato che:
– l’eliminazione dei limiti e prescrizioni si è resa doverosa al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall’ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato, oltre ad essere diretta ad assicurare al consumatore finale un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale, materie considerate di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione;
– l’intervento non comporta ingerenza dello Stato nelle competenze regionali, in quanto trattasi di norma statale rientrante nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e la Corte Costituzionale, con Sentenze n. 288/2010 e n. 430/2007, ha già affermato, in proposito, che la legislazione statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia “strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale”;
– l’applicazione della nuova disciplina comporta inevitabilmente un’attività di adeguamento delle disposizioni legislative e regolamentari regionali e degli enti locali per cui nella consapevolezza della necessità di un’applicazione che non leda le prerogative regionali in materia di orari, il comma 7 dell’art. 35 ha stabilito il termine del 1° gennaio 2012 per l’adeguamento della normativa;
Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.lgs. 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Concludendo lei può, quando e come vuole, tenere aperto l’esercizio tra mezzanotte e le 2 del mattino in quanto la determinazione dell’orario è rimessa alla sua discrezionalità con l’unico obbligo di esposizione dell’orario prescelto.
Salve, è possibile che il gestore di un bar possa decidere di non vendere alcolici prima della 10 del mattino.
Non è possibile, senza un legittimo motivo, non vendere alcolici prima delle ore 10.00 del mattino in quanto il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza” all’art. 187 testualmente recita “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Art. 689 – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Art. 691 – Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Rifiutare senza legittimo motivo le prestazioni del proprio esercizio: a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, in violazione dell’art. 187 Reg. TULPS: Sanzione amministrativa da euro 516,00 a Euro 3.098,00 – art. 221 bis/1° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. Euro 1.032,00. Autorità competente il Prefetto del luogo;
Inoltre anche l’art. 3 del D.Lgs 114/98 testualmente recita :
Art. 3 – Obbligo di vendita
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1336 del codice civile, il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta.
salve. riguardo gli orari di apertura e chiusura il vigile del mio paesino mi dice che se io nell’orario di chiusura metto alle 03:00 io non posso chiudere primi di quel’ora, la cosa mi e un po strana. sa darmi una spiegazione a questo. ringrazio fabio
Trattandosi di un esercizio pubblico (bar – ristorante – pizzeria) il titolare è obbligato a comunicare l’orario prescelto al Comune ed a renderlo noto al pubblico. Naturalmente è pacifico che l’orario una volta prescelto, comunicato ed esposto deve essere osservato e quindi ha perfettamnete ragione il collega del suo comune.
Buongiorno, abito in un paese di circa 12.000 abitanti, non balneare,nella piazza principale dove insistono nel giro di memmeno cinquanta metri, 7 bar. Il disagio è inimmaginabile essendoci di fatto precluso il riposo notturno, (le mie camere da letto si affacciano proprio in piazza) i bar chiudono non prima delle 4 e riaprono dopo un’ora per le pulizie e alle sei sono già in attività….posso ritenere responsabile anche il Comune per la mancata revoca della concessione di esercizio di suolo pubblico visto che tutti i bar utilizzano suolo pubblico su cui insistono i dehors? (E’ quanto previsto dal regolamento comunale nel caso di “interesse pubblico”?
La concessione per l’occupazione del suolo pubblico è senza ombra di dubbio una competenza del Comune e pertanto tale ente è responsabile di tutto quanto attiene a tale forma di utilizzo dello spazio pubblico. Le varie autorizzazioni all’installazione dei dehors vengono concesse sulla base di un regolamento comunale per cui occorre verificare cosa prevede tale atto. E’ pacifico che il tutto deve avvenire nel pieno rispetto delle varie norma nazionali e soprattutto contemperando le esigenze di libertà economica e tutela della salute. Sarebbe interessante verificare il piano di zonizzazione acustica ed il rispetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 anche se il caso costituisce di sicuro violazione all’art. 659 del codice penale in quanto:
– l’eccesso di rumori che si propagano in un dato ambiente possono risultare nocivi per la salute umana (Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. – Sent. del 14/12/2011, n. 26898);
– l’articolo 659 del codice penale, che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di determinati decibel ma si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale”. Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell’Arpa “in quanto accertamento di carattere amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed è come tale liberamente valutabile dal giudice che può basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell’attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di disturbo della quiete, a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti” (Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza n. 69/11 del 25/05/2011);
– la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24/11/2004 e n. 15346 del 03/05/2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività.
Il mio consiglio è quello di cercare di sensibilizzare gli organi preposti : Comune, ASL, ARPAC, Forze di Polizia Nazionali e Locali se ciò con sortisce effetti positivi chieda una verifica ufficiale agli stessi.
Egr dott. giannetta, sono un ex appartenente alla grande famiglia della polizia di stato, ora in pensione, avendo un figlio che ha studiato alberghiero e avendo gia’ lavorato in bar ho deciso di comune accordo di aprire un’attivita’ commerciale un bar
nella periferia di roma ma i condomini mi vietatno di mettere tavoli e ombrelloni sul marciapiedi antistante l’entrata del bar, tenendo presente che e largo circa piu’ di due metri
come posso ovviare a questo?
c’e una legge che stabilisce se posso o non posso mettere i tavoli fuori?
naturalmente tutto con i dovuti permessi in regola
anticipatamente ringrazio
firm. massimo
La prima cosa da chiarire : se il marciapiede è di proprietà privata del condominio o di proprietà pubblica. Nel primo caso è il condominio quale proprietario deve autorizzare o meno l’occupazione del suolo con tavoli e sedie e ciò deve avvenire nell’ambito di una riunione di condominio a seguito di formale richiesta da parte del titolare dell’attività che potrebbe anche prevedere un indennizzo al condominio per l’utilizzo di tale spazio comune assumendo l’onere comunque di garantire il passaggio dei condomini sul marciapiede medesimo.
Nel secondo caso ossia marciapiede di proprietà pubblica il condominio non ha alcun potere di veto e la questione è disciplinata dall’art. 20 del Codice della Strada il quale tratta dell’occupazione della sede stradale il quale al comma 3 stabilisce che l’installazione di strutture può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza dei marciapiedi, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. In sintesi nel caso prospettato ciò tecnicamente non è possibile salvo il Comune si regoli diversamente per cui consiglio di rivolgersi all’Ufficio Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per evidenziare la necessità e lo stato dei luoghi al fine di espletare un servizio più agevole e confortevole per il cittadino.
Art. 20 – Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
salve, vorrei sapere se un bar può esporre fuori dei tavolini con annesso ombrellone visto che è situato sulla strada provinciale che attraversa il mio paese, a chi bisogna rivolgersi alla provincia o al comune per farle rimuovere visto che occupa una corsia e limita il traffico
L’art. 2 del Codice della Strada al Comma 7 stabilisce che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti” per cui occorre verificare se il Comune ha una popolazione inferiore o superiore a 10.000 abitanti e se eventualmente sussiste una convenzione tra enti per gli adempimenti connessi alla manutenzione e autorizzazione di tutto quanto concerne l’utilizzo della sede stradale.
Quanto descritto costituisce violazione al Codice della Strada per cui consiglio di segnalare la cosa ad entrabi gli enti ognuno per le rispettive competenze in materia ma soprattutto agli argani di Polizia Stradale (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato) affinché intervengano sanzionando l’occupazione abusiva della carreggiata stradale, salvo il caso in cui sia stata istituita un’isola pedonale interdetta al traffico, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del Codice della Strada. Questo perché secondo la definizione data all’art. 3 del Codice della Strada la carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Ogni altra utilizzazione non autorizzata è illegittima.
SAlve ho una domanda vorrei sapere se è vero che per il commercio in forma itinerante è vietata la vendita e somministrazione di alimenti e bevande oltre le 22.00
o se è solo una Bufala
Si tratta di una bufala fatto salvo eventuali ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 54 TUEL che credo siano assolutamente illegittime.
Segnalo ad ogni buon fine il dettato dell’art. 14/bis della Legge 125/2001 il quale testualmente recita:
Art. 14-bis – (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
Buongiorno, vorrei chiedere una delucidazione, io sono titolare di uno Snack Point (o negozio automatico) aperto 24 ore su 24 in un comune della provincia di brescia, il locale è sito a piano terra di un condominio, i condomini si lamentano per gli schiamazzi notturni all’esterno del locale e vogliono fare un’esposto in comune per limitare l’apertura, il comune puo’ limitare i miei orari comunque sapendo che non vendo alcolici e non c’e’ musica all’interno del locale? Grazie
Si precisa che la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24/11/2004 e n. 15346 del 03/05/2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività. Il disturbo per qualificarsi tale deve essere rilevato da più persone o misurato con strumentazione tecnica.
Naturalmente i condomini possono far valere ogni loro diritto alla quiete pubblica ma dovranno anche dimostrare che gli schiamazzi sono provocati dai clienti dell’esercizio pubblico e quindi che la responsabilità è ascrivibile direttamente all’attività.
Va da se che se ciò corrisponde al vero ben può il Comune intervenire a salvaguardia della salute e della quiete pubblica.
Suggerisco di trovare insieme una soluzione che possa limitare gli schiamazzi notturni e allo stesso tempo garantire il principio della libertà economica dell’impresa.
Salve,sono il titolare di un attività commerciale (FIORISTA) da qualche mese nel mio comune di poco più di 2000 abitanti di è insediato un venditore itinerante che usa il park del cimitero a suo piacimento… Nel senso che effettua la vendita dei fiori e piante sul suo camion sostando per 4-5 ore di media… Mi chiedo; il comune come può intervenire per regoralizzare questo abuso? Grazie
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto, secondo quanto stabilito dal comma 1 del citato art. 28del D.Lgs. 114/98 con le seguenti modalità:
• su posteggi dati in concessione per dieci anni;
• su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Il caso prospettato rientra nella seconda tipologia. La regolamentazione di tale attività è disciplinata dalla normativa regionale e dai regolamenti emanati dai comuni.
In linea generale ogni regione e comune hanno stabilito dei limiti di durata oraria e di metri di distanza per un’ulteriore sosta per cui invito a verificare la legittimità di tale comportamento presso il comune di competenza. Teoricamente il comportamento tenuto non dovrebbe essere conforme alla legislazione regionale ed al regolamento comunale in quanto viene meno il concetto di commercio itinerante.
salve, sono proprietario di un negozio alimentare nel comune di venezia, mio negozio è situato a Mestre, in una delle vie più frequentate dalla gente; vorrei sapere gli orari di apertura e chiusura stabiliti nel mio comune.
Grazie mille.
Premesso che con la novellata normativa l’esercente determina liberamente i propri orari di apertura e chiusura si rappresenta che la verifica di eventuali restrizioni adottate dal Comune (lecite solo per le motivazioni indicata dal legislatore) è possibile farla recandosi all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Venezia.
Salve sono il proprietario di un locale notturno e vorrei sapere gentilmente se ce qualche restrizione per vendere bevande alcoliche durante la notte ,naturalmente con tutta la documentazione e licenza regolare Grazie.
Salve,siamo un’associazione giovanile di Orbetello,
per quanto riguarda gli stabilimenti balneari a chi si deve richiedere l’autorizzazione per la sommistrazione di bevande alcoliche dopo le 8?
E’ possibile avere una deroga o non cè proprio niente da fare?
grazie mille.
L’art. 54 della legge 120/2010 prevede che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi
primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono a loro volta autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Tale previsione, introdotta dall’art. 54 della legge 120/2010, prevede espressamente l’inapplicabilità in tali casi dell’art. 80 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
L’inosservanza della disposizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da
sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
La formulazione letterale della norma esclude in toto le attività di trattenimento, spettacolo e somministrazione di bevande alcoliche negli stabilimenti balneari, anche se per i soli clienti, oltre le ore 20.
No, salvo la presenza di disposizioni regionali e comunali che impongono delle restrizioni.
Egregio Dott. Giannetta viviamo in una località balneare dove sono presenti stabilimenti, bar, ristoranti, pizzerie ecc., il comune ha emesso un’ordinanza restrittiva (chiusura all’1 per 5 giorni a settimana) che si rifa ad un’ordinanza del 2005, le chiediamo come dobbiamo comportarci? come possiamo far cambiare o annullare tale ordinanza. Le allego ordinanza e la ringrazio per l’opportunità concessaci.
OGGETTO
Prescrizioni sugli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché di spettacolo ed intrattenimento e sull’utilizzo da parte degli stessi di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora.
IL SINDACO
PREMESSO che
– in occasione del periodo estivo, la località di Campomarino richiama un notevole numero di turisti, cui corrisponde un’offerta caratterizzata da un consistente numero di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per spettacolo o trattenimento che sovente offrono la rappresentazione di eventi ricreativi-musicali con l’utilizzo di strumenti musicali, apparecchi e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
– l’organizzazione di tali eventi in luogo pubblico o aperto al pubblico o su area privata comporta un notevole afflusso di avventori;
– in tali occasioni occorre, da un lato, consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle suddette attività, nonché le iniziative economiche del settore e, dall’altra, garantire la vivibilità urbana quale interesse collettivo, nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all’integrità psicofisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;
CONSIDERATO che
– questo tipo di manifestazioni si svolge usualmente e prevalentemente in ore serali e notturne;
– occorre, dunque, contemperare contrapposti interessi sottesi sia a garantire le attività e le finalità dei succitati esercizi pubblici, attesa anche la vocazione turistica della località di Campomarino; sia a tutelare la quiete pubblica e ad evitare fenomeni degenerativi e dunque tutelare la vivibilità delle aree interessate ove i locali o esercizi sono ubicati ed i residenti e/o gli abitanti nelle aree medesime;
– occorre a tal fine: A) rimodulare gli orari massimi di chiusura degli esercizi pubblici; B) l’utilizzo da parte degli stessi di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora o dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti vari, al fine di contenere le emissioni acustiche; C) prevedere anche una specifica attività di vigilanza da parte dei titolari/gestori dei suddetti esercizi sui comportamenti dei clienti, ed evitare che la presenza di questi ultimi e il loro assembramento fino a tarda ora possa generare schiamazzi e altri rumori molesti;
RITENUTO opportuno fissare nei confronti di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per spettacolo o trattenimento, in deroga a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 21 del 05/07/2005 per la restante parte della stagione estiva in corso, in ogni caso sino al 31 agosto 2012, le seguenti prescrizioni:
I. la chiusura entro le ore 03.00 del giorno successivo per le serate di venerdì e sabato, nonché per le serate del 24/07/2012, 26/07/2012, 14/08/2012 e 15/08/2012, nonché la predisposizione di un’adeguata attività di vigilanza sui comportamenti degli avventori, evitando che il loro assembramento fino a tarda ora possa generare schiamazzi e altri rumori molesti.
II. la chiusura entro le ore 01.00 del giorno successivo negli altri giorni della settimana (dom-lun-mar-mer-giov), con la prescrizione
a. di limitare dalle ore 24.00 le emissioni sonore entro i LeqA (decibel) 65, funzionale unicamente ad allietare la permanenza del pubblico nei locali attraverso idonei sistemi di limitazione acustica, da utilizzare in tutti i casi di diffusioni sonore;
b. di verificare, a tal uopo, in occasione della rappresentazione di spettacoli di intrattenimento ricreativo-musicale con l’utilizzo di strumenti musicali, apparecchi e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (per il funzionamento di apparecchi radio C.D., televisivi, Juke box, karaoke ed equivalenti, concerti, spettacoli danzanti e di ballo), i livelli di pressione (Lp) sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione o in uso secondo le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale che devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica e di quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99. Ciò al fine di non superare, dopo le ore 01.00 il limite di LeqA(decibel) 65 nei giorni suindicati (dom-lun-mar-mer-giov);
c. di predisporre un’adeguata attività di vigilanza sui comportamenti degli avventori, evitando che il loro assembramento fino a tarda ora possa generare schiamazzi e altri rumori molesti;
VISTI gli artt. 9, 10, 68, 69 e 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 01/03/1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative;
VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 477 del 26/10/1995;
VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
VISTO il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
VISTO gli artt. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale;
ORDINA
ai titolari /gestori degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per spettacolo o trattenimento, in deroga a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 21 del 05/07/2005, a decorrere dalla pubblicazione presente atto e sino al 31 agosto 2012, su tutto il territorio comunale, le seguenti prescrizioni:
1. LA CHIUSURA entro le ore 03.00 del giorno successivo per le serate di venerdì e sabato, nonché per le serate del 24/07/2012, 26/07/2012, 14/08/2012 e 15/08/2012 nonché la predisposizione di un’adeguata attività di vigilanza sui comportamenti degli avventori, evitando che il loro assembramento fino a tarda ora possa generare schiamazzi e altri rumori molesti.
2. LA CHIUSURA entro le ore 01.00 del giorno successivo negli altri giorni della settimana (dom-lun-mar-mer-giov), con la prescrizione
I. di limitare dalle ore 24.00 le emissioni sonore entro i LeqA (decibel) 65, funzionale unicamente ad allietare la permanenza del pubblico nei locali attraverso idonei sistemi di limitazione acustica, da utilizzare in tutti i casi di diffusioni sonore;
II. di verificare, a tal uopo, in occasione della rappresentazione di spettacoli di intrattenimento ricreativo-musicale con l’utilizzo di strumenti musicali, apparecchi e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora (per il funzionamento di apparecchi radio C.D., televisivi, Juke box, karaoke ed equivalenti, concerti, spettacoli danzanti e di ballo), i livelli di pressione (Lp) sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione o in uso secondo le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale che devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica e di quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99. Ciò al fine di non superare, dopo le ore 24.00 il limite di LeqA(decibel) 65 nei giorni suindicati (dom-lun-mar-mer-giov);
III. di predisporre un’adeguata attività di vigilanza sui comportamenti degli avventori, evitando che il loro assembramento fino a tarda ora possa generare schiamazzi e altri rumori molesti;
3. LA SISTEMAZIONE, nei lidi balneari, degli impianti acustici in modo tale da far convogliare le emissioni sonore verso il mare; negli altri esercizi.
4. LA SISTEMAZIONE, negli esercizi pubblici, degli impianti acustici in modo tale da non far convogliare le emissioni sonore verso le abitazioni.
DEMANDA,
per le rispettive competenze, alla Polizia Municipale e all’ARPA Molise il controllo e l’esatta esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza;
COMUNICA
che eventuali deroghe delle limitazioni modali e temporali previste dalla presente ordinanza, possono essere concesse dal Sindaco in occasione di eventi e/o festività particolari.
DISPONE
– la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli organi di polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri e all’Arpa Molise;
– la più ampia diffusione mediatica sul territorio della presente ordinanza;
AVVERTE
che saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da specifiche norme legislative e/o regolamentari in materia.
COMUNICA
che ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Regione Molise entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
I titolari degli esercizi pubblici unitamente alle organizzazione di categoria possono chiedere un incontro al Sindaco al fine di chiarire le proprie posizioni. Va da se che, a mio avviso, tale ordinanza va a contemperare due distinti e contrapposti interessi : libertà economica e tutela della salute per cui ritengo che tutto sommato sia abbastanza equilibrata.
Salve,vorrei sapere se esiste una soluzione al mio problema.Hanno aperto un bar,sotto i portici confinanti con la mia abitazione,dalle 6.30 in poi gli avventori sostano all’esterno del locale in modo tutt’altro che rispettoso.I vigili,ai quali ho comunicato il problema ,l’hanno fatto presente al gestore ma dopo qualche giorno di quiete,tutto è tornato come prima ,come posso ovviare a ciò?
La prima cosa da fare (anche se ciò come ha detto è stato già fatto) è quella di evidenziare al titolare dell’attività che sussiste una sua precisa responsabilità in merito al disturbo della quiete pubblica principio questo che si ricollega alla salute pubblica quindi costituzionalmente garantito.
Se ciò non sortisce effetti è opportuno richiedere degli interventi delle forze di polizia nazionali e locali quando si verificano tali inconvenienti e poi segnalare la violazione dell’art. 659 del codice Penale alla Procura della Repubblica, alla Questura, Prefettura, ARPAC, ASL, Sindaco, Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.
Pongo un problema che riguarda un esercizio di somministrazione ubicato a 7/8 metri da un esercizio di B&B il quale lamenta che durante le ore notturne ( dopo le 23,00) gli avventori/clienti dell’esercizio pubblico si danno a schiamazzi e rumori di ogni genere, procurando non pochi fastidi ai clienti del B&B. Premetto che il nostro è un Comune di meno di 2.000 abitanti (Comune della Regione Abruzzo) e che le attività anzidette sono localizzate in pieno centro abitato, inoltre il Comune non ha emesso alcun provvedimento che fissano criteri e regole in base a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2008. Resto in attesa di Vs. parere in merito e ringrazio sentitamente.
La soluzione è quella della pacifica convivenza e quindi con un po’ di buon senso rendersi conto delle problematiche ed attuare le possibili soluzioni tra i due titolari delle attività produttive se ciò non è possibile occorre informare dell’accaduto il Sindaco affinchè provveda a regolamentare il tutto. Nel caso in cui il problema persiste segnalare per violazione all’art. 659 alla Procura della Repubblica, Questura, Prefettura, ARPAC, ASL, Sindaco, Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.
il mio comune mi ha notificato un verbale di constetazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 in unto io non avrei comunicato a loro i miei orari di apertura e chiusura come prescritto da un ordinanza sindacale del 4 maggio 2012. Ora se l’obbligo di comunicazione grazie alla liberarizzazione non è previsto ed io ho l’orario ben esposto possono farlo? grazie per la risposta
Se l’attività di cui stiamo parlando è un esercizio pubblico assoggettato alla legge 287/91 (bar, ristorante) ai sensi dell’art. 8 di tale norma sussiste l’obbligo sia di rendere esposto al pubblico l’orario che di comunicarlo al Comune per cui se così è verbale è legittimo. In caso contrario in presenza di un’attività commerciale di vendita assoggettata al D. Lgs. 114/98 (salumeria) sussiste solo l’obbligo di esposizione al pubblico dell’orario e pertanto il verbale è illegittimo e quindi occorre presentare gli scritti difensivi all’Autorità Competente.
Buonasera, le chiedo se un esercizio pubblico “bar” con la chiusura alle ore 02:00, come cartello esposto al pubblico e comunicazione al comune, alle ore 04:05 è ancora aperto al pubblico ed inoltre all’interno vi sono persone che stanno consumando, quali sanzioni amministrative ha violato, secondo la norma attualmente in vigore? preciso che tale esercizio è ubicato nella regione Lomardia. grazie, Giusto.
Fatto salvo quanto previsto dalla Regione Lombardia la normativa nazionale prevede:
ILLECITO:
• quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande all’ora stabilita per la chiusura ometteva di cessare il servizio e di effettuare lo sgombero del locale
NORMA VIOLATA:
• art.186 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, reg. d’es. del T.U.L.P.S.
TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE:
• 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all’estero) – previsto dall’art. 14 della l. n.689/81
SANZIONE PECUNIARIA:
• da € 154 a € 1032 – prevista dall’art.221-bis, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.u.l.p.s.
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
• € 308 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione – previsto dall’art. 16 della l. n.689/81
SANZIONE ACCESSORIA (art.17-quater t.u.l.p.s.):
• eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi – prevista dall’art. 17-quater, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.u.l.p.s.
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
• allo stato tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi
AUTORITA’ COMPETENTE (art.17 l. n.689/81):
• prefetto
MISURE INTERDITTIVE (art.17-ter t.u.l.p.s):
• nessuna (non vi sono infatti prescrizioni cui ottemperare)
AUTORITA’ COMPETENTE (art.17-ter t.u.l.p.s):
• sindaco
Buongiorno, volevo sapere se un bar situato in centro abitato può fare musica all’esterno del locale e, se sì, a quale volume e fino a che ora? Grazie
L’art. 659 del C.P. testualmente recita: “Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone : Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”, per cui ritengo a che ogni disturbo arrecato alla quiete pubblica non è legittimato dalla legge.
La normativa di riferimento è la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”.
In merito al quesito ritengo che il titolare dell’esercizio pubblico non può mai fare musica all’esterno del locale salvo non sia autorizzato ai sensi dell’art. 68 TULPS con specifico atto dal Comune in base ad un Regolamento Comunale che disciplini tale tipo di attività. Naturalmente l’autorizzazione deve essere rilasciata osservando il Regolamento Comunale sulle emissioni sonore e che quindi o prescriva di attenersi ai decibel possibili per quella zona o autorizzi dei decibel superiori e prescriva nel titolo abilitativo anche gli orari da osservare.
Tutte le autorizzazione e le deroghe di questo mondo incontrano un solo ostacolo, insormontabile, la tutela della salute pubblica, principio costituzionalmente garantito, per cui in caso di disturbo è possibile impugnare tali atti e richiedere l’intervento delle Forze di Polizia per la violazione dell’art. 659 C.P..
Buongiorno, ho una sala giochi con annesso bar in un paesino di circa 5000 abitanti in sicilia. Nella mia licenza è prevista la chiusura alle ore 24 ma l’anno scorso sono riuscito ad ottenere un’autorizzazione da parte del sindaco a rimanere aperto fino all’1 di notte. Adesso visto il decreto liberalizzazioni, potrei rimanere aperto anche fino a più tardi o almeno chiudere la sala giochi e lasciare aperto il bar? Consideri che il mio locale si trova al centro, per quanto riguarda la musica devo staccarla lo stesso all’1?
Nel caso specifico abbiamo l’esercizio di due attività (bar e sala giochi) nel medesimo locale per cui si dovrebbe vedere qual è l’attività prevalente in quanto per il bar è vigente la liberalizzazione degli orari mentre per la sala giochi no.
Ritengo, se la dislocazione del locale lo permette, sia possibile tenere aperto il bar e chiusala sala giochi.
Per quanto riguarda la musica la stessa qualora arrechi disturbo alla quiete pubblica si è in presenza di una violazione all’art. 659 del Codice Penale indipendentemente dall’orario anche se è naturale che ciò si acuisce nelle ore notturne per cui è più che opportuno staccare la musica all’orario indicato dal sindaco.
io vorrei chiedere una cosa sotto casa mia(si trova in un condominio) si è aperto un bar che chiude verso le due le tre di notte e fino a quest’orario ha il biliardino che fa un casino terribile…e per questo non si può dormire ne il pomeriggio ne la notte(ma dalle ore 14:00 alle ore 16:00 rimane aperto e dà fastidio)poi ci sono persone poco educate che bussano ai clacson mettono canzoni ad alto volume qual’è l’orario di chiusura del bar…..e poi abbiamo sporto più e più volte denunce ai carabinieri e loro dicevano che mandavano subito una volante ma non si è mai visto nessuno.
La norma prevede la liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi ma non la liberalizzazione del disturbo alla quiete pubblica per cui consiglio di prendere atto di tutti i fastidi con un verbale dell’Assemblea Condominiale delegando l’Amministratore a presentare un esposto denuncia in cui viene descritta la situazione di pericolo per la salute pubblica da inviare alla Procura della Repubblica per presunta violazione dell’art. 659 del c.p., alla Prefettura, al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, all’ALS, all’ARPAC e alle Forze di Polizia Nazionali e Locali.
Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Alla fine vedrà che il titolare dell’esercizio pubblico capirà la situazione mettendo in atto quanto opportuno ad arginare i fastidi evidenziati.
Salve,
sono titolare di un negozio self service aperto 24h su 24h a Gonnosfanadiga (provincia medio campidano,Sardegna);
il comune dove è sita l’attività mi ha da poco recapitato una sanzione di euro 50 in quanto una delibera del sindaco del 2010 obbliga le attività commerciali a non vendere bevande (quindi non la somministrazione) dopo la mezzanotte, neanche l’acqua. Tra l’altro non vendiamo nessun tipo di alcolico.
Ovviamente questo provvedimento ci taglia molto le gambe visto che lavoriamo in particolare durante le ore notturne e quando abbiamo aperto l’ufficio tecnico non ci avvisò che fosse in vigore tale delibera (mi prendo anche io le mie responsabilità in quanto mi sarei dovuto informare meglio).
Volevo sapere dunque, se questa sanzione è comunque valida visto il decreto liberalizzazioni e se questa delibera sia o no decaduta dopo l’approvazione del decreto legge. A oggi secondo il responsabile dell’attività produttive del comune questa delibera è vigente.
Cordialii saluti,
Mattia Alfieri.
L’atto deliberativo è vigente fino a quando qualcuno non lo impugna chiedendone l’annullamento al TAR. Tale procedura oltre che dispendiosa è anche abbastanza laboriosa per cui suggerisco di verificare le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione ad adottare tale atto e soprattutto se le stesse sono oggi ancora valide e quindi chiedere una rivisitazione del provvedimento anche attraverso le organizzazioni di categoria.
salve,sono titolare di un negozio sito in napoli di bibite e scatolami,siccome qualche giorno fa’ o riaperto il negozio alle 22,un abitante della zona mi si e’ inviperito contro lamentandosi della mia riapertura(mentre tutto il resto degli abitanti a trovato piacevole la mia apertura in quell’orario in quanto nella zona non c’e’ neanche un’attivita’ aperta)vorrei sapere da lei se sono in ragione o in torto,e’ sopratutto se posso aprire nelle serate successive.grazie
Trattandosi di un’attività di vendita di prodotti alimentari unico obbligo è l’esposizione dell’orario prescelto e può stare aperto quando e come vuole nell’ambito della fascia oraria indicata. In conclusione può tranquillamente aprire nelle serate successive esponendo l’orario onde evitare contestazione di infrazioni in caso di controllo di polizia annonaria.
Un consiglio eviti rumori molesti.
Buongiorno
Pochi giorni fa’ ho letto all’ingresso di un stabilimento balneare che era vietato introdurre all’interno del lido bevande alcoliche. Vorrei sapere se c’è qualche norma che prevede tutto ciò oppure è un abuso fatto dai gestori dello stabilimento? Premetto tutto questo in puglia. Grazie per l’attenzione
Da quanto mi è dato sapere non esiste una normativa nazionale o regionale che dispone tale divieto che però potrebbe essere imposto da un regolamento comunale. Non ravvedo nel comportamento del gestore un particolare interesse se non quello di tutelare la salute e l’incolumità pubblica.
Gentilissimo Sig.Giannetta, sono a sottoporle quanto segue:
in Aprile hanno aperto un locale a 10 metri da dove abito
ultimamente hanno esposto cartello con apertura alle 7,00
e chiusura alle 2,00 e nei giorni venerdi-sabato e domenica dalle 07,00 alle 5,00.
Occupano suolo pubblico con tavolini e sedie, fanno baccano infernale spesso alticci, cosa posso fare?
Stamani ad esempio hanno terminato le libagioni alle 6,15…..
la pazienza ha un limite.
Segnali la situazione all’Ufficio Attività Produttive e alla Polizia Locale per la verifica della legittimità relativa all’occupazione del suolo pubblico evidenziando le problematiche relative al disturbo della quiete pubblica in modo da avviare degli accertamenti presso la struttura. Può richeidere inoltre l’intervento delle forze di polizia nazionale e locale ogni qualvolta si verifica il disturbo della quiete pubblica in modo da far verbalizzare l’accaduto.
buongiorno, io ho un circolo privato aderente ad un’associazione sportiva, vorrei sapere perchè io non posso mettere fuori tavoli sedie e ombrelloni, quando vedo che moltissimi circoli hanno fuori tutto. molti di questi circoli hanno piste di bocce e bar all’esterno. come posso fare per averli anche io? grazie
Il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande all’art. 4 – Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati : 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.
Questa è la norma per cui non è possibile somministrare all’estero del locale ma nessuna legge vieta di posizionare tavoli, sedie ed ombrelloni per ospitare i soci del circolo.
Salve, abito in un piccolo paesino della provincia di PZ Corleto P. la mia casa è ubicata lungo il corso principale, è un pian terreno con la camera da letto al piano rialzato, sotto di essa c’ è a destra un fast food, (in effetti è un bar con locale pizzeria,), a sinistra una sala giochi con bar, dall’ altro lato della casa ci sono 3 bar, un giardino pubblico.
Ecco il mio problema i vari bar hanno tutti le sedie e i tavoli fuori dai locali e stanno aperti fino alle 2 del mattino somministrando alicolici e super alcolici anche ai ragazzini, il fast food, invece continua la sua apertura fino alle 3 o le 4 del mattino, non ci sono molte persone, anzi sono titolari che stando fuori seduti chiacchierano e ridono ad alta voce.
Ho segnalato al comune la situazione, mi hanno risposto che loro non ci possono fare niente perchè la legge bersari parla chiaro.
nelle mie condizioni siamo in tre famiglie, oramai sono 2 mesi che non dormiamo, andiamo avanti come zombie, mi può aiutare? Cosa possiamo fare noi cittadini per poter riposare? Dimenticavo, alle 4 del mattino arriva il camion della spazzatura, alle 5 iniziano ad aprire i bar.Come possiamo obbligare il comune di CORLETO P ad adottare un orario di chiusura notturno? Grazie
La liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi non ha affatto liberalizzato il disturbo alla quiete pubblica per cui consiglio di presentare un esposto denuncia in cui viene descritta la situazione di pericolo per la salute pubblica da inviare alla Procura della Repubblica per presunta violazione dell’art. 659 del c.p., alla Prefettura, al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, all’ALS, all’ARPAC e alle Forze di Polizia Nazionali e Locali.
Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Alla fine vedrà che il comune per iscritto sosterrà una tesi diversa da quella che presumo abbia sostenuto verbalmente.
grazie
buona sera,
un esercizio pubblico tra l’altro stagionale, puo derogare all’obbligo del riposo settimanale dei dipendenti, esiste una normativa che disciplini questi rapporti o magari se i lavoratori si rifiutano di lavorare è obbligato a chiudere, con una conseguente perdita di incassi?
grazie
Per gli esercizi pubblici e commerciali non esiste più l’obbligo della chiusura infrasettimanale ma questo non significa che i dipendenti devono lavorare 24 ore su 24 in quanto non a caso esistono i contratti di lavoro a tempo pieno 8 ore e a tempo part time al fine di sopperire alle esigenze del lavoratore e del titolare dell’attività.
Il rapporto tra datore di lavoro e dipendente è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto materialmente sottoscritto tra le parti. In caso di violazione ci si può rivolgere ad una organizzazione sindacale per le rivendicazioni del caso.
Vi sono sentenze di cassazione e quali, inerenti la violazione all’art.54 c.1 L.120 del 29.07.2010
(somministrazione di alcol dopo le ore 03,00)?
Grazie
Onestamente credodi no in quanto la norma è molto chiara ma comunque la ricerca andrebbe perfezionata in virtù dell’obiettivo che si intende perseguire. Se l’obiettivo è avere la possibilità di somministrare dopo le 3 assolutamente no.
Salve,
come operatore di polizia locale in Sardegna, mi sono sorti un paio di dubbi sulle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico e sull’attività di intrattenimento nota come karaoke. La norma prevede che
1) Nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie è implicito che la somministrazione di alimenti e bevande possa essere fatta sui tavoli ubicati all’esterno oppure occorre un’autorizzazione specifica che la contempli?
Il karaoke costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago oppure
2) L’articolo 28 della Legge Regione Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 prevede che non sia necessaria alcuna autorizzazione (oltre naturalmente a quella rilasciata dal Comune agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico)per l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Nello specifico, secondo il suo autorevole parere, il karaoke ha queste caratteristiche oppure (come io ritengo) necessiterebbe di una specifica autorizzazione che eventualmente ponga dei limiti orari alla diffusione di musica con questo mezzo?
La ringrazio anticipatamente
L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è fine solo e soltanto ad occupare con un qualcosa il suolo pubblico. Per cui avuta l’autorizzazione ad occupare mq. X di suolo pubblico con tavoli e sedie il soggetto deve munirsi del titolo per somministrare alimenti e bevande e provvedere alla registrazione sanitaria. In parole povere nell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico non è implicita l’autorizzazione alla somministrazione.
L’art. 28 della legge regionale si rifà alla licenza ex art. 69 TULPS che oggi con le modifiche apportate dal Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 – Convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 il cui art. 13 modifica l’art. 124, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del TULPS andando a sopprimere il secondo comma in cui si prevedeva che i pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 TULPS avevano bisogno della licenza dell’autorità di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti.
Nei pubblici esercizi muniti di licenza ex art. 86 TULPS secondo la normativa vigente nel caso di intrattenimento inteso come assenza di coinvolgimento del pubblico non occorre alcuna licenza.
Con il karaoke si potrebbe ipotizzare sia un intrattenimento (assenza di coinvolgimento del pubblico che provvede alla consumazione di alimenti e bevande nel locale il quale non modifica le proprie disposizioni di arredo) sia un pubblico spettacolo se viene coinvolto il pubblico e nel locale vengono in qualche modo modificate le disposizioni degli arredi). Il confine è molto labile per cui consiglio di far specificare bene agli organizzatori di cosa concretamente si tratta.
Se il karaoke è un intrattenimento svolto in un pubblico esercizio non occorre licenza.
Se il karaoke è un pubblico spettacolo, benché svolto in un pubblico esercizio, occorre la licenza ex art. 68 TULPS.
In merito alla musica il problema non si pone in quanto le emissioni sonore non devono mai oltrepassare le mura dell’esercizio, non devono essere percepite all’esterno e se lo sono non possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Buongiorno. Vorrei sapere, se come ho ben capito, in attività commerciali con somministrazioni di alimenti e bevande aperti tutta la notte (ad esempio una sala da ballo, autogrill ecc ecc) vige il divieto di somministare qualsiasi tipo di alcolico dalle 03.00 alle 06.00 e le relative ammende. Per i recidivi c’è anche la sospensione della licenza? La ringrazio anticipatamente.
Assolutamente si ai sensi dell’art. 6 del DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 – Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione – Convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160
La ringrazio molto per le informazioni. Arrivederci.
In questo decreto vige il divieto di somministrazione di alcolici dopo le 2 di notte solo in attività dove vi sono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Non c’è stata un’ulteriore modifica oppure un nuovo decreto (e/o legge) che ha portato il divieto dalle ore 2 alle ore 3 di notte fino alle 6 ed in tutte le attività commerciali indifferentemente dalla licenza cioè anche ad esempio in bar normali ecc ecc? Era questo che le volevo chiedere. Grazie ancora per la professionalità e la gentilezza. A presto Nicol
Assolutamente no in quanto il decreto si riferisce a tutti gli esercizi pubblici ex art. 86 TULPS (ivi compresi gli esercizi ove si svolgono pubblici spettacoli).
Ad ogni buon fine allego l’articolo aggiornato:
Art. 6 – Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
((2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita’, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche’ chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possonoriprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita’ oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita’ alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresi’ esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantita’, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. ((7))
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia’ rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l’articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931)).
((3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio del-l’ attivita’ ovvero dell’esercizio dell’attivita’ medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200)).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
————
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 54, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La ringrazio molto per la professionalità e la cortesia dimostrata. Buon lavoro a presto
Nicol
Un cordiale saluto.
Buongiorno,
davanti a casa mia, hanno aperto un enorme centro commerciale fonte di molteplici rumori per almeno 15 ore al giorno 7 giorni su 7. Vorrei sapere quali sono i limiti di legge a cui è sottoposto il centro in relazione alle seguenti emissioni sonore:
– musica nei parcheggi coperti e scoperti:
dagli altoparlanti esce a 75-80 db. Inoltre prima dell’apertura e dopo la chiusura, quando c’è solo il personale, viene ulteriormente alzata. Abbiamo verificato: negli altri centri la musica è solo un sottofondo o non c’è proprio. Ci sono limiti massimi di decibel? Ed è lecito che il volume non sia “bloccato”, ma il personale possa modificarlo come preferisce?
– impianti sul tetto:
il tetto è alla stessa altezza del mio appartamento e dunque il rumore arriva direttamente in casa. Siamo sicuri che parte degli impianti faccia un rumore eccessivo (ci hanno detto che è l’impianto caldo/freddo che estrae acqua dal terreno e la pompa nei tubi sul tetto), ma la direzione del centro non risponde alle nostre richieste di verifica. Ci sono limiti massimi di rumore degli impianti? Abbiamo diritto di accedere al tetto per indicare di quali rumori parliamo?
– lavaggio auto con lance:
c’è solo una parete corta e bassa per cui il rumore giunge molto forte. C’è un obbligo di schermare adeguatamente la zona del lavaggio?
– compattatori per i rifiuti:
sono a 70 m dalle case. La maggior parte di essi è vecchia e difettosa ed emette rumori di 90-100 db, spesso anche per 2 ore consecutive perché si incastrano. Ci han detto che non possono spostarli lontano dalle case, né schermarli. Dopo che per due volte sono andati avanti ininterrottamente tutta la notte abbiamo ottenuto che siano spenti alle 23, ma solo grazie alla buona volontà di un addetto che ha messo un biglietto perché tutti si ricordino di spegnerlo… Possiamo pretendere che venga fatto qualcosa di definitivo? Esistono regole precise sul posizionamento e sul livello di rumore dei compattatori?
Vorrei sapere:
– il comune è tenuto a controllare periodicamente il livello di tutti questi rumori?
– e cosa viene valutato: i decibel del rumore alla fonte oppure il “differenziale” rispetto al rumore di fondo dell’ambiente? E in quale momento del giorno?
Lo chiedo perché tra le case e il centro c’è una strada molto trafficata con livelli di rumore da anni fuori controllo dunque è molto diverso valutare il “differenziale” nell’ora di punta o nei momenti in cui il traffico cala (mattina, sera, week-end, quando in teoria dovremmo avere un po’ di pace…).
E comunque anche in presenza del traffico i rumori del centro giungono ininterrotti e si sommano a quello delle macchine, peggiorando di gran lunga la nostra situazione…
Grazie
Tutta la questione è incentrata su un presunto inquinamento acustico che va oltre le soglie di normale tollerabilità sancisce dalla legge. La normativa di riferimento è: data dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di cui ogni Comune dovrebbe essere dotato.
Premesso che il “rumore” inteso come qualsiasi sorgente sonora non deve mai essere tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica ritengo che nel caso di specie occorre procedere con una segnalazione indirizzata alle Autorità preposte al fine di accertare effettivamente il disturbo e quindi il superamento dei limiti sonori consentiti e soprattutto adottare i provvedimenti di rispettiva competenza per ristabilire una sana e pacifica convivenza per cui più che dare risposte specifiche alle domande poste mi sento di consigliare la strada per la risoluzione del problema.
Occorre effettuare una specifica denuncia dei fatti ipotizzando i reati di :
Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Art. 674 – Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica compente per territorio, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Locale, al Sindaco, all’Ufficio Traffico del Comune, all’Amministrazione Provinciale, all’ARPAC, all’ASL Dipartimento di Prevenzione e Salute Pubblica – all’ASL Servizio Prevenzione e Sicurezza Lavoro – all’I.N.A.I.L., alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Successivamente lei ed il Comitato di Quartiere che presumo si costituirà potrà ai sensi della legge 241/90 partecipare alle varie inchieste amministrative anche avvalendosi di consulenti privati al fine di fare chiarezza sull’intera vicenda.
Ci saranno di sicuro dei risultati.
Buonasera, Dott.Giannetta vorrei porle un quesito, è concedibile autorizzazione ad una proloco per una fantomatica Festa della Birra sino alle sei del mattino in area pubblica (distante dal paese) ? non si applicano le restrizioni della Legge 120/2010 alcol sino alle tre?
Ciò è possibile come da risoluzione n. 69837 datata 30 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico:
Quanto alla possibilità, non esclusa dalla legge statale ed espressamente prevista da alcune leggi regionali, di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali e nelle varie riunioni straordinarie di persone, sulla base di regolare autorizzazione facente anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS, per effetto del citato art. 152 del RD n. 635, la scrivente ritiene che nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui al citato art. 23: il divieto posto dal secondo comma del nuovo art. 14-bis della legge n. 125, infatti, non può riguardare esercizi, sebbene posti su aree pubbliche, provvisti della licenza per quanto temporanea di cui all’art. 86 del TULPS.
salve, sig. Giannetta, vorrei chiedere delucidazioni in merito. Sono titolare di attività commerciale ( bar ) in un piccolo paese della provincia di potenza. da qualche mese sono stato assunto da una società che opera nel commercio a tempo pieno ed indeterminato. io vorrei continuare a tenere l’attività aprendo dopo il ritorno dal lavoro. vi chiedo: è possibile farlo? se si qual’è l’orario minimo garantito che debbo rispettare? quanti giorni consecutivi posso rimanere chiuso senza l’obbligo di comunicazione? i vigili urbani mi hanno detto che non posso farlo e dovrei consegnare la licenza; mi sembra un po’ esagerato.
i vigili credono che se consegno la licenza ci sarà subito qualche altro che aprirà l’attività. ma loro non possono eventualmente rilasciarla un altra licenza? la liberalizzazione non consiste anche in questo?
grazie e saluti
antonio
Fatto salvo l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi lei può tranquillamente lavorare e tenere aperto l’esercizio pubblico. Può sia tenerlo aperto con un dipendente quale preposto sia aprirlo nelle ore serali con una fascia oraria specifica che deve provvedere a comunicare al Comune e rendere noto al pubblico l’orario.
Non esiste un orario minimo da rispettare perché l’orario è determinato liberamente dall’esercente previa comunicazione ed esposizione dello stesso.
L’esercizio pubblico potrà restare chiuso ma occorre comunicare la chiusura al Comune. Lo stesso potrebbe aprire solo alcuni giorni della settimana.
In merito al rilascio delle licenze non esiste più la contingentazione per cui la liberalizzazione permette il rilascio di licenze a chiunque ne faccia richiesta previo possesso dei requisiti richiesti.
grazie ancora e saluti
antonio
Disponi
Saluti
Salve,
molti stabilimenti balneari espongono il divieto di introdurre cibi e bevande, lo possono fare visto che paghiamo il biglietto di entrata?
Occorre verificare la convenzione stipulata e soprattutto se esiste un’ordinanza del Comune o della Capitaneria di Porto che stabilisca tale divieto. Se il divieto è inserito nel regolamento dello stabilimento balneare questo dovrebbe essere vidimato dal Comune o dalla Capitaneria di Porto. In caso contrario si tratta di un abuso che deve essere segnalato al Comune ed alla Capitaneria di Porto affinché provvedano a regolamentare la cosa all’atto della concessione demaniale.
Uso trascorrere i mesi estivi nella casa di campagna al mio paese di origine, pochi metri di distanza dal bar centrale.Da quando sono arrivata,cioè da circa metà giugno non riesco più a riposare a causa dei disturbi che provengono dal locale che rimane aperto spesso fino alle quattro e oltre del mattino, per riaprire poco dopo le cinque. Chiedo : è lecito che un cittadino non abbia un minimo di ore per riposare? Poi mi è stato riferito che non espo il cartello dell’orario di apertura e chiusura. Si può? E in paese nessuno controlla. Laprego Dottore,ho 80 anni,mi rispondalei,prima che faccia passi in Comune. Grazie
Gentilissima Signora,
Le consiglio di segnalare tali inconvenienti alla Polizia Locale affinché predisponga i dovuti controlli e sanzioni tutte le violazioni alla legislazione vigente in particolare l’esposizione degli orari.
Quanto evidenziato costituisce di sicuro un disturbo alla quiete pubblica a condizione che tale disturbo sia percepito anche da altre persone.
Se la situazione non migliora consiglio di richiedere l’intervento delle forze di polizia locali e nazionali durante le ore di disturbo per far rilevare la problematica e relazionare al Sindaco che deve adottare i provvedimenti a carico del titolare dell’esercizio pubblico.
Buongiorno, avrei un quesito da porle ho un bar con edicola il nostro giorno di chiusura e’ il mercoledi il ( sindacato ci obbliga ha tenere aperto e ricevere i giornali anche se siamo in un paese di 1500 abitanti con 3 edicole di cui 2 aperte dopo la nostra e aperte 7 gg su sette cosa posso fare per avere un giorno di chiusura ? Grazie per la Sua disponibilita’ e competenza.
Il giorno di chiusura per gli esercizi commerciali e pubblici non è più obbligatorio ai sensi del vigente art. 3 della Legge 04/08/2006 n. 248 il quale testualmente recita che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio; (lettera introdotta dall’articolo 35, comma 6, legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall’articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 22/12/2011).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui innanzi.
Pertanto lei può tenere aperto il bar anche nella giornata del mercoledì naturalmente, al fine di una pacifica convivenza, consiglio di parlarne prima con gli uffici comunali a ciò preposti evidenziando la normativa innanzi detta.
Questa nuova legge sulla liberalizzazione degli orari di chiusura dei bar è uno schifo.Premia i nottambuli nullafacenti ,premia gli esercenti e regala il riposo eterno antipato agli anziani, agli ammalati bisognosi di silenzio e di dormire la notte e disturba .facendo chiasso fino alle quattro e oltre del mattino,chi si deve recare al lavoro.Perchè chi emana certe leggi non prova a vivere almeno per una settimana accanto ad un bar senza orario di chiusura?
Purtroppo gli usi e costumi della nostra società stanno cambiando forse non in bene come da te evidenziato. Il grande problema è quello della “sicurezza urbana” (Decreto Ministero dell’Interno del 05/08/2008) intesa come pacifica e civile convivenza all’interno della nostre comunità che ormai ha raggiunto la punta dell’iceberg della sopportazione con rapporti umani sempre più fatiscenti.
Sono semplicemente indignata per la m,ancanza di regole e di controlli
Mi astengo da qualsiasi commento per evidenti motivi di opportunità ma sappi che per mela legalità è sacra a costo di ogni altro principio.
Grazie,lo farò
Attendo notizie.
Ho avuto un coloquio col sindaco che ha preso atto delle mie lamentele anche come portavoce di altri abitanti e mi ha confermato che il gestore deve rispettare l’orario comunicato e concordato col municipio.Saranno difficili però i controlli visto che la guardia locale è in servizio fino alle 14 e poi spesso per carattere preferisce soprassedere.Vedremo che succederà.Ora grazie alla pioggia non ci sono più stati schiamazzi perchè gli avventori sono rimasti dentro al locale pur non rispettando gli orari.Se non cambia nulla penso che tornerò in città.Comunque grazie della sua gentilezza e sollecitudine anche nell’ascoltare una persona anziana come me,che essendo vedova ormai da 24 anni più nessuno protegge.La ricorderò con stima e affetto.
Gentilissima Signora Maria grazie delle belle parole e disponga tranquillamente della mia modesta persona che cerca solo e soltanto di fare al meglio il proprio lavoro attraverso un confronto che è gratificante ma soprattutto serve ad accrescere la propria capacità professionale.
Buongiorno Dr. Giannetta
Sono titolare di un piccolo chiosco bar in Sardegna con autorizzazione comunale a carattere stagionale, dal 1 maggio al 30 Ottobre. Vorrei sapere se con il decreto liberalizzazioni è necessario che io continui ad uniformarmi a quanto fissato dall’amministrazione comunale (riguardo il periodo di chiusura/apertura).
Mi piacerebbe aprire il mio esercizio anche furi stagione, magari solo nel week-end.
Grazie mille
Salve Signor Giannetta abito a Busto Arsizio e proprio vicino casa mia hanno aperto un locale aperto solamente nel periodo tra aprile e settembre questo locale ha una normale licenza di somministrazione di bevande e alimenti ma a fronte di questa, durante il periodo d’apertura organizza puntualmente serate con numerosi dj set nello stile di una normale discoteca, di tutto questo è ovvio abbiamo prova con le numerose pubblicità che questo locale fa anche via web.
questa estate abbiamo chiesto anche l’intervento di arpa regione lombardia che ha constatato il superamento del limite differenziale di degibel.
in più il locale ha perpetrato nel corso della stagione numerose violazioni delle prescrizioni che sono alla base dell’ autorizzazione per l’esercizio.
abbiamo più volte chiesto al comune la riduzione dell’orario in quanto questo sta aperto fino alle tre di notte, anche in applicazione della circolare del mise,
ma il comune ci ha risposto che non si può intervenire negli orari in quanto ci sono le liberalizzazioni.
in tanto i rilievi sono stati effettuati il 16/06/2012 el la relazione dell’arpa è arrivata sui tavoli del comune il 23/07/2012.
che cosa ci consiglia di fare?
Si tratta di una contravvenzione prevista dall’art. 659 del Codice Penale il quale testualmente recita:
Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Al riguardo numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione come già detto stabiliscono che in tali casi si configura tale reato.
Il mio consiglio è quello di inviare una formale denuncia indirizzata a: Procura della Repubblica, Sindaco, Polizia Locale, Carabinieri, Commissariato di Polizia, ARPAC ed ASL nella quale dopo aver descritto i fatti accaduti e la permanenza del reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.) si chiede di voler perseguire tutti i reati ravvisabili ivi compreso quello previsto dall’art. 328 c.p. (omissione atti d’ufficio).
La mia Domanda Dott. Giannetta era specifica e cioè alla luce di tutto quello che le ho descritto il mio comune può dirmi che non ci sono elementi sufficenti per una ordinanza limitativa degli orari sebbene l’arpa abbia certificato un superamento del differenziale sonoro, e numerose prescrizioni della licenza sono state disattese?
chiaro che chiederò una verifica delle responsabilità verrà chiesta d parta mia
grazie per la risposta e a risentirci.
A mio avviso gli elementi per adottare un provvedimento limitativo ci sono tutti.
Salve dr.Giannetta sono titolare di un bar,pub e pizzeria con regolare licenza di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, Visto il nuovo decreto di liberalizzazione le volevo chiedere se posso effettuare l’apertura della mia attivita’ per le intere 24h oppure se ho bisogno di essere autorizzato dal mio comune. Un ultima cosa riguarda la somministrazione: la si puo’ effettuare dopo le 02.00 oppure e’ vietato dalla legge?
La domanda nasce spontanea: come mai lei è titolare di un’autorizzazione a carattere stagionale?
Se, come penso, non ci sono limitazioni di altra natura dal punto di vista della normativa commerciale (ma era così già prima) non vedo limitazioni che impediscano l’apertura del suo chiosco per tutto l’anno. Cosa diversa se il chiosco occupa il suolo pubblico per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione all’occupazione per un determinato periodo di tempo.
Naturalmente non avendo elementi validi la mia risposta è molto evasiva.
Buongiorno,
si il chiosco occupa suolo pubblico con autorizzazione demaniale annuale e autorizzazione comunale stagionale. Se ho ben capito non dovrebbero esserci limitazioni che impediscano l’apertura del chiosco tutto l’anno.
Come devo comportarmi?
Grazie
Cosa si intende per autorizzazione stagionale? Se trattasi di autorizzazione di esercizio per 3 mesi all’anno allora occorre presentare una SCIA per l’apertura dell’attività a tempo indeterminato o quanto meno legata alla scadenza dell’autorizzazione suolo pubblico. Verifichi che non vi siano altre problematiche presso l’Ufficio Commercio dle suo Comune.
Il decreto sulla liberalizzazione degli orari è operativo dal 1 Gennaio 2012, i comuni non possono porre ostacoli se non per i casi di tutela ambientale e di sicurezza pubblica. Consiglio comunque di chiedere comunque chiarimenti al SUAP del suo comune nella consapevolezza che non possono esserci limitazioni al fine di evitare inutili disguidi.
In merito alla somministrazione a norma del novellato comma 2, dell’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, salvo che sia diversamente disposto dal Questore della provincia in considerazione di particolari esigenze di sicurezza, i titolari degli esercizi pubblici hanno l’obbligo, e quindi non la facoltà, di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 antimeridiane, con il divieto di riprenderla nelle tre ore successive. Il comma 2-quater stabilisce poi che i titolari ed i gestori degli esercizi pubblici che proseguano l’attività oltre le ore 24.00, hanno il dovere di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, che deve essere collocato presso almeno un’uscita del locale parimenti, all’entrata ed all’uscita dei locali in argomento devono essere esposte apposite tabelle riproducenti:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda: i carabinieri del mio comune possono impormi di chiudere l’attivita perche secondo loro devo rispettare il vecchio ordinamento comunale riguardante l’orario di lavoro? (max 18 ore lavorative). Possono emettere un verbale nei miei confronti se oltrepasso le 18 ore lavorative? L’unica cosa che oramai mi chiedono e’ la nuova autorizzazione sulla liberalizzazione dell’orario che secondo loro dovrebbe rilasciarmi il sindaco del mio comune.
L’applicazione della nuova disciplina comporta inevitabilmente un’attività di adeguamento delle disposizioni legislative e regolamentari regionali e degli enti locali per cui nella consapevolezza della necessità di un’applicazione che non leda le prerogative regionali in materia di orari, il comma 7 dell’art. 35 della Legge 15/07/2011 n. 111, stabiliva il termine del 1° gennaio 2012 per l’adeguamento della normativa.
Al momento tutte le disposizioni comunali che contrastano con la nuova disciplina sono da considerarsi superate. Il Comuen non deve rilasciare alcuna autorizzazione alla liberalizzazione che è avvenuta con legge dello stato. Al fine di evitare inutili contrasti consiglio di chiarire la situazione degli orari con il Comune e di conseguenza con i Carabinieri nello spirito di una fattiva collaborazione se può essere utile facendo leggere anche quanto riportato nel presente forum.
I Carabinieri quale organo di controllo possono elevare un verbale sulla base di un obsoleto regolamento ma leipuò far mettere a verbale nelle dichiarazioni quanto innanzi asserito citando la normativa sulla liberalizzazione e quindi proporre gli scritti difensivi al Sindaco che dovrebbe procedere con l’archiviazione del verbale se ciò non avviene occorre fare ricorso all’Ordinanza Ingiunzione di pagamento. Capisco bene che la cosa sembra assurda ma purtroppo questa è la procedura.
Buongiorno , pongo una domanda : Ho una licenza bar discoteca, il Sindaco del mio Comune prima della legge tremonti favoriva il gestore di un pub con licenza di categoria “B” con la chiusura del locale al solo pub fino alle due mentre altri ristoranti pizzerie e bar di uguale categoria fino alla mezzanotte, io come bar fino a mezzanotte ma se facevo discoteca con categoria “C” potevo fare fino alle due . Dopo la legge Tremonti ho fatto delle verifiche ed essendomi accorto dell’abuso , perche la sorella del titolare del PUB era all’ufficio settore commercio , e quindi in base alla legge Tremonti ho chiesto l’adeguamento e spiegazioni per l’abuso del Comune di dare le due ore in più al solo pub.
Per tutta risposta rifanno le regole per l’orario in virtù della nuova legge ma equiparando l’orario della DISCOTECA all’UNA come tutti gli esercizi dal 15 Sett. al 15 Lugg. mentre dal 16 Lug. al 14 Sett. tutti fino alle TRE.
Domanda può equiparare gli orari della discoteca a quelli di bar e ristoranti , con la nuova legge sono saltate le tabelle per Fascia “A” “B” “C” ecc.
Spero di essere stato esudiente , resto in attesa di una risposta e di altre ed eventuali.
Grazzie Perazzo Francesco Paolo Tel. 0885 / 654069
Premesso che con la liberalizzazione l’esercente determina liberamente l’orario di apertura e chiusura con l’obbligo di esporlo al pubblico e per gli esercizi pubblici di comunicarlo preventivamente al Comune.
La liberalizzazione degli orari riguarda solo gli esercizi commerciali che effettuano attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari e le attività di esercizi pubblici tipologie a, b e c della legge 287/1991.
Per tutte le altre attività quali acconciatori, estetisti, sale giochi, intrattenimento, discoteche e simili, la disciplina degli orari rimane nella competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel).
Buongiorno Dottor Giannetta. Sono molto interessato al suo sito e lo leggo sempre con piacere e molta attenzione. A riguardo di questa sua ultima delucidazione sono rimasto un poco perplesso. Credendo che la liberalizzazione degli orari riguardasse tutte le tipologie di attività commerciali scopro adesso che invece per attività di acconciature, estetisti questa regola non vale. E fin qua tutto bene (o tutto male a seconda dei punti di vista!). Per quello che concerne invece le sale giochi e le discoteche e simili c’è un incongruenza che non riesco a capire: Lei ha scritto che la liberalizzazione degli orari riguarda le tipologie di tipo A,B,C della legge 287/1991… ma nella tipologia C entrano a tutti gli effetti sia le sale giochi sia le discoteche. Non riesco così a capire perchè la disposizione degli orari di dette attività siano competenza del sindaco in base all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 quando invece Lei sopra ha scritto di no.
Colgo una nuova occasione per ringraziarLa e complimentarmi pubblicamente con Lei.
Cordiali saluti
La norma è chiara si applica solo alle attività di cui al D. Lgs. 114/98 ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Per le altre permane la competenza del Sindaco nella regolamentazione ai sensi dell’art. 50 TUEL. La tipologia C di cui alla Legge 287/1991 corrisponde ad attività di intrattenimento e svago collegate alla somministrazione di alimenti e bevande dove è prevalente il primo aspetto in tal caso non si applica la liberalizzazione degli orari.
Un’attività di sala giochi senza somministrazione non rientra nel campo di applicazione della tipologia C di cui alla Legge 287/1991 e pertanto non liberalizzata dal punto divista degli orari.
Se l’attività è svolta con SCIA di somministrazione di alimenti e bevande (bar) vi è la liberalizzazione degli orari senza alcuna possibilità da parte del Comune di limitarne l’apertura. Occorre vedere quali motivazioni ha escogitato il Comune nell’ordinanza e quindi impugnarla al Tar. Consiglio di far presente della normativa sulla liberalizzazione l’Ente e quindi minacciare una denuncia penale per abuso di ufficio.
Colgo l’ennesima occasione per ringraziarLa pubblicamente e per rinnovarLe un buon prosieguo di lavoro.
salve io gestisco un locale situato a 50 m dalla strada con anesso un parcheggio pubblico …mi e stato ridotto l orario di chiusura dalle 2.00 alla 1.00 per schiamazzi e possibile farlo anche se il parcheggio e publicco e il locale in se non crea nessun rumore molesto… grazie
Da quanto è dato immaginare presumo di tratti di un esercizio pubblico della tipologia bar per cui l’orario è liberalizzato. La riduzione dello stesso deve essere fatta con ordinanza ben motivata con i caratteri della contingibilità e dell’urgenza. Naturalmente il disturbo va dimostrato per cui se come detto nel quesito basta evidenziare i fatti al Comune affinché adotti altri tipi di provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica dato che se è vero il disturbo anche con la chiusura del bar continua a permanere.
Facendo seguito all’ultimo contatto avuto con Lei, gentile Dott. prima di gettare la spugna come avevo preannunciato,vista l’inattività degli amministratori locali,ho interpellato,come da suo consiglio,i Carabinieri della vicina Stazione di Casei Gerola (la più vicina al mio paese che è Corana),i quali sono intervenuti con tempestività,discrezione e professionalità e ai quali va il mio pubblico plauso e la mia riconoscenza.Un grande grazie a Lei che ha la pazienza di ascoltarmi e all’arma onorata e meritevole in ogni occasione dei Carabinieri. Cordiali saluti.
Tutto è bene ciò che finisce bene. Sono contento per lei e fiero che le forze di polizia in questo caso i Carabinieri sono riusciti con discrezione a riportare serenità e tranquillità.
Disponga delle mie modeste conoscenze come meglio crede.
Buonasera, io sono proprietario di un capannone su due piani in zona artigianale dove svolgo la professione di tappezziere al piano terra.
Vorrei trasferire l’attività artigianale al piano superiore ed aprire un negozio di commercio al dettaglio di abbigliamento sportivo al piano terra.
In base al decreto Salva Italia e Cresci Italia è possibile aprire un’attività commerciale in area con vincolo artigianale?
Cordiali saluti
La risposta deve essere rivolta all’Ufficio Tecnico Comunale il quale saprà dire se è possibile fare il cambio di destinazione d’uso oppure no.
Tutta la normativa della “semplificazione e crescita italiana” fa salve le prescrizioni urbanistiche materia di stretta competenza del Comune.
Grazie di cuore anche a lei.
buonasera, mi serve un informazione ho un negozio di frutta e verdura che vorrei tenere aperto anche la domenica mattina, ma i vigili urbani mi hanno intimato che a seguito di ordinanza sindacale del comune del 2011 la domenica devo stare chiuso.Ora io mi chiedo con il nuovo decreto del 2012 dove si afferma la liberarizzazione degli orari di apertura e chiusura nonchè un eventuale apertura dei giorni festivi, ho io la facoltà di tenere aperto anche la domenica senza incorrere in eventuali sanzioni da parte delle autorità locali?
Si lei ne ha facoltà comunque consiglio di evidenziare la nuova normativa che imponeva agli enti locali di adeguare le proprie disposizioni entro e non oltre il 01/01/2012.
Salve, sono in procinto di aprire un pub nella periferia di roma, volevo sapere se è obbligatorio segnalare l`orario di apertjra e di ,chiusura al comune e se questa dichiarazione, qualora debba essere fatta,sia vincolante . E vorrei sapere cosa debbo consultare (quale decreto,regolamento etc..) Per essere pienamente a conoscenza della legge? Grazie cordiali saluti
Se trattasi di attività artigianale ossia produzione e vendita nel luogo di produzione di prodotti alimentari non si è sottoposti ad alcuna limitazione oraria (es. rosticceria, pizzeria da asporto, ecc.) naturalmente non siamo in presenza di somministrazione.
Se invece come credo vi è una SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/1991 (bar – ristorante) allora occorre preventivamente comunicare al comune gli orari prescelti e renderli noti al pubblico. Essi sono vincolanti salvo modifica.
In materia di orari rimangono comunque vigenti queste prescrizioni:
• art. 8, comma 3, della legge n. 287/1991 – che impone agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
Sanzione da € 154 a € 1.032 – prevista dall’art.10, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287 – PMR € 308 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione – SANZIONE ACCESSORIA (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi – prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e dall’art. 17-quater, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.u.l.p.s.
Gent.mo dott. Giannetta sono il gestore di un bar della pro loco che, a causa dei prezzi calmierati, ha scatenato una serie di reclami da parte di un altro gestore di un bar del paese. Quest’ultimo non solo ha nel bar 2 ragazze non in regola, non solo organizza cene x gli avventori nonostante non abbia la licenza ne la cucina, ma fa anche vedere le partite senza autorizzazione. Dopo l’ennesimo reclamo al nostro assessore quest’ultimo ha deciso di darci una limitazione della orario di apertura, siamo collocati all’interno di un centro sportivo con relativi allenamenti ecc. Per l’inverno pretende una chiusura alle 18.30 e per l’estate alle 20, per fare in modo che gli avventori del nostro bar vadano nell’altro bar, che ha prezzi molto più alti dei nostri all’ora dell’aperitivo. Non calcolando che i nostri avventori sono signori che giocano a scopa o ragazzi che giocano a bigliardino o a Ping pong. Può l’assessore in questione decidere i nostri orari di apertura? Grazie per la risposta e per lo sfogo perché anche in questa occasione viene fuori l’italiano che fa il furbo e danneggia una pro loco che fa il bene del paese….
Salve abito nel centro storico di un paese in provincia di Frosinone. Le sere (e le notti) del venerdì e del sabato la strada principale del paese è occupata da auto parcheggiate ovunque, fino alle 2, 3 di notte con relativi schiamazzi.
Le premetto che è l’unica strada e che anche solo il passaggio di una autovettura risulta a volte impossibile. Immagino quindi che il passaggio di una ambulanza potrebbe risultare difficile.
Occorrerebbe trovare i proprietari e far spostare molte auto, con un notevole ritardo nella prestazione del soccorso.
E’possibile risolvere il problema?
La ringrazio anticipatamente
Naturalmente si, parlando della situazione al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia Nazionale affinché predispongano dei servizi mirati al fine di evitare la situazione di pericolo descritta. Nell’immediato è possibile richiedere un intervento telefonando, data l’ora, al 112 e/o 113.
gentile Dott. Giannetta
Posseggo un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un comune che rientra negli elenchi di “CITTA’ D’ARTE” e ed è ormai da qualche mese che cerco di reperire informazioni valide che mi possano dare l’opportunità di esercitare un mio diritto, alla luce della liberalizzazione degli orari per la nostra categoria e poter continuare così la mia attività lavorativa anche dopo le 2:00 di notte.
Una montagna di articoli letti, ma soprattutto la professionalità e la competenza che lei trasmette nelle sue risposte, mi portano a pensare che un’ordinanza del sindaco , che impone la chiusura alle 2:00 di notte e le continue visite delle forze dell’ordine che ci marcano stretti per farci rispettare tali regole, siano fuori legge.
Le volevo fare una domanda.
Nella nuova ordinanza del maggio del 2004, il sindaco riduce l’orario di chiusura portandolo dalle ore 4:00 alle ore 2:00 e tra le tante motivazioni ce n’è una che mi suscita qualche perplessità.
La cito testualmente:
Visto che il protrarsi dell’orario di apertura di detti esercizi nelle ore avanzate della notte è stato motivo, a seguito richiesta dei cittadini, di ricorrente intervento delle Forze dell’Ordine.
Potrebbe questa motivazione pregiudicare l’applicabilità della tanto attesa liberalizzazione??!
Inoltre…. devo comunicare il mio orario di apertura anche se gli uffici competenti fanno finta di non sapere nulla ed è proprio per questo che dobbiamo cavarcela da soli per strappare qualche informazione utile.
Lei ha la capacità di parlare così chiaro e quanto vorrei che anche qui da noi ci fossero tanti “Giannetta Domenico” in maniera tale da non dover soffrire così tanto quando si va ad interloquire con i suddetti preposti.
Cordiali saluti….
Antonio
Gentilissimo Antonio, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole spese verso la mia persona ma soprattutto ho piacere a sentire che riesco a trasmettere e veicolare delle cose utili.
Venendo al dunque l’ordinanza del 2004 è ormai superata ed il comune doveva adeguarsi entro il 01/01/2012. Oggi sei libero di determinare il tuo orario, comunicandolo al Comune e rendendolo esposto al pubblico.
Il problema che si pone con la liberalizzazione è senza ombra di dubbio quello del disturbo al riposo delle persone ma ciò è vero in ogni ora del giorno e non soltanto di notte per cui una eventuale ordinanza che va a limitare gli orari deve essere ben motivata ma soprattutto deve avere i caratteri della contingibilità ed urgenza. La giurisprudenza afferma che la parola “Contingibile”, termine arcaico usato oramai solamente nel diritto pubblico, deriva dal latino cum tangěre il quale indica un evento imprevedibile. Di conseguenza, nel diritto tali atti devono essere straordinari rispetto alle leggi e norme ordinarie ed esso deve coniugarsi con l’urgenza; poiché per far fronte ai relativi problemi causati da eventi eccezionali, non esistono regole già predisposte. In più, le corrispondenti ordinanza contingibili ed urgenti devono essere a tempo determinato e circoscritti nella fattispecie disciplinante.
In merito alla mancata esistenza di regole già predisposte evidenzio che l’ordinamento prevede delle sanzioni per colui che arreca disturbo alla quiete pubblica per cui basta che gli organi di polizia accertino ciò e provvedono ad applicare l’art. 659 del Codice Penale.
La motivazione citata nell’ordinanza del 2004 è troppo generica in pratica non dice nulla di concreto e quindi non è sufficiente a giustificare un simile atto.
Il mio consiglio è quello di fare una bella comunicazione al suo comune nella quale citando la norma comunica gli orari prescelti. Naturalmente attenzione sempre ai rumori e schiamazzi in tutte le ore del giorno e non solo notturni perché la norma non fa tale distinzione a differenza di quanto sostiene il pensiero comune.
Grazie per la celerità con cui mi ha risposto.
Intraprenderemo quest’ulteriore “battaglia”, perchè qui da noi quando si tratta di far valere i propri diritti bisogna arrangiarsi come si può in quanto forse fa comodo lasciarci nella nostra ignoranza.
Cordiali saluti….
Antonio
Carissimo nella speranza che l’ignoranza sia dovuta alla sola non conoscenza della norma spero che tutto si risolvi nella trasparenza e nella legalità.
Non vorrei essere invadente e non so neppure se questo sia il posto giusto dove porre questa ulteriore domanda.
Starei per ricevere una ulteriore proroga di autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico,per mantenere una struttura tipo Dehor autoportante in alluminio con tenda superiore retrattile pedana sottostante e aperta su tre lati.
Volendo applicare delle chiusure perimetrali, tipo tendaggi in pvc scorrevoli o pannellature di altro tipo,di che ulteriore autorizzazione avrei bisogno?!Quali sono eventualmente gli uffici competenti? E ancora…. posso reperire autonomamente documentazione chiara a riguardo?!
Rispettare norme e leggi si può e soprattutto si deve….ma per far ciò bisogna conoscerle.
Cordiali saluti
Antonio
Gentilissimo credo che la questione deve essere posta all’ufficio occupazione suolo pubblico che, in assenza di problemi relativi al Codice della Strada (art. 20) e del Regolamento di Esecuzione oltre al Regolamento Comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, non dovrebbe rilevare alcuna difficoltà anche perché si tratta di spazio già a servizio dell’attività e tale tipo di chiusura perimetrale è semplicemente a tutela degli agenti atmosferici, per una migliore sistemazione della clientela nella consumazione degli alimenti e maggiore protezione dal punto di vista igienico sanitario.
Trattandosi di una materia di stretta competenza comunale presentate una richiesta in tal senso e poi a seconda della risposta vi regolate, va da se che nel caso di un eventuale diniego la Pubblica Amministrazione deve motivarlo in base ad una disposizione regolamentare con l’indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.
In merito alla conoscenza delle norme credo che i funzionari della pubblica amministrazione vengono pagati per conoscere le norme farle rispettare e soprattutto svolgere il proprio ruolo nell’interesse pubblico di ogni cittadino.
salve, avrei una cosa da chiedere, la mia amica ha un bar situato in un condominio, settimana scorsa hanno avuto una riunione condominiale per discutere di far tenere il gazebo davanti al bar, su 35 condomini 32 si(tenere) e 3 no(togliere), e per questo il 1° novembre deve togliere il gazebo.
Non esiste una legge che permette di tener il gazebo istallato tutto l’anno? grazie
cordiali saluti
Salvatore
No in quanto è il proprietario del suolo che deve autorizzarne la permanenza fatto salvo i titoli abilitativi da richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale dal punto di vista del DPR 380/2000.
Valutate eventuali possibilità con l’Amministratore e l’Ufficio Tecnico del Comune.
Gentilissimo Domenico , approfitto della sua pazienza per un’altro quesito : il mio locale che come licenza porimaria è il Bar sala giochi e locale di pubblico spettacolo con trattenimenti danzantifino a 250 persone.
quindi quando sono belle giornate uso tenere le uscite di emergenza aperte , per far circolare aria far entrare il sole , che premetto il suolo che circonda il mio locale è mio e uso mettere tavoli e sedie questo però pare che dia fastidio ,e mi è stato consigliato di chiudere le porte per legge , essendo porte di uscita di emergenza devono essere chiuse (non a chiave )ma aperte in caso di emergenza visto che sono munite di maniglioni antipanico. io ritengo che quando esercito come Bar posso tenerle aperte ho ragione . Grazie in anticipo sei gentilissimo e credo unico
Dal quesito non si evidenzia quale sia il fastidio delle porte aperte e a chi è dato tale disturbo. Se come credo si tratta di rumori consiglio di tenerle chiuse in quanto potrebbe concretizzarsi un disturbo alla quiete ed alla salute pubblica, nel caso contrario in cui non vi è disturbo alla quiete pubblica non vedo quale norma imponga di tenere chiuse le porte di emergenza. Se queste ultime hanno la funzione di poter far defluire le persone in caso di necessità con maniglioni antipanico che ne consentono l’immediata apertura credo che lo scopo sia maggiormente raggiunto tenendole aperte e rispettando tutte le altre normative vigenti in materia di rumori, igienico sanitario e superficie destinata alla somministrazione e trattenimenti.
Gentilissimo Domenico se il mio locale è chiuso per l’ora dichiusura e io vado a casa a dormire , ma i clienti oppure avventori sostano d’avanti al mio locale e anche se stanno solo parlando e qualcuno del vicinato si lamenta sono responsabile .Grazie e miscuso . Paolo
Nel caso descritto non credo possa ascriversi tale responsabilità a lei che ha liberato il locale da persone, lo ha chiuso ed è a casa a dormire.
buonasera, ho un negozio in un paese che vive praticamente del flusso turistico estivo, da qualche anno i vari esercizi commerciali hanno iniziato a fare come gli pare nel senso che la maggior parte aprono ad aprile e chiudono a fine settembre, tutto questo ha portato ad avere una zona pedonale buia e degradata. Mi chiedo se sia giusto e concesso che ognuno possa fare come vuole nonostante licenze annuali, facendo così morire gli esercizi commerciali che non possono permettersi di stare chiusi 5 mesi l anno. l ufficio commercio mi risponde che vige la libera impresa ma io credo che il sindaco (o se non lui chiunque altro!) abbia il dovere di salvaguardare il patrimonio culturale ed economico degli abitanti che non vogliono un paese alla deriva. Mi dica se posso pretendere che il comune prenda dei provvedimenti per salvarci. Grazie
Premesso che l’iniziativa economica privata è libera sulla base di quanto sancito dall’art. 41 della nostra carta costituzionale si deve purtroppo confermare quanto sostenuto dall’Ufficio Commercio del suo Comune purtroppo il Sindaco non può porre limitazioni alle attività commerciali. Tutto il sistema è retto dal principio del libero mercato. Andrebbero studiati altri sistemi o meccanismi di marketing territoriale che in questa sede mi esimo dal pensare non conoscendo il territorio, le attrattive, le potenzialità, ecc.
Nemmeno con un’ordinanza il sindaco può agire sulle aperture?
No il Sindaco non può limitare gli orari attraverso una propria ordinanza.
Magari un’ordinanza che sia legata anche solo alla zona pedonale, visto che è il cuore del paese
Buona sera, avrei bisogno di un consiglio perchè sono disperata!Un anno e mezzo fa, il bar sotto casa mia ha cambiato gestione,e da quel momento io mio marito e i miei bambini abbiamo finito di vivere sereni!!!è un paesino in provincia di Parma, per lo più popolato da anziani, in cui dal tramonto in poi non si sentiva più volare una mosca, adesso tutti i sabato sera è un inferno!!! La ragazza che ha preso in gestione il bar, pensa di aver preso una discoteca e così ogni sabato organizza Karaoke,e nelle ultime settimane ha improvvisato delle serate di discoteca in cui lei stessa fa da vocalista….risultato?che in casa ceniamo con il tavolo e le sedie che ci vibrano e la tv a tutto volume, con le finestre naturalmente murate, perchè se proviamo ad aprirle è impensabile! Abbiamo provato a parlare civilmente con i gestori del bar, ma ciò che abbiamo ricevuto sono stati arroganza e minacce, ci siamo rivolti al proprietario delle mura del bar, che se ne è lavato le mani, abbiamo più volte chiamato i carabinieri ma ci hanno detto che non possono far niente, ho fatto degli esposti al comune, alla procura e all’Arpa, ma non si è visto nessuno!!Cosa devo fare? è possibile che facciamo dei sacrifici disumani per riuscire a pagare il mutuo tutti i mesi per poi alla fine non poter vivere sereni a casa nostra, per non parlare dei bimbi che mi girano per casa fino alle 01:00 perchè non riescono a dormire!Mi aiuti la prego!
Premesso che la situazione descritta si configura senza ombra di dubbio in una violazione all’art. 659 del Codice Penale mi sembra strano che dopo un esposto nessuno interviene. Suggerisco in primis di richiedere l’intervento delle forze di polizia durante le manifestazioni al fine di far rilevare quanto succede ed in secondo luogo di verificare presso gli enti interessati lo stato dell’esposto minacciando di adire le vie legali per omissione di atti d’ufficio qualora non vengono presi provvedimenti essendo il diritto alla salute costituzionalmente garantito.
A fronte del quadro normativo di riferimento è consentito ai comuni di introdurre limitazioni all’apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta solo se conforme ai principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, e solo a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare:
• della salute
• dei lavoratori
• dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano
• dei beni culturali
• della sicurezza
Tutte le iniziative non conformi a tali principi sono da ritenersi contro legge.
ok! la ringrazio per il suo aiuto
un commerciante espone della merce davanti il proprio esercizio (scale e attrezzi da lavoro). Si tratta di uno spiazzo condominiale aperto, senza alcuna recinzione, con accesso diretto da una via principale. Il Comune, in questo caso, può rilasciare autorizzazione per occupazione di suolo pubblico? Un condomino residente in uno dei tre palazzi esistenti all’interno dello spiazzo, lamenta questa occupazione e chiede di sanzionare il commerciante. Come agire?
Se si tratta di un’area condominiale è il condominio che deve tutelare, autorizzare e regolamentare attraverso il regolamento condominiale l’utilizzo di tale spazio. Nel caso specifico trattandosi di prodotti appartenenti al settore non alimentare non si applica la normativa igienico sanitaria.
Se invece trattasi di area pubblica di proprietà dell’ente locale allora va applicato l’art. 20 del Codice della Strada e il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
salve.sono il titolare di un’attività di bar-ristorazione da quasi 8 anni.la nostra fascia oraria di lavoro è sempre stata principalmente serale/notturna e da quasi un anno ho aggiunto il servizio del pranzo per cercare di sopravvivere alla situazione di crisi italiana che in un piccolo paese come il nostro si ripercuote in maniera pesante.nonostante la clientela sia ordinata e “pulita” il Comune mi impone la chiusura notturna delle 2:30 con ovvio rischio di incorrere in sanzioni nel caso in cui,anche se per pochi minuti,dovessimo accogliere clienti oltre tale orario.ho bisogno di prorogare l’orario di chiusura per garantire il “cibo” al mio pargolo…posso avvalermi di qualche legge per non avere limiti sulla chiusura notturna senza dover ottenere tale permesso dal Comune che continua a ostacolarmi nello svolgimento del mio lavoro?tutto questo ovviamente alla luce dei fatti che sia in termine di ordine pubblico,rumore e volume della musica sono sempre riuscito a gestire le situazioni sia all’interno del mio locale e sia all’esterno.grazie per l’attenzione e per la,sicuramente,attendibile e competente risposta che mi auguro di ricevere.saluti
Il Decreto Legge 223/2006 convertito con modificazioni nella Legge 248/2006 e successivamente modificato dai recenti Decreti Monti all’art. 3 stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … d-bis), ((. . .)), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ((. . .)). mentre il comma 7 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012».
Il Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 – Convertito in Legge 214/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” all’art. 31– Modifica la disciplina degli orari e stabilisce che è principio generale dell’ordinamento : costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro il 30 settembre 2012.
Pertanto queste sono le norne da invocare. Ogni interpretazione contraria è illegittima. Il consiglio è quello di diffidare il Comune dall’adozione di atti regolamentari contrari notiziando della cosa la Prefettura competente per territorio affinché prenda i dovuti provvedimenti.
Grazie mille per la sua risposta.Contatterò la Prefettura di Genova in modo da poter capire come gestire la situazione.Grazie ancora.Saluti
In bocca al lupo!
Buongiorno,
la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura riguarda anche le attività svolte in forma ambulante ?? grazie in anticipo della risposta e complimenti per il lavoro svolto.
Si la liberalizzazione riguarda anche le attività svolte in forma ambulante.
Caro Dott. Giannetta,mi scusi se la disturbo ancora, ma avrei bisogno di un suo consiglio su come agire, a chi rivolgermi, non ho idea su cosa fare, qui è tutto uno scarica barile…Ho chiesto aiuto al sindaco e mi ha detto di andare dai carabinieri, questi ultimi mi hanno detto che avrebbero avvisato i vigili dai quali ero già andata due volte senza nessun risultato…..La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità. Mi scusi ancora per il disturbo
Gentile Signor Giannetta, sono titolare in un piccolo B&B nel centro storico di un paesino di campagna. Putroppo la maggior parte delle finestre della struttura si affacciano proprio sulla piazzetta dove c’è anche un pub che fino a tarda sera disturba noi e gli avventori del B&B. Il problema si protrae ormai da anni, in seguitio al cambio del gestore del pub. Faccio infatti presente che per 6/7 anni c’è stato un altro gestore col quale abbiamo convissuto pacificamente pur facendo anche lui musica e tenedo aperto fino a tardi. Questo per farle capire che non c’è una particolare intolleranza a qualsiasi rumore da parte nostra; si tratta proprio del superamento di ogni rispetto e decenza. Tenga conto che inoltre noi ne subiamo un danno economico a causa di alcuni commenti dei clienti sui siti turistici che pur parlando benissimo della struttura e del servizio reso, evidenziano la problematica del rumore notturno. Ho proprio anche lo scritto di un’agenzia che mi impone di sistemare i suoi clienti nelle sole camere non disturbate dai rumori provenineti dal pub. Il problema è stato segnalato ai Vigili, ai Carabinieri e in Comune. Sono state effettuate ben due riunioni alla presenza di tutti i responsabili e dei cittadini che si lamentavano della situazione. E’ stato imposto al proprietario del locale di fare musica esclusivamente all’interno del locale e orari di chiusura ben precisi. Dopo i primi mesi di rispetto di tali indicazioni, tutto è ripreso come prima. Purtroppo quando chiamo i carabinieri di notte, mi risponde il comando centrale, lontano dal nostro Paese, che mi risponde sempre di non aver macchine a disposizione per poter procedere a controllo. I Vigili invece mi rispondono che loro chiudono alle 20:00 e pertanto non possono monitorare la situazione di notte. Per quieto vivere e rapporti di vicinato preferirei non procedere con denuncia vera e propria alla Procura e alla Prefettura, ma ho una reale alternativa? grazie per il suo aiuto
Nella mail si parla di una imposizione verso il titolare del pub a fare musica all’interno del locale per cui presumo ci sia una ordinanza che sancisce tale obbligo per cui ricordo che ai sensi dell’art. 10 della Legge 26/10/1995, n. 447 l’inosservanza al presente provvedimento legittimamente adottato dall’Autorità competente costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.032,91 a € 10.329,14. Si tratta in buona sostanza di un adempimento che dovranno fare le forze di polizia nazionali e locali per cui formalizzi a tali organi ed al sindaco la situazione e chieda l’applicazione della legge in caso contrario si concretizza un’omissione di atti d’ufficio da parte di tali soggetti pubblici. Inoltre al Sindaco, al responsabile del settore ambiente del comune, all’ASL ed all’ARPAC solleciti l’adozione delle misure necessarie alla tutela di un diritto primario costituzionalmente garantito “la salute umana” evidenziando che l’art. 2 della legge 241/90 prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente o del funzionario inadempiente. Decorso il termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al responsabile dell’amministrazione cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Chieda, infine, di essere informato sul nominativo del responsabile del procedimento.
Preannunci a tutti coloro che ha già interessato della faccenda l’idea di formalizzare un esposto dettagliato di tutto l’accaduto e anche del loro comportamento alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura. Vedrà che le cose cambiano altrimneti proceda con l’esposto inviandolo anche al Questore del al Comando Provinciale dei Carabinieri.
Gentile Signor Giannetta,
sono una residente nel centro storico di Roma. Purtroppo davanti alla mia abitazione (sita al 1° piano) un locale, già adibito a magazzino, è stato trasformato alcuni anni fa in pub o qualcosa del genere con somministrazione di alcolici e penso anche cibo, a volte musica dal vivo etc. Il locale non è grande(lungo e stretto e senza finestre) e non può ospitare tanti clienti al suo interno.La maggior parte della clientela sta per strada, spesso con il bicchiere in mano parlando ad alta voce, urlando, schiamazzando (ci sono state anche risse) fino a tardissima notte. Ai gestori del locale la situazione fa estremamente comodo, perchè “utilizzano” la strada senza oneri. Ho chiamato molte vole la Polizia Municipale,che però mi dice di non poter passare di notte perchè non ha mezzi. Mi è stato consigliato un esposto. Ieri sera, all’ennesimo tentativo di protestare con l’esercente perchè alle 2 e passa il locale non era ancora chiuso (e c’erano almeno 50 persone fuori), mi è stato detto che non sarei “aggiornata” perchè l’orario di chiusura sarebbe stato liberalizzato e loro potrebbero quindi fare come vogliono. Ho chiamato oggi il Comune di Roma, ma non ho avuto risposte soddisfacenti.
In più, due giorni fa è stata aperto un altro locale (fino a due settimane fa era la bottega di un doratore) proprio nel mio palazzo, sotto le camere da letto mia e di mia figlia (nove anni). Si tratta di una “associazione culturale”, con bancone per somministrazione, tavoli e cibi freddi e soprattutto musica che passa attraverso il pavimento e “sale” fino a noi (il palazzo è antico, con soffitti di legno). Non hanno chiaramente fatto alcuna insonorizzazione, ma io sono anche preoccupata perchè sono certa che vogliano di fatto esercitare come pub (anche loro non hanno smesso che alle 4 inoltrate).
Vorrei quindi sapere prima di tutto se è vero che pub o altri locali o “associazione culturali” nel centro di Roma possono restare aperti senza limiti.
E’ inutile dirle che la situazione è gravissima.
La ringrazio in anticipo
Gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristoranti – pub, ecc.) sono stati liberalizzati con l’art. 35 del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n. 98 – Convertito in Legge 111/2011 il quale al comma 6 introduce la lettera d/bis nel comma 1 dell’art. 3 del Decreto Legge 223/2006 convertito con modificazioni nella Legge 248/2006 «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio» mentre il comma 7 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012».
Pertanto dal 1 gennaio 2012 è scattata la liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi commerciali: non solo negozi ma anche bar, ristoranti, locali, grandi magazzini e supermercati che potranno così decidere quando alzare e abbassare le serrande in totale autonomia. L’esercente determina liberamento l’orario della propria attività con l’unico obbligo nel caso di esercizio commerciale di esporlo al pubblico e nel caso di esercizio pubblico di comunicarlo preventivamente al Comune e di esporlo al pubblico.
Senza dubbio questo intervento di liberalizzazione degli orari amplia a dismisura il problema dell’inquinamento acustico prodotto in orario serale e notturno dalle attività commerciali ed in particolare dagli esercizi di somministrazione che ormai da anni si sono votati alla movida mettendo in seria difficoltà le amministrazioni comunali che da un lato vogliono agevolare le attività d’impresa dall’altro sono tenute a tutelare i cittadini nel riposo, almeno notturno.
La norma che ci può dare una mano è l’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico, la quale prevede che su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
• aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
• strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
• discoteche;
• circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
• impianti sportivi e ricreativi;
• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” : Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.
In conclusione si tratta di contemperare due principi costituzionalmente garantiti ossia il diritto alla salute art. 32 dello Carta Costituzionale e la libertà di iniziativa economica art. 41 della Carta Costituzionale con una giurisprudenza costante che prevede la sacrificazione del secondo al primo per cui ben può il Sindaco intervenire con Ordinanza Contingibile ed Urgente per porre fine al problema. La legislazione prevede la possibilità di creare delle zone di tutela in cui la programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
Consiglio di formulare un esposto dettagliato al Comune, alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, all’ASL, all’ARPAC, all’ufficio Commercio ed alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 659 del Codice Penale.
Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
se nel piazzale antistante un pub fuori del centro abitato durante le ore serali e notturne accadono continuamente risse tra i clienti spesso ubriachi
1) il gestore del locale puo incorrere in qualche sanzione?
2) sulla base di segnalazioni il comune competente potrebbe decidere lun determinato orario notturno di chiusura?
3) visto che non vi e piu obbligo di orario, non potrebbe venir meno anche l obbligo di esporre il cartello con gli orari?
se nel piazzale antistante un pub fuori del centro abitato (senza abitazioni limitrofe) durante le ore serali e notturne accadono continuamente risse tra i clienti spesso ubriachi
1) il gestore del locale puo incorrere in qualche sanzione?
2) sulla base di segnalazioni il comune competente potrebbe decidere lun determinato orario notturno di chiusura?
3) visto che non vi e piu obbligo di orario, non potrebbe venir meno anche l obbligo di esporre il cartello con gli orari?
Si, la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24/11/2004 e n. 15346 del 03/05/2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività.
Si, sulla base della lesione del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della carta costituzionale il comune potrebbe intervenire con ordinanza contingibile ed urgente.
Secondo la normativa vigente permane per gli esercizi pubblici l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto ed esporlo al pubblico.
buongiorno dott. Giannetta, mi perdoni se la disturbo, approfitto della sua gentilissima disponibilità ma soprattutto della professionalità con cui si dedica generasamente a rispondere ai lettori.
Volevo chiederLe alcune cose; abito nella Provincia di Treviso dove ci sono dei locali pubblici Bar, trattorie, agriturismo ecc. in sostanza locali con licenza per la sola somministrazione di alimenti e bevande dove alcuni di questi organizzano, a volte anche pubblicizzato con volantini e su facebook, serate con corsi di ballo, scuola di ballo oppure solo con il ballo. Mi chiedo se tutto ciò è possibile avendo solamente il titolo sopra indicato”somministrazione alimenti e bavande”.
E’ possibile che in un Bar di 37 mq. di superficie si acceda ad un’altra attività, attraverso una scala larga circa 2 mt., non ben specificata posta al primo piano di circa 150 -160 mq. dove si svolgono mostre di quadri e più frequentemente musica dal vivo con ballo regolarmente attrezzata con piattaforma per i musicisti. Premetto, la scala, che si trova in fonda al bar,è l’unico ingresso ed uscita per gli avventori i quali sono costretti ad attraversare il locale del bar passando vicino il banco di mescita.
All’interno del salone suindicato vengono somministrate bevane e a volte anche del cibo quando organizzano serate particolari, il tutto senza autorizzazione.
Altro quesito, quante volte un operatore di polizia per poter contestare l’assenza della persona con i requisiti professionali, deve accertare la mancanza del soggetto a cui sono attribuiti i titoli per la gestione diretta di una attività di somministrazione di liamenti e bevande, ( Procuratore e/o Preposto) di cui dichiara di gestire, qualora lo stesso non è presente perché svolge altra attività per la quale non garantisce la reale e costante conduzione dell’esercizio, e quindi lascia solamente i dipendenti?
L’esercizio pubblico può effettuare con il titolo abilitativo in possesso solo ed esclusivamente intrattenimento ossia musica anche con piano bar senza il coinvolgimento dle pubblico e senza andare a modificare le caratteristiche del locale.
In merito al primo è assolutamente vietato per gli esercizi pubblici organizzare serate con balli in quanto sl locale subisce una trasformazione in discoteca per la quale necessita il rilascio della licenza ex art. 69 TULPS e la verifica dell’agibilità del locale ex art. 80 TULPS.
In merito al secondo quesito necessita conoscere i titoli abilitativi rilasciati al gestore. Presumo che le due attività siano gestite dal medesimo soggetto per cui in teoria non vi sono problemi fatto salvo le verifiche di sorvegliabilità, agibilità ed igienico sanitarie.
Ad ogni accertamento corrisponde una violazione fatto salvo l’individuazione di un preposto in esecuzione del D.Legs.6 Agosto 2012 n.147 integrativo del D.Legs. 26 Marzo 2010, n. 59, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis. La SCIA per l’attività di somministrazione, o nei casi previsti l’autorizzazione, sarà intestata al titolare dell’impresa e si dovrà indicare che il possessore dei requisiti professionali risulta essere certo………., tale persona infatti dovrà trovarsi nell’esercizio di somministrazione durante l’orario di attività, salvo assenze occasionali e sporadiche. Non deve essere esibito al comune il rapporto di lavoro esistente fra i due soggetti, anche se dovrà essere esistente e in caso contrario si dovrà notiziare l’ufficio del lavoro competente per gli accertamenti del caso.
Salve, vorrei “approfittare” della cortese gentilezza e comptenza del Dott. Giannetta per chiedere un chiarimento;
Premessa:
– contr.t.indeterminato part-time
continuo ricorso di lavoro supplementare da parte del titolare (centro commerciale);
leggo che il rifiuto di svolgere lavoro supplementare non può mai portare al licenziamento ma, all’irrogazione di sanzioni; saprebbe spiegarmi meglio quali sanzioni e quali diritti spettano al lavoratore (quando ho sottorscitto il contr. di assuzione volevo proprio fare 19ore settimanali…se avessi voluto farne 30/40 avrei scelto un altro lavoro ma, adesso mi sembra di essere “fregato”);
La ringrazio in anticipo.
cordiali saluti
La materia è regolata dal Contratto Nazionale di lavoro e dal contratto che è stato stipulato tra lei ed il datore di lavoro ma il problema evidenziato è dato da due fattori : la crisi economica e l’elevato tasso di disoccupazione che porta ad inflazionare l’equilibrio tra domanda e offerta per cui per un dipendente che va via se ne trovano altri 10 disposti a fare le 30/40 ore di lavoro.
Il mio consiglio è quello di mediare una soluzione al fine di conservare il posto di lavoro ma se la situazione è insostenibile consiglio di rivolgersi ad un’organizzazione sindacale e quindi all’Ispettorato del Lavoro.
buonasera dott. Giannetta, mi perdoni se la disturbo ancora, approfitto della sua gentilissima disponibilità ma soprattutto della professionalità con cui si dedica generosamente a rispondere ai lettori. visto che ancora non ha risposto al sigfnor Graziano le formulo più o meno la stessa domanda il mio locale sarebbe l’unico con licenza per spettacoli dal vivo e trattenimenti danzanti con regolare licenza rilasciata dalla prefettura fino a 250 persone ma purtroppo da diversi anni io non faccio una serata di discoteca o una festa di compleanno con trattenimento danzante ma un ristorante e il pub ne fanno anche tre al mese . da anni denuncio ai vigili ai carabinieri alla questura alla prefettura alla finanza ma snza risultati l’ultima ieri sera nel ristorante ma gia so che questa ennesima denuncia sarà affidata ai carabinieri locali e quindi non avranno riscontrato irregolarità ne sul personale impiegato ne sulla caèpienza ne sul DJ ne sulla S.I.A.E. ecc. naturalmente oltre a essere deriso mi sto inimicando la clientela perchè sono ritenuto quello che do fastidio perchè vorrei che fosse la legge a farsi rispettare e non io .
Grazie ancora per la sua gentilezza e pazienza.
francesco paolo perazzo
Una soluzione formulare una denuncia indirizzandola alla Procura della Repubblica, al Prefetto, al Sindaco, alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza. Se nel corso degli anni i soggetti preposti al controllo non hanno mai riscontrato inadempienze è segno che tali esercizi si muniscono di licenza ex art. 69 TULPS ed agibilità ex art. 80 TULPS.
Faccia un accesso agli atti del Comune ai sensi della legge 241/90 e una volta verificato la mancanza di licenza denunci per omissione di atti d’ufficio anche chi in questi anni ha fatto i controlli.
purtroppo il fenomeno di disturbo notturno si manifesta ovunque,vi sono casi particolari tipo sinistro stradale con intervento delle autorita’ a circa 50 metri da birreria e gli avventori dopo aver curiosato (giovinastri)cominciano a giocare a pallone nel centro della carreggiata urlando e sbraitando in modo di sfida nei confronti dei rilevatori i quali ovviamente sono preposti al compito assegnato e pertanto non possono svolgere altro incarico…sarebbe possibile sig ministro degli interni un aiuto da parte di comuni cittadini alla carenza di altre autorita’a fenomeni di tal portata? magari i cittadini potrebbero consigliare a questi personaggi che riempitisi di alcol spadroneggiano..un atteggiamanto piu’ consono all’ora? Magari aiutandosi con strumenti di persuasione?
Perche’ sig ministro non tutti hanno la possibilita’ di avere forze dell’ordine a loro disposizione per l’incolumita’ e la tranquillita’ e questi cittadini devono andare a lavorare davvero..ma proprio sul serio non per finta come i politici di merda!
Direi che la legalità si persegue non attraverso uno stato di polizia ma attraverso una crescita culturale sulla base dei principi che hanno portato alla riforma della Pubblica Amministrazione ed in particolare la partecipazione ed il coinvolgimento. Ogni cittadino dovrebbe essere l’esempio della legalità intesa a 360 gradi ossia partendo dalle piccole cose e in ciò le agenzie di istruzione tra cui la famiglia in primis hanno un ruolo fondamentale.
Venendo alle forze di polizia direi che la crisi attanaglia anche loro con carenza di uomini e mezzi. La soluzione è data dalla costruzione di un sistema di sicurezza partecipato e condiviso tra i cittadini.
Gentilissimo Dottor Domenico sarei molto lieto se almeno Lei mi dia un chiarimento ad un quesito che da tempo non risponde mai nessuno .
IL punto: Trattenimenti danzanti occasionali in prossimità di festività in strutture occasionali ò palestre ristoranti ecc. vale ancora che una attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento danzante è soggetta alle autorizzazioni di cui agli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S e che lo svolgimento di siffatta attività in difetto di titolo autorizzatorio comporta la violazione degli art. 681 e 666 del C.P. .
E’ peraltro ancora valido che se siffatta attività se viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzatorio , per la somministrazione , per palestra o altro , oltre all’illecito penale va disposta in sede amministrativa la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzatorio , nonchè va adottata l’ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi.
L’organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e / o in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi , PUO’ FARSI AUTORIZZARE DAL SINDACO raggirando la violazione dell’art. 681 c.p. e senza osservare le prescrizioni delle Autorità a tutela dell’incolumità pubblica , l’art. 666 del c.p. cosi come modificato dall’art. Dlg.vo 30/12/199 N° 507 che punisce i responsabili con sanzione amministrativa pecuniaria .
Sarei felicissimo di avere delucidazioni in merito e certo della Vs. sensibilità colgo l’occasione per porgere i più sentiti Auguri di un Felice Natale Perazzo Domenico
Ogni spettacolo e/o trattenimento danzante è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 68 del TULPS che deve essere rilasciata previa verifica e quindi rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S.
In caso di organizzazione in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico di accademia, festa da ballo, corsa di cavalli, senza la licenza perché negata o sospesa o revocata dal sindaco la norma violata è l’art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 666, comma 2, del codice penale. Per tale illecito è prevista la sanzione pecuniaria va da € 413,00 a € 2478,00 ai sensi dell’art. 666, comma 2, del codice penale come modificato dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso giusto art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507. Per tale violazione si applica la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva (qualora l’attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni) – prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507.
L’organizzare un pubblico spettacolo in luogo aperto al pubblico senza la dichiarazione di agibilità comporta la violazione all’art. 681 del codice penale in relazione all’art.80 del RD 18 giugno 1931, n.773, TULPS con sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 – previsto da art.681, comma 1, del codice penale. Si applica la misura interdittiva della cessazione dell’attività adottata dal Sindaco con ordinanza.
L’organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e / o in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi secondo le indicazioni di cui al D.M. 19 Agosto 1996 –
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
L’art. 80 del TULPS testualmente recita : L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Pertanto dalla lettura della norma non ci sono dubbi il Sindaco non può autorizzare nulla senza la prescritta verifica.
In conclusione concordo pienamente con la tua disamina del problema.
Buona sera Dottor Giannetta…
Mi sono imbattuto per caso nel suo forum, dopo due ore di attenta lettura ed avendo trovato molte risposte ai dubbi che mi ritrovo in questo periodo, mi rivolgo alla sue illustre competenza per cercare di risolvere qualche quesito per me ancora irrisolto…
Sono titolare di un bar tabacchi e mi sto apprestando a dare comunicazione al mio Comune dell’orario che vorrò svolgere il prossimo anno…
Premetto che lo faccio ogni fine anno, da anni, chiedendo all’Amministrazione Comunale di regolamentarlo con ordinanza (quella precedente risale ai primi anni ’80) senza mai avere una risposta adeguata…
Ora con la liberalizzazione, se ben ho capito, e considerando che in questi anni non è stata stilata alcuna ordinanza comunale a riguardo, posso effettuare l’orario che desidero con il solo dovere di comunicarlo preventivamente al comune e l’esposizione al pubblico dello stesso…
Abito in un microscopico paesino di 200 anime facente parte di un comune altrettanto piccolo di appena oltre 1000 abitanti nella provincia di Pesaro…
Gli orari che ho effettuato fino ad ora erano dall 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 2:00 (le 3:00 prefestivi)…
Non ho dipendenti e fino a qualche tempo fa mia madre mi dava una mano al mattino, ho un bimbo di 3 anni appena che tiene abbastanza impegnato me al mattino e la mia compagna il pomeriggio…
Ora per diversi motivi di salute mia madre non riesce sempre ad aprire il bar e mi ritrovo ad aprirlo io alle 14:30 appena posso lasciare il mio pargolo in custodia alla madre…
Non è un gran disagio ne per me ne per la clientela questa situazione, considerando che al mattino quando va bene faccio qualche euro di incasso, ma volevo rientrare nella legalità in tutti gli aspetti se si dovessero presentare dei problemi per questo…
La mia richiesta è la seguente, se io do comunicazione degli orari prendendo in considerzione quelli precedentemente descritti, devo obbligatoriamente rimaere aperto in quegli orari…???
In questo momento mi si presenta il problema del mattino, ma se comunico che sono chiuso poi in qualche eventuale giorno di festa posso aprire…???
E per cio che concerne la chiusura serale, se mi ritrovo che la mia abituale clientela a mezzanotte vada via tutta, devo per forza tenere aperto fino alle ore 2:00…???
Se io chiudo ed un passante qualsiasi reclama perchè sono chiuso nell’orario che dovrei stare aperto che sanzioni comporta, se ce ne sono…???
Un’altra cosa non mi è chiara, se basta una comunicazione al comune per gli orari di apertura ed io posso decidere quanto lavorare, posso anche cambiare idea e cambiare gli orari di apertura come e quante volte voglio solo dandone comunicazione ed esponendolo al pubblico…??
Se si cè una tempistica da rispettare in questa operazione…???
Chiedo scusa per la dettagliata descizione della mia situazione, ma spero sia servita per chiarire al massimo la posiione in cui mi trovo con i relativi dubbi in questione…
Ringrazio anticipatamente per la sua gentile, sicura, professionale ed esaustiva risposta…
Colgo l’occasione per porle i miei più sentiti auguri di Buone Feste…
Henry…
Come detto l’attuale normativa prevede per gli esercizi pubblici (Bar) l’obbligo della preventiva comunicazione al Comune degli orari liberamente scelti e l’esposizione al pubblico degli stessi.
Una volta scelti tali orari devono essere osservati, per ogni variazione va fatta la stessa procedura. L’esercente decide lui quando lavorare e potrà nel corso dell’anno modificare più volte l’orario scelto. Non vi è una precisa tempistica è possibile farlo un minuto dopo averlo comunicato al Comune ed esposto il cartello al pubblico.
Per la chiusura anticipata o posticipata si ravvisa una violazione alle prescrizioni imposte nei titoli di polizia che costituisce abuso della persona autorizzata e che consente la sospensione o la revoca dell’atto abilitativo ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. il quale testualmente dispone : Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Buonasera,
Sono Giuseppe, titolare di un bar in un parco recintato, il bar è in gestione grazie all’aggiudicazione di un bando.
all’interno del bando c’è un articolo che determina l’orario di chiusura dei cancelli del parco alle 19 fino al 31 Marzo, ma nessun articolo specifica gli orari di chisura del bar.
Detto questo vorrei sapere, siccome la chiusura alle 19 penalizza tantissimo quelli che sono gli introiti, c’è una legge che mi impedisce di tenere il bar aperto almeno fino a mezzanotte??
Il disturbo alla quiete pubblica è a giudizio arbitrario delle forze dell’ordine?? come puo essere dimostrato?!
Se io volessi tenere il bar aperto tutte le sere almeno fino alla mezzanotte e chiaramente non ci sono problemi di disturbo del vicinato qualcuno potrebbe impedirmelo?
e volendo posso anche prolungare fino alle 2 assicurando comunque le 7 ore di riposo notturno
i parchi hanno un obbligo di chiusura serale?!
grazie per la disponibilità!!!
Gli orari sono liberi e nessuna legge impedisce l’apertura fino a mezzanotte. Il disturbo si concretizza attraverso l’emissione di rumori molesti che provocano disturbo a più persone. Tale dimostrazione potrà essere fatta in vario modo: testimonianze, percezione personale, misurazioni, ecc..
Credo che unico problema esistente sia la chiusura del parco alle ore 19 ossia lei ha partecipato ad un bando per la gestione di un bar legato all’attività del parco se così è non ci sono soluzioni salvo una modifica degli orari del parco.
Sono proprietario di una bar pattinaggio in un paese di 800 persone a prevalenza turistica in trentino la mia attività prevalente è quella di pattinaggio e il bar è la mia licenca è di tipologia C. L’orario di chiusura impostomi dal comune è alle 23.00 per l’attività di pattinaggio e di conseguenza (cosi mi dicono) deve chiudere anche il bar annesso. Essendo in luogo isolato (la prima casa dista 50 metri) per avere un’orario di chiusura più lungo per l’attività di bar mi dicono che non ci sono soluzioni. Gl’altri bar nel paese hanno l’orario di chiusura alle 2.00 io pago le tasse imu ecc come attività commerciale ma non sono trattato alla stessa maniera e devo cacciare via la gente alle 23.00.
come posso fare ad aumentare l’orario
Nel caso specifico l’attività di bar è di supporto al pattinaggio in quanto il titolo abilitativo è di tipo C per evitare tali problemi basta trasformare il tipo C in tipo B ossia bar a tutti gli effetti indipendente dalla dall’attività di pattinaggio. A questo punto la liberalizzazione degli orari le permette di stabilire liberamente l’orario da adottare. Ad onore del vero ha dei dubbi anche sulla legittimità della chiusura della pista di pattinaggio alle 23.00 sarebbe interessante leggere le motivazioni che di sicuro impattano con l’art. 41 della carta costituzionale ossia la libertà di iniziativa economica.
Salve sono titolare di un locale pubblico (BAR) vorrei sapere da lei l’orario di chiusura di un circolo privato che è situato da una ventina di metri da me e quindi fino a che ora può servire alimenti e bevande?
Visto che io ho questo bar e pago tutte le tasse di questo mondo adesso inizio ad avere problemi per il commercio visto che loro chiudono quando vogliono,facendo anche notte inoltrata .
Grazie.
Il circolo privato svolge la sua attività nei confronti dei soli soci per cui non è soggetto ad orari di apertura e chiusura.
Salve dottore,
se un locale (Circolo Arci) chiude a mezzanotte e i clienti rimangono fuori dallo stesso che si trova adiacente a proprietà private non recintate perchè aventi circa settanta centimentri di passo comunale , come posso muovermi affinchè i clienti siano obbligati ad allontanarsi subito dopo la chiusura del locale per permettermi di dormire almeno dopo la mezzanotte?
Grazie.
Se il Circolo chiude e gli avventori rimangono fuori a far rumore ne rispondono personalmente loro per cui consiglio di chiamare le forze di polizia al fine di invitarli ad evitare disturbi.
egregio dr. Giannetta, dalla lettura di quanto sopra ho capito che lei è la persona con la conoscenza e la professionalità che cercavo. qualche mese fa io ed un mio amico abbiamo organizzato una festa tra amici (circa 200 persone)con prevendita ed inserimento dei nominativi in una lista di accesso alla festa. alla stessa abbiamo somministrato alcoolici ma senza alcun ulteriore corrispettivo. la festa è stata fatta in una villa in periferia che è in regola per l’utilizzo a tale scopo. noi ci siamo procurati una licenza temporanea per la somministrazione degli alcoolici, abbiamo fatto tutto quanto richiesto dalla siae e dato la comunicazione della festa alla P.S. …per quanto ci era stato detto, chiedend nei vari uffici a cui ci siamo rivolti, eravamo perfettamente in regola ….invece NO …poco dopo le 24.00 sono venuti i vigili urbani e ci hanno verbalizzato l’omessa esposizione della tabella delle sostanze alcooliche all’ingresso della festa, e qulche gg dopo è arrivata una sanzione di 400€ . vorrei capire se davvero abbiamo omesso quanto, a saper mio, è obbligatorio per i pubblici esercizi, non per una festa privata ! può darmi maggiori delucidazioni? grazie molte e buona sera
Nell’illustrare l’accaduto di parla di “noi ci siamo procurati una licenza temporanea per la somministrazione degli alcoolici” per cui se così è sussiste la violazione accertata dagli operatori della Polizia Municipale in caso contrario se si trattava festa privata non occorreva nessuna licenza temporanea.
Per poter dare un consiglio operativo occorre sapere di quale licenza si parla o meglio ai sensi di quale normativa.
Buongiorno,
abito nel centro storico di una media città di provincia. Il bar sotto casa mia mi ha fatto penare per più di due anni a causa della musica assordante che si diffonde nella mia camera da letto e degli schiamazzi degli avventori.
Le riassumo per brevi capi quello che ho fatto:
esposto al sindaco e agli assessori competenti (firmato da nove persone) corredato da indagine fonometrica comprovante il superamento dei limiti differenziali notturni. Questa indagine fonometrica è stata passata ad ARPAV che, in una nota, dichiarava che ‘sono da ritenersi condivisibili i risultati dell’indagine…’. Tale parere è stato messo in un cassetto. Contemporaneamente, su mie pressanti richieste, è stato fatto un monitoraggio del locale che ha portato ad elevare 4 sanzioni (da 50 euro) per disturbo alla quiete pubblica. Quando ho chiesto che venissero presi provvedimenti mi è stata mandata una laconica lettera in cui mi si diceva che l’assessore si accontentava delle promesse dei gestori a limitare il disturbo. Ho mandato la documentazione in procura, per accertare se, nei fatti esposti, esistevano delle ipotesi di reato (mia intenzione era anche quella di evidenziare le omissioni del comune). E’ stata fatta richiesta di emissione di decreto penale (art. 659) a carico del legale rappresentante del locale, ma nulla riguardo l’amministrazione (il figlio del procuratore è assessore in comune). Ho quindi deciso di fare ricorso al tribunale civile per un atp chiedendo l’inaudita altera parte. Non mi è stata concessa ed appena i gestori ne sono venuti a conoscenza hanno rimosso l’impianto acustico. Ho mandato la documentazione al Ministero dell’Ambiente che scriveva al sindaco chiedendo documentazione tecnica adeguata, è stato così imposto di redigere il VIA e sono stati fatti ulteriori accertamenti da parte di ARPAV che ha evidenziato come siano stati superati i valori della zonizzazione acustica in tre sere su cinque. Ma ARPAV, pur sapendo che doveva essere presente un loro tecnico alle rilevazioni, non ha adottato questo metodo ed ha quindi inviato la relazione in comune specificando che ‘non è stato possibile sanzionare il locale in quanto si presume che il superamento dei valori sia dovuto al locale ma non se ne è certi in quanto il personale arpav non è stato presente con continuità durante le rilevazioni’. Ora tutto questo mi sembra una grande presa per i fondelli. Io ho giocato tutte le mie carte fidandomi della legge e delle persone ma credo che una volta che sarà concluso l’atp e si saranno calmate le acque, i gestori riprenderanno alla grande a fare ciò che avevano fatto.
Ha qualche altra ‘carta’ da suggerirmi?
Ringrazio per l’attenzione
Purtroppo no perché ha percorso tutte le strade potrebbe come unica strada da seguire produrre in procura una circostanziata denuncia per omissione di atti d’ufficio e/o abuso in virtù dei fatti descritti.
Purtroppo se il rumore inizia di nuovo occorre ripercorrere lo stesso iter procedurale.
Occorre far predisporre una perizia da parte di un tecnico che verifichi la rispondenza della struttura ai requisiti di sicurezza. Consiglio di chiedere delucidazioni in Comune per vedere cosa chiede la Commissione Comunale sui pubblici spettacoli e quindi i Vigili del Fuoco.
Salve Dott. Giannetta, rispetto alla legge nazionale, da lei pubblicata in questo articolo, per quanto riguarda la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusara di un esercizio ALIMENTARE, in un paese di quasi 6000 abitanti, può un Sindaco, emettere un ordinanza, in cui obbliaga gli esercenti ALIMENTARI la chiusura obbligatoria nel giorno 6 gennaio (Epifania)??
Dove a nostro avviso, non ci sono delle giustificazioni tali che inducono una amministrazione ad impedire l’apertura in questo giorno.
Considerando che il numero di abitanti non impedisce la viabilità o altri disagi alla cittadinanza.
Nel caso dovessi disubbidire all’ordinanza che obbliga la chiusura a cosa vado incontro?
Grazie per la sua attenzione.
saluti
La liberalizzazione degli orari è legge dello Stato a cui il Sindaco non può sottrarsi. Una eventuale ordinanza adottata dal Sindaco è illegittima. In caso di contestazione di violazione occorre fare ricorso. Le sanzioni dovrebbero essere previste dall’ordinanza medesima. Consiglio di effettuare dei rilievi all’atto amministrativo indirizzandoli anche alla Prefettura competente per territorio in modo da evitare inutili bracci di ferro.
Buona sera,
Sono Corrado gestico un chiosco all’aperto di proprietà comunale da maggio 2010 .Ho firmato una convenzione comunale stagionale della durata di 5 anni con obbligo d’apertura per i mesi giugno luglio agosto settembre anticipando o posticipando l’apertura di 15 giorni a discrezione mia con orario dalle 9.00 alle 24.00.premetto che il chiosco è ubicato fuori dal centro del paese in un area con annesso campo da tennis e bocce
Ho chiesto all’amministrazione comunale di poter prolungare l’orario d’apertura mi è stata negata .Avendo sottoscritto questa convezione prima del decreto MONTI sono sempre tenuto a rispettare modi e orari d’apertura?
La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione grazie
La liberalizzazione degli orari riguarda tutte le attività commerciali disciplinate dal D.Lgs 114/98 oltre a quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande per cui anche la sua unico limite è la convenzione stipulata con il Comune che se prevede dei vincoli di orari essa va adeguata alle nuove disposizioni normative. Occorre diffidare l’Ente ad adeguare la convenzione salvo motivi imperativi di interesse generale che credo siano difficile intravedere. Provi ad inviare la nota anche alla Prefettura competente per territorio al fine di investire il rappresentante di governo sulla mancata osservanza della norma nazionale.
Buonasera,
sono ormai 20 anni che il fondo commerciale sotto casa mia è stato affittato ad attività di bar. Dopo 18 anni di questa attività e tre diversi gestori, l’ultimo dei tre è quello più indisciplinato e maleducato. Da quando è entrato questo non c’è più pace, trascina i tavolini da dentro il bar a fuori ogni mattina alle 6.00, schiamazzi a tutte le ore, musica alta a tutte le ore del giorno, mozziconi di sigarette sotto il porticato condominiale ecc.
Dopo aver più volte fatto presente tutto ciò al gestore, se n’è fregato e continua il suo disturbo indisturbato.
Dopo quattro anni non ne posso veramente più!! sono esasperata e credo l’unica soluzione è un esposto/querela, con richiesta di danni. l’unico problema è che sono sicura che quando verranno a fare dei controlli li potrebbero trovare non disturbanti in quel momento, cosi che questi continueranno a fare gli affari loro disturbando impuniti gli altri!!!!!!!!!!!
Inizi con chiedere l’intervento delle forze di polizia nei casi eclatanti di disturbo e poi proceda segnalando l’accaduto al Prefetto, al Sindaco, all’ASL, all’ARPAC, ed alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali reati in atto a tutela della salute ai sensi dell’art. 32 della carta costituzionale.
Ho letto la risposta alla Sig.ra Liliana del 19 /01
La situazione in cui si è costretti a vivere è simile,se non più grave: I concerti e la musica ad alto volume si protraggono fino alle 2, ora di chiusura indicata,se non oltre.
Ho chiamato più volte il pronto intervento: mi si risponde invariabilmente che si farà del tutto compatibilmente con la disponibilità delle pattuglie!
Invariabilmente…
Consiglio di inviare una missiva alle varie autorità locali facendo leva sull’art. 32 della Costituzione ossia il diritto alla salute che prevale su ogni altro diritto.
Salve,
dovendo organizzare un evento in un locale, volevo sapere se c’è bisogno di qualche particolare permesso specie se questo evento ha la particolarità di durare tutta la notte. tengo a precisare che non sono previsti rumori molesti e che il locale si trova in una zona dove non ci sono abitazioni nei paragi.
Se trattasi di un esercizio pubblico del tipo bar, ristorante, ecc. e l’evento non prevede il coinvolgimento del pubblico ossia si tratta di musica di allietamento senza la trasformazione della normale conformazione degli arredi del locale e senza che il pubblico prenda parte attiva (es. ballo, karaoke, ecc.) allora non necessita alcun titolo abilitativo in caso contrario necessita munirsi della licenza ex art. 68 TULPS previo parere ex art. 80 TULPS.
In merito all’orario non ci sono problemi all’apertura per tutta la notte mentre in merito ai rumori questi sia di notte che di giorno non devono mai oltrepassare le mura dello stesso al fine di arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alla salute altrui.
Il D.L. n° 5/2012 ha abrogato il 2° comma dell’art 124 TULPS, pertanto per la fattispecie in esame non necessita più munirsi di licenza ex art 68 TULPS.
e non é necessario munirsi di licenza ex art 68 TULPS in ogni caso anche per il Karaoke.
Il Karaoke inteso come semplice esibizione canora di una persona senza il coinvolgimento del pubblico e senza la modifica delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale non necessita di licenza ex art. 68 in caso contrario si.
Il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di Esecuzione del TULPS è stato abrogato, tale abrogazione conferma che negli esercizi pubblici possono tenersi piccoli intrattenimenti senza necessità di richiedere la licenza di cui all’art. 69 TULPS. Qualora l’intrattenimento comporta la trasformazione del locale, implica il pagamento di un biglietto di ingresso, il ballo dei partecipanti ecc. occorre il rilascio della licenza di cui art. 68 previa verifica agibilità del locale ai sensi dell’art. 80 TULPS. Deve pertanto trattarsi di una attività di trattenimento svolta in forma imprenditoriale, e cioè quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze : Pubblicità del trattenimento, aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento, pagamento di un biglietto di ingresso, opere di contenimento del pubblico o modifica degli arredi in occasione del trattenimento, coinvolgimenti diretto del pubblico. Solo la presenza di un gruppo musicale senza altri elementi, anche se questo attira clienti, non comporta il rilascio della licenza di cui art. 68, occorre che ricorrano altri elementi.
Salve,visto che in passato mi ha ben consigliato vorrei chiederLe due cose:ho una gelateria e vorrei sapere se per mettere sgabelli,tavolini o una panchina esterna per una sosta breve,o meglio per consentire ai clienti un punto d’appoggio,è obbligatorio il bagno clienti anche se non si serve ai tavoli?
Inoltre se un locale confinante al mio,dalla visura camerale risulta che dovrebbe vendere articoli monouso giocattoli etc,ma vende anche patatine biscotti e bibite,come devo comportarmi?è possibile denunciare la cosa e a chi?
Grazie
Se l’attività di gelateria non è munita di titolo abilitativo ai sensi della legge 287/91 (bar) allora trattasi di attività artigianale ove è possibile la vendita sul posto dei prodotti di propria produzione ma non il consumo su aree e attrezzature appositamente destinate, per cui nel primo caso previa autorizzazione e pagamento del suolo pubblico è possibile altrimenti no. Relativamente al bagno il locale dovrebbe già essere munito di tale servizio per il pubblico.
I settori commerciali per la vendita di prodotti sono di due tipi : alimentare e non alimentare per cui se l’attività è abilitata soltanto per il settore non alimentare viola il DLgs 114/98 ai sensi dell’art. 7 e 22. Prima di procedere alla segnalazione che va fatta all’ufficio commercio ed alla polizia locale del Comune provveda all’accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 al fine di accertarsi del possesso della SCIA per la vendita di prodotti alimentari per cui se tale atto esiste l’attività è in regola ed è inutile l’esposto in caso contrario procedere con l’esposto.
Il comune mi ha imposto il bagno,antibagno e spogliatoio per me ed il mio socio,ma proprio perchè non erano previsti nè tavoli nè servizi ai tavoli non mi ha imposto il bagno x clienti.Inoltre ho aperto con il modulo Scia per il vicinato(mi sembra si chiami cosi) perchè non è una gelateria senza produzione ma solo rivendita.Inoltre ci tenevo a precisare che il locale si trova su un rialzo privato(condominiale)munito di scale,cioè non sul marciapiede comunale qualora non violi le regole potrei mettere li la panchina?
Si tratta nel caso specifico di un’attività di vendita di prodotti e non di somministrazione per cui non è possibile allestire aree atterzzate ma sicuramente nessuna norma vieta il posizionamento di una panchina.
Salve,Le torno a scrivere perchè il mio vicino ha posto un cartello in cui annuncia che si accettano prenotazione di torte e rustici per compleanni feste etc e che inoltre fornisce servizio a domicilio…
poichè credo che si tratti di un abuso volevosapere se per chiedere l’accesso agli atti di cui sopra,bisogna avere qualche titolo o basta recarsi all’ufficio commercio del comune?inoltre l’eventuale esposto deve essere firmato o anche anonimo? lo chiedo poichè la persona in questione ha conoscenze nella polizia municipale e vorrei evitare che si metta in regola prima di un controllo o che venga avvisato…
inoltre posso segnalare la cosa anche all’asl o ai nas perchè il vicino a parte un frigorifero(modello tipo casalingo)non ha modo di conservare i prodotti di pasticceria alle giuste temperature e nei modi previsti dalle norme vigenti?
gentile Dott. Giannetta
Mi perdoni se la disturbo, il 25 e/o 26 gennaio 2013 le ho posto un quesito sulle procedure da attuare che una amministrazione pubblica (Comune) deve attenersi nel rispondere, ad un altro oragano di Polizia per un atto amministrativo con relativa sanzione pecuniaria, circa la violazione dell’art. 8 c.2 della legge 26 ottobre 1995 nr.447 – legge quadro sull’inquinamento acustico, comminata ad un esercente di un locale pubblico.
Presumo di aver erroneamente inviato il quesito alla voce “PUBBLICI SPETTACOLI:LICENZA EX ART.68 E80 TULPS” perchè non ho più trovato traccia.
Considerato che la questione riveste una certa importanza, per non ripetere quello già scritto, le chiedo gentilmente di visionare il contenuto, e se possibile, illuminarmi sul da farsi.
L’autorizzo, se del caso, a contattarmi anche utilizzando il mio E-Mail personale.
Come già anticipato la soluzione è quella di chiedere al Comune l’esito della pratica al fine di notiziare eventualmente l’Autorità Giudiziaria. Nella missiva è il caso di richiedere anche il nominativo del responsabile del procedimento e il responsabile del servizio che deve firmare l’atto finale.
Il passare del tempo senza l’adozione di alcun provvedimento consacra sicuramente il reato di omissione degli atti d’ufficio salvo ulteriori reati di contorno da dimostrare.
Gentile Dott. Giannetta,
mi chiamo Stefania e vorrei aprire nella mia città in Piemonte una sorta di sala da te, con somministrazione di alimenti (autoprodotti) e bevande.
Volevo sapere quali permessi e autorizzazioni servono e se mi può anche indirizzare per capire quali parametri deve rispettare il locale e la cucina.
In merito agli orari e giorni di apertura e chiusura devo avere qualche autorizzazione dal comune? O con la liberalizzazione sono poi libera di deciderli io?
Grazie dell’attenzione.
Distinti saluti.
Stefania.
Consiglio di rivolgersi al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del suo Comune. Per quanto riguarda i parametri sanitari rivolgersi all’ASL competente per territorio.
Gli orari sono liberalizzati e lei potrà deciderli liberamente previa comunicazione degli stessi al comune e affissione alla porta dell’esercizio pubblico.
Dopo aver fatto i passaggi innanzi detti se incontra delle difficoltà non esiti a contattarmi sia per consigli che per la modulistica.
Buona sera Dott. Giannetta,
Le chiedo qualche delucidazione in merito alla normativa di riferimento per l’apertura di un bar situato in un comune sotto i 2000 abitanti.
Inoltre, per quanto riguarda gli orari di apertura, l’esercente deve comunicarli al Comune, o basta esporre il cartellone all’interno dell’attivita’?
Il bar qualora aperto, può variare gli orari da una settimana all’altra semplicemente variando il cartellone esposto all’interno dell’esercizio?
Distinti saluti.
Matteo.
Il bar quale esercizio pubblico disciplinato dalla Legge 287/91 deve preventivamente comunicare gli orari di apertura e chiusura e renderli noti al pubblico con il cartellone. La mancanza della comunicazione che deve essere preventiva al comune e la mancanza del cartellone costituiscono violazione alla normativa e soggetto a sanzione amministrativa.
Gli orari possono essere variati ma come detto vanno preventivamente comunicati ed esposti al pubblico
salve dott. Giannetta,
vorrei un chiarimento se possibile. Il decreto Monti riguardo gli orari è valido a tutti gli effetti o ci sono delle eccezioni?Le spiego meglio.Sono la titolare di un bar, dieci giorni fa i carabinieri mi hanno notificato un verbale in quanto non ho rispettato l orario di chiusura ho chiuso alle 3 e non alle 2 come prevede l ordinanza del sindaco del 2007 ma non è valido il decreto monti se il sindaco non ha fatto una nuova ordinanza in materia? poi possono i carabinieri notificarmi un verbale 5 giorni dopo …il sabato in cui io non avrei rispettato l orario di chiusura i carabinieri non li ho proprio visti..e venire il giovedì successivo a portarmi a firmare il verbale?
altra questione: ha appena aperto un altro bar sotto un condominio e il suo orario di chiusura è le 4 perchè dice di essere pub e pertanto rispetta l ordinanza comunale sempre del 2007 che prevede la chiusura appunto alle 4. di fatto però ancora non ha tutta la documentazione ha aperto da dicembre e usufruisce secondo me ingiustamente di un orario diverso perchè ancora nessuno controlla se ha i requisiti da pub!il problema è che di fronte al fatto che io chiedo una tantum l autorizzazione a chiudere alle tre (visto che sul comune nessuno sa dirmi se il decreto monti per gli orarari è valido o resta esecutiva l ordinanza del 2007) per il sabato e mi viene negata lui può chiudere tranquillamente alle 4-5 perchè si avvale con l inganno di un orario destinato al pub e non ad un semplice bar quale secondo me è…come devo comportarmi? GRAZIE
La liberalizzazione degli orari è operativa dal 01/01/2012 pertanto da tale data l’esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura. L’esercizio pubblico (bar) deve però preventivamente comunicare tale orario al Comune e renderlo noto al pubblico ai sensi dell’art. 8 della legge 287/1991.
Fatto salvo quanto innanzi, l’ordinanza del Comune datata 2007 è superata dalla normativa sulla liberalizzazione e pertanto consiglio di presentare scritti difensivi avverso il verbale all’autorità amministrativa competente affinché provveda all’archiviazione. I tempi di notifica del verbale sono di 90 giorni pertanto i carabinieri hanno operato in piena legittimità.
Consiglio di fare una comunicazione al Comune sugli orari scelti.
vorrei un chiarimento se possibile. Il decreto Monti riguardo gli orari è valido a tutti gli effetti o ci sono delle eccezioni?Le spiego meglio.Sono la titolare di un bar, dieci giorni fa i carabinieri mi hanno notificato un verbale in quanto non ho rispettato l orario di chiusura ho chiuso alle 3 e non alle 2 come prevede l ordinanza del sindaco del 2007 ma non è valido il decreto monti se il sindaco non ha fatto una nuova ordinanza in materia? poi possono i carabinieri notificarmi un verbale 5 giorni dopo …il sabato in cui io non avrei rispettato l orario di chiusura i carabinieri non li ho proprio visti..e venire il giovedì successivo a portarmi a firmare il verbale?
altra questione: ha appena aperto un altro bar sotto un condominio e il suo orario di chiusura è le 4 perchè dice di essere pub e pertanto rispetta l ordinanza comunale sempre del 2007 che prevede la chiusura appunto alle 4. di fatto però ancora non ha tutta la documentazione ha aperto da dicembre e usufruisce secondo me ingiustamente di un orario diverso perchè ancora nessuno controlla se ha i requisiti da pub!il problema è che di fronte al fatto che io chiedo una tantum l autorizzazione a chiudere alle tre (visto che sul comune nessuno sa dirmi se il decreto monti per gli orarari è valido o resta esecutiva l ordinanza del 2007) per il sabato e mi viene negata lui può chiudere tranquillamente alle 4-5 perchè si avvale con l inganno di un orario destinato al pub e non ad un semplice bar quale secondo me è…come devo comportarmi? GRAZIE
La liberalizzazione degli orari è operativa dal 01/01/2012 pertanto da tale data l’esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura. L’esercizio pubblico (bar) deve però preventivamente comunicare tale orario al Comune e renderlo noto al pubblico ai sensi dell’art. 8 della legge 287/1991.
Fatto salvo quanto innanzi, l’ordinanza del Comune datata 2007 è superata dalla normativa sulla liberalizzazione e pertanto consiglio di presentare scritti difensivi avverso il verbale all’autorità amministrativa competente affinché provveda all’archiviazione. I tempi di notifica del verbale sono di 90 giorni pertanto i carabinieri hanno operato in piena legittimità.
Consiglio di fare una comunicazione al Comune sugli orari scelti
buongiorno e grazie dell’attenzione.
volevo chiedere,in merito alla liberalizzazione orari, se posso come esercente bar, con orari di chiusura ore 01.00, se è possibile nei giorni settimanali chiiudere il bar alle 20.00 e il venerdi sabato e domenica tenere l’orario stabilito. grazie per la cortese risposta.
E’ sicuramente possibile previa comunicazione di tali orari al Comune ed esposizione degli stessi al pubblico.
Buongiorno. ho un chiosco ambulante di alimenti e bevande situato in una zona industriale di un piccolo paese in provincia di vr. mi chiedevo se era possibile da parte del comune prolungare l’orario di chiusura, anzichè alle 02.00 alle 06.00.L’orario di inizio attività si aggira attorno alle 21.00. essendo in un piccolo paese, essendo in un parcheggio e non sul ciglio della strada, sono in una zona industriale senza abitazioni, l’orario d attività lavorativa non è di 21 ore ma di 9, solo nei giorni di venerdì notte e sabato notte e dato il periodo che sta mettendo in difficoltà tante persone, mi chiedevo se era possibile riuscire a far prolungare da parte di questo piccolo comune l’orario della mia attività. grazie
L’attuale normativa prevede che gli orari vengono determinati liberamente dal titolare dell’attività che deve però preventivamente comunicarli al Comune e renderli noti al pubblico. La sua richiesta è legittima occorre solo comunicare i nuovi orari al Comune e d esporli al pubblico.
buongiorno, nel complimentarmi con Lei per il suo interessantissimo forum, Le volevo chiedere quale è la sanzione da applicare al gestore di un esercizio pubblico dove viene effettuato intrattenimento musicale con DJ, sprovvisto tra l’altro di certificato d’impatto acustico.
Ringraziandola anticipatamente, porgo distinti saluti.
La certificazione d’impatto acustico è un atto che deve essere richiesto dall’ufficio che istruisce la pratica.
NORMA VIOLATA: art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art.666, comma 1, del codice penale
SANZIONE PECUNIARIA: da € 258,00 a € 1.549,00 – prevista da art. 666, comma 1, del codice penale come modificato dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: non ammesso – previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507
SANZIONE ACCESSORIA: cessazione dell’attività abusiva (qualora l’attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni) – prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507
ILLECITO: Per avere, mediante schiamazzi o rumori (ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitio di animali) disturbato le occupazioni o il riposo delle persone (ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici)
NORMA VIOLATA: art. 659, comma 1, del Codice Penale
SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309,00
OBLAZIONE: ammessa ex art. 162-bis del Codice Penale
Buon giorno Dott. Giannetta.Nel ringraziarla per la professionalità e la puntualità nel rispondere al mio precedente quesito, Le volevo chiederle se è lecito che ad un agente di polizia locale che termina il proprio orario di lavoro alle ore 20.30, venga ordinato dal proprio comando di svolgere servizio di controllo a circoli privati e esercizi pubblici sino alle ore 01.00, in considerazione del fatto che nel normale orario di lavoro lo stesso servizio viene svolto sprovvisto dell’arma, in quanto non prevista dall’amministrazione di appartenenza.Nel caso Le volevo chiedere, eventualmente come giuridicamente possa essere trattato il problema. Distinti saluti
La disciplina della materia è contenuta nella Legge n. 65 del 7.3.1986 – Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale e nel DM Interno del 4.3.1987 n. 147 – Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Per la dotazione d’armi in capo alla polizia municipale ed esattamente agli operatori ai quali il prefetto conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli agenti possono portare l’arma senza bisogno di licenza. Il DM n. 145 del 1987 prevede a tal proposito che gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale in possesso della qualifica d’agente di pubblica sicurezza possono portare le armi in dotazione per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie e di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali. L’arma di cui possono essere dotati gli appartenenti alla polizia locale, è secondo il DM n. 145/1977, la pistola automatica o la pistola a rotazione.
I servizi che devono essere prestati armati vanno disciplinati dal regolamento comunale e pertanto è in tale sede che bisogna far emergere le criticità del servizio.
buon giorno avrei una domanda da sottoporle io abito in campagna ma…abbiamo un circolo arci a 50 mt dalle nostre finestre con via vai di macchine tutta la notte fino al mattino feste con musica fino alle tre di notte con successivi schiamazzi risse gente ubriaca che urla canta ecc come possiamo mettere fine a tutto questo?per gente che lavora è diventato un incubo andare a “dormire” e ancora di più svegliarsi al mattino grazie
Segnalate tali problematiche al Comune ed alla Polizia Locale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Salve sono il titolare di un bar sito in un Comune balneare,il mio quesito è(premetto che la mia attività resta aperta tutto l’anno) con l’avvicinarsi della stagione primaverile i locali vicino al mio,rimasti chiusi da ottobre cominciano ad aprire il Sabato e la Domenica(se esce il SOLE)altrimenti rimangono chiusi, questa a mio avviso è palesemente concorrenza sleale,il Comune stà cercando di intervenire ma il responsabile continua a dirmi che con le liberizzazioni non si può fare nulla ,ritengo che in questo momento di grosse difficoltà permettere di fare questo tipo di commercio sia scandaloso ringraziandola sin d’ora le auguro una buona serata.
La determinazione degli orari è rimessa alla libera decisione dell’esercente basta che questi lo comunichi preventivamente al Comune e li renda noti al pubblico. Se l’attività della concorrenza rispetta ciò non può essere fatto nulla perché è nella piena legittimità.
La determinazione degli orari è rimessa alla libera decisione dell’esercente basta che questi lo comunichi preventivamente al Comune e li renda noti al pubblico. Se l’attività della concorrenza rispetta ciò non può essere fatto nulla perché è nella piena legittimità.
Purtroppo a noi spetta applicare la norma non commentarla.
Salve sono il titolare di un bar sito in un Comune balneare,il mio quesito è(premetto che la mia attività resta aperta tutto l’anno) con l’avvicinarsi della stagione primaverile i locali vicino al mio,rimasti chiusi da ottobre cominciano ad aprire il Sabato e la Domenica(se esce il SOLE)altrimenti rimangono chiusi, questa a mio avviso è palesemente concorrenza sleale,il Comune stà cercando di intervenire ma il responsabile continua a dirmi che con le liberizzazioni non si può fare nulla ,ritengo che in questo momento di grosse difficoltà permettere di fare questo tipo di commercio sia scandaloso ringraziandola sin d’ora le auguro una buona serata. Paolo.
Salve signor Domenico,vorrei porre alla sua cortese attenzione un problema che la polizia e il comune del mio paese in Sardegna appoggiano.Stanno rilasciando un sacco di licenze artigianali di gastronomia o gelaterie ai quali concedono spazi pubblici (anche 12 travolli e conseguenti sedie)nella pubblica via.Questi locali però a mio modesto parere non sono in regola dal punto di vista sanitario perchè hanno solo un piccolo bagno per loro non accessibile alla clientela.Chiedo gentilmente inoltre se è possibile che la gente possa in maniera non assistita mangiare ai tavoli pasta,bistecche,e bere anche alcolici,caffè,trasformando dei buchi in ristorar anti a tutti gli effetti. In attesa di una sua risposta le porgo i miei più cordiali saluti e le auguro un buon lavoro.
L’artigiano è colui che può vendere per asporto solo ed esclusivamente i prodotti di propria produzione e non può attrezzare aree per il consumo sul posto e quindi per la somministrazione. Pertanto se così è le attività descritte non sono in regola se invece tali attività sono in possesso di scia per la somministrazione (bar – ristorante), munite del permesso di occupazione suolo pubblico e registrazione sanitaria allora le stesse sono regolari.
Salve signor Domenico,vorrei porre alla sua cortese attenzione un problema che i vigili urbani e iil comune del mio paese in Sardegna appoggiano.Stanno rilasciando un sacco di licenze artigianali di gastronomia o gelaterie ai quali concedono spazi pubblici (anche 12 travolli e conseguenti sedie)nella pubblica via.Su questo niente in contrario,sono per la libera concorrenza,ma questi locali però a mio modesto parere non sono in regola dal punto di vista sanitario perchè hanno solo un piccolo bagno per loro,non accessibile alla clientela.Chiedo gentilmente inoltre se è possibile che la gente possa in maniera non assistita mangiare ai tavoli pasta,bistecche,e bere anche alcolici,caffè,trasformando dei buchi in ristoraranti a tutti gli effetti. In attesa di una sua risposta le porgo i miei più cordiali saluti e le auguro un buon lavoro.
L’artigiano è colui che può vendere per asporto solo ed esclusivamente i prodotti di propria produzione e non può attrezzare aree per il consumo sul posto e quindi per la somministrazione. Pertanto se così è le attività descritte non sono in regola se invece tali attività sono in possesso di scia per la somministrazione (bar – ristorante), munite del permesso di occupazione suolo pubblico e registrazione sanitaria allora le stesse sono regolari.
Naturalmente l’occupazione della pubblica via deve rispettare le regole del Codice della Strada.
Se il comune rilascia l’occupazione di suolo pubblico,e vigili urbani,carabinieri,gli organi della sanità non intervengono su segnalazione ed esposti(chi sono gli organi preposti al controllo?)come ci si deve comportare?Cordiali saluti
Se a seguito delle segnalazioni gli organi di polizia preposti non hanno fatto nulla procedere con una diffida e quindi la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per omissione di atti d’ufficio.
Salve,può il sindaco con un’ordinanza comunale impedire la vendita ai tavoli esterni della mia attività di somministrazione di alimenti e bevande in bicchieri e bottiglie in vetro(birra,succhi,acqua,bibite)dopo la mezzanotte?Può impedire altresi la vendita di alcolici e superalcolici prima delle 03 sempre con mdelle ordinanze comunali?Dentro il locale è possibile,ma io non posso stare dietro ai clienti (se l’ordinanza è giusta) che magari escono a fumare.Premetto che il posto è tranquillissimo ed è rarissimo che ci siano schiamazzi.Questa ordinanza è stata fatta per il casino che c’è in altri locali,i quali però continuano a somministrare con estrema tranquillità.La ringrazio anticipatamente
Si tratta di un’ordinanza adottata per la salvaguardai della sicurezza urbana per cui se la stessa non è adeguatamente motivata può essere impugnata al TAR
Buonasera Sig.Giannetta ,vorrei chiederle qualche informazione in base
al mio problema.
ho un bar al pian terreno ed una piccola pensione al
primo piano .
Come orario rispettiamo il seguente ( apertura ore 6.00 ,
chiusura ore 24.00 ) spesse volte la chiusura viene anticipata anche
alle ore 23,00 per mancanza di clienti.
In base a molte richieste dai
clienti ho portato nel locale un biliardino calcioballa e l’ho piazzato
in un piccolo cortile che ho di fianco al bar , e dopo parecchi mesi mi
è stato fatto un controllo dalla asl per delle lamentele di una vicina
che ……premetto ….la sua casa non è attaccata al mio locale ma c’è
una strada in mezzo di circa 5 metri che ci divide.
dai funzionari
della asl mi è stato detto che dopo le ore 22,30 devo spegnere o
abbassare al massimo il televisore oppure la radio e non fare più
giocare a calciobalilla
e l’orario per non disturbare i vicini è
valevole per tutta la giornata .
Io ho spiegato a loro che delle volte
ci sono dei clienti che parlano un po più forte del previsto oppure
ridono ,ma come faccio a dare a loro il silenzio? mi sono permesso una
volta di dirgli di abbassare il tono di voce e sono andati via tutti .
Sempre questo vicino tempo fa mentre mentre portavo fuori la macchina
dal cortile di casa che sta di fianco al bar mi disse di ingrassare il
cancello che era troppo rumoroso e gli dava fastidio il rumore mentre
lo aprivo e lo richiudevo ,ha rimproverato parecchie volte dei ragazzi
che vengono a scaricarmi la merce e parcheggiano davanti al cancello in
cui gli disse che lei deve aprire le finestre di casa sua per
arieggiare e gli va dentro l’odore del motore del camion .
Premetto che
il camion durante lo scarico della merce viene spento.
Questi ragazzi
tra scaricare la merce e caricarsi i vuoti una volta la settimana ci
mettono al massimo mezzora e lei è sempre li che li rimprovera.
Io per
rispetto non gli ho mai detto niente perché non vorrei avere dei
problemi con nessuno.
Sempre da questa vicina affacciata dalla finestra
di casa sua ad urla sono stati rimproverati i miei 2 figli che
giocavano a pallone nel cortile di casa ed infine oggi ho avuto di
nuovo la visita dalla asl sempre chiamati da questa vicina.
Non so più
cosa dire o fare ,il troppo storpia.
Faccio presente che questa vicina
ha una figlia ( PURTROPPO ) con un handikap e ogni volta ci mette di
mezzo a lei che non dorme , che urla perché si spaventa dei rumori etc
etc .
A lei le chiedo Sig .Giannetta : in che orario e fino a quale
posso far giocare i clienti con questo biliardino o devo eliminarmelo e
perderci quei pochi clienti che vengono il sabato o la domenica per
passarci un paio d’ore in compagnia degli amici.
A questa persona gli
da fastidio tutto quello che facciamo,addirittura mi disse di levare
delle sedie che ho nel marciapiede perché ci sono sempre degli uomini
seduti e lei non deve passarci in mezzo a loro.
Sono disperato ,non so
più cosa fare .
Davide
buongiorno Sig Giannetta le volevo chiedere se in un bar che chiude alle 01.00 di notte, io entro alle 00.55 e chiedo di consumare (magari anche al tavolo) e servono la consumazione. Quanto tempo posso rimanere per legge in quel locale prima che mi invitino ad uscire? La ringrazio anticipatamente per la cortesia che ci riserva e le auguro buon lavoro.
Se l’orario di chiusura è previsto alle ore 01.00 tale è il limite massimo entro cui è possibile procedere alla consumazione.
GRAZIE!
Purtroppo il disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone non ha orari e quindi tutti i rumori devono nascere e morire all’interno delle mura del suo locale qualsiasi eccesso contrasta con la norma. Ergo non vi è un orario in cui è possibile far rumore ed uno no.
L’occupazione del marciapiede deve essere autorizzata dall’ente proprietario dello stesso.
Consiglio di trovare un punto di incontro per la pacifica convivenza civile.
Allora se capita che un’impresa dovesse fare degli scavi su una strada per acqua luce gas etc etc ed usano sia scavatore che martello pneumatico (come è capitato )in qualsiasi orario non potrebbero fare rumore? credo sia impossibile.
Il fatto sarebbe che dovremmo essere tutti un po più flessibili e non puntarci per ogni piccolo rumore.
Giorni fa parlavo con un mio amico che è anche mio cliente che abita a circa 50,60 metri dalla casa di questa vicina e mi ha detto che proprio questa persona tempo fa gli mandò i vigili a casa sua perché la domenica verso l’ora di pranzo lui accendeva lo stereo e disturbava il riposo della suddetta,(è INCREDIBILE )
Credo che nessun incontro con la vicina possa migliorare la convivenza.
La ringrazio per la risposta che mi a dato e con l’occasione porgo distinti saluti.
Davide.
Buongiorno Dottor Giannetta,
le sottopongo un problema a cui non riesco a trovare soluzione.
Accanto a casa mia è nato un circolo privato (arci) che organizza 2-3 volte la settimana spettacoli musicali all’interno del locale, ma in estate hanno già avvisato che utilizzeranno il parchetto posto sul retro e quindi all’aperto.
Gli spettacoli del Sabato sera/notte durano tranquillamente fino le 2-3 di notte, mentre quelli infrasettimanali fino verso l’una.
Ho già chiamato più volte il 112 che è prontamente intervenuto facendo abbassare o terminare la musica, ma il tutto è solo occasionale, ossia c’è rumore e non si dorme -> chiamo il 112-> termina la musica.
Il problema è riuscire a vedere riconosciuto il diritto a dormire tranquillamente.
Dal comune mi dicono che i circoli privati non necessitano di autorizzazioni e pertanto possono fare gli orari e gli spettacoli che vogliono.
Io ho i miei corposi dubbi su questa estrema libertà, vorrei fare una comunicazione a comune e prefetto per manifestare per vie ufficiali e col suffragio della normativa le mie difficoltà.
Cosa posso scrivere?
Buonasera dott. Giannetta,
mi chiedevo se puo rispondermi.
Grazie
Fatto scusi il ritardo
Buongiorno,
grazie della risposta.
Saluti,
Christian.
Formulare un esposto al Sindaco, all’ASL ed all’ARPAC sollecitando un controllo dal punto divista del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” con cui vengono disciplinate anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Evidenziare poi il rispetto dell’art. 32 della carta costituzionale precisando che tale principio prevale sulla liberta di iniziativa economica.
Il regolamento comunale dovrebbe disciplinare i modi ed i tempi dei lavori rumorosi
Buongiorno Dottor Giannetta
vorrei cortesemente sottoporle alcuni quesito:
un ristorante dopo aver comunicato al comune gli orari di apertura e chiusura è obbligato a tenere aperto anche se non ha clienti in quegli orari?
Se si vuole tenere aperto nei giorni di chiusura è obbligatorio comunicarlo al comune?
Grazie
Linda
L’orario comunicato deve essere rispettato. Il cambio di orario deve essere comunicato preventivamente.
Buonasera Dott. Giannetta
volevo porle un quesito:
per installare una tv in un pubblico esercizio è necessario il certificato d’impatto acustico o la cosa rappresenta attività libera non rientrante nei vincoli della normativa prevista dalla Legge sull’inquinamento acustico? L’ufficio SUAP del mio Comune ritiene sia necessario il certificato; personalmente ritengo che una tv sia classificabile come apparecchio e non come impianto di diffusione acustica e per tale motivo non necessita di nessuna autorizzazione.La ringrazio e la saluto cordialmente
L’Ufficio SUAP ha perfettamente ragione in quanto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” con cui vengono disciplinate anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Buongiorno Dott. Giannetta, volevo sottoporle una domanda:
secondo lei, a chi spetta istruire l’ordinanza di chiusura di un esercizio commerciale, dove è stata accertata lo svolgimento abusivo delll’attività, scaturita a seguito di accertamento da parte dell’organo di vigilanza(Polizia Locale)? nel mio Comune si combatte tra il Comando di Poizia Locale e la Dirigente dell’Ufficio Commercio/SUAP, la quale sostiene che essendo l’accertamento scaturito a seguito di intervento della Polizia Locale, tale incombenza(Ordinanza di chiusura)spetterebbe al comando che ha accertato le irregolarità. Secondo il Comando la competenza spetta al dirigente competente,dopo aver ricevuto rapporto da parte del Comando ai sensi dell’art.17 della l.689/81. Lei che ne pensa? Grazie
Nel caso rappresentato l’atto deve essere adottato dal responsabile dell’ufficio commercio/SUAP che è il responsabile del settore con poteri di rappresentanza dell’Ente
Buongirono,
volevo cortesemente sapere a chi rivolgermi per segnalare il non rispetto degli orari di chiusura di un locale.grazie mille.
Al Comune ed alle forze di polizia locali e nazionali
buonasera,io ho un bar in un paese vicino a CAGLIARI e il sabato notte e nei prefestivi facciamo delle feste a tema o dei compleanni.il mio dubbio è sull’estensione dell’orario di chiusura della mia attività.ho chiesto al Comune a cui appartengo e vige un’ordinanza sindacale che decreta orari riconducibili ad una multisala e ad una sala giochi enorme con video lottery.il punto è che questa norma è antecedente all’estensione degli orari data dalla legge Monti.posso chiedere una variante? grazie
un’altra cosa.nn ho mai ricevuto lamentele x schiamazzi notturni e nn è mai successo una rissa.mai intervenuti i carabinieri sempre pochi e sotto controllo.
Buongiorno Dott.Giannetta
le scrivo per la necessità di chiarire dei dubbi riguardanti gli orari di apertura e chiusura della mia attività.
Gestisco un distributore di carburanti con gpl e metano sito su una S.R in provincia di Torino con annessa attività di bar tavola calda.
Abbiamo aperto da novembre 2012 (non esisteva tale attività precedentemente) con il distributore di carburanti mentre il bar tavola calda è ancora chiuso per ultimare dei lavori.
Quando abbiamo aperto abbiamo comunicato gli orari al comune di competenza ossia: 7:00-19:30 dal lunedì al venerdì e 7:30- 13:00 il sabato. C’è arrivata successivamente comunicazione da parte del comune di aver preso visione degli orari con allegato i turni di apertura del sabato pomeriggio a seconda della turnazione in cui eravamo inseriti ma noi l’abbiamo interpretato come facoltativo.
Ora c’è arrivato un verbale dei Vigili per averci trovato chiusi un sabato pomeriggio che eravamo segnati dal comune di turno.
Visti i cambiamenti sulle liberizzazioni degli orari e visto che già copriamo 12 ore e mezza di apertura giornaliera al contrario degli altri distributori di zona che seguono l’orario convenzionale (7-12,30 e 15-19)
siamo obbligati a seguire i turni?
Possiamo contestare il verbale e la sanzione???
Grazie anticipatamente.
Egregio Dr.Giannetta,
Le chiedo, cortesemente, di poter sapere quali sarebbero gli orari consentiti per lo svolgimento di attività musicali e danzanti nei lidi della Puglia ed, in particolare, di Gallipoli.
Grazie e corduali saluti
Buonasera Dr. Giannetta,
ho un grande problema da diverso tempo,sono il proprietario di un abitazione al primo piano e sotto di me c’è un bar pizzeria,gestito dal marito della proprietaria;(persona con dei vecchi precedenti di diverso tipo) le dico questo solo per farle capire che è una persona senza scrupoli e che a nome suo non può avere nulla …..l’attività ha l’orario di apertura 4,30/ 1,30 chiusura che però non viene quasi mai rispettato.i rumori sono veramente pesanti sia provocati dal personale presente e proprietari ,che dai clienti; c’è una sala con i giochi e fuori un piazzale anche di mia proprietà,in parte, dove ci sono tavoli; a volte vengono svolte feste.Abbiamo più volte richiesto l’intervento dei carabinieri (sempre in orari tardi ,intorno alla mezzanotte o l’una,addirittura l’ultima volta erano le 2.molte volte siamo intervenuti noi chiedendo di fare meno rumore,ma…la gioventù ad una certa ora diventa ingestibile e molto maleducata.Abbiamo preparato una denuncia da presentare ,a dimenticavo ho già presentato da tempo un esposto in comune e parlato più volte con il Comandante dei carabinieri,con la polizia municipale( ma il nostro è un piccolo paesino e… tutto funziona male….)volevo chiederle come posso far ricadere la responsabilità di tutto non sulla proprietaria che risulta (ossia la moglie) ma su chi gestisce ,cioè il marito visto che la moglie è solo una copertura per lui?
Egr, dottor Giannetta,abito da poco con mio figlio in uno stabile di soli due piani e due appartamenti.Io Abito al secondo piano.Abiamo il portone d’ingresso proprio a fianco di un bar.Oltre i soliti schiamazzi notturni ,il nostro problema e’ che il bar e’ piccolo all’interno,e quindi i clienti si assiepano tutti davanti al locale,non che’ davanti al nostro portone d’ingresso.Ovviamente con grande difficolta’ riusciamo ad entrare ed uscire di casa,anche perche’ clienti spostano i tavoli e li piazzano proprio davanti al nostro portone.Dopo ripetute rimostranze,siamo riusciti a piazzare due vasi ai lati dell’ingresso,ma nulla e’ servito in quanto i vasi vengono spostasti.Oltre a questo c’e da dire che nel periodo estivo fanno concerti all’aperto,e le band che suonano ovviamente si piazzano davanti al nostro portone.Praticamente abbiamo i suonatori dentro casa.Uscire diventa un’impresa!!!Non esistono norme che regolano le distanze minime dal portone d’ingresso di una civile abitazione e un locale di somministrazione bevande?Grazie
salve sono il titolare di un Fast-food ambulante su posteggio fisso in area pubblica. da anni sono vittima di un “vicino” che dal primo giorno di apertura ha fatto la guerra per farmi chiudere, appena passa la mezzanotte al primo schiamazzo o rumore si affaccia al balcone di casa sbraitando e minacciando sia me che i clienti e chiamando immediatamente le forze dell’ordine dicendo falsamente che c’è musica alta e caos e puntualmente i carabinieri arrivano e constatano che invece è tutto tranquillo, televisore spento o a zero volume, e se ci sono clienti sono puntualemnte e rispettosamente in silenzio. il precedente regolamento comunale prevedeva per la mia tipologia di attività (lic. B) la chiusura alle ore 01.30. ora come mi devo comportare? io ho continuato ad osservare questo orario pur predendo molti clienti e incassi che venivano dopo tale orario. come dovrei comportarmi? ho comunque l’obbligo di chiiusura, visti i precedenti reclami del vicino o potrei prolungare l’orario? grazie in anticipo
buongiorno abito a roma e ho la sfortuna di avere sotto la camera da letto una macelleria molto rumorosa (soprattutto vibrazioni e ronzii provenienti dalle celle frigorifere, ma anche schiamazzi, radio, rumore derivante dalla lavorazione delle ossa, ecc)
le vibrazioni dei motori frigoriferi in particolare sono le più fastidiose, vanno e vengono tutta la notte ma dalla mattina presto (7.30) diventano più forti e continue (la macelleria infatti apre a quell’ora e accende i banchi di esposizione). ho già avuto modo di segnalare il problema e l’anno scorso alcuni tecnici di loro parte sono intervenuti per attenuare i rumori notturni, la situazione è leggermente migliorata ma di giorno è insostenibile (dei rumori giornalieri se ne sono beatamente fregati). è regolare che inizi le sue attività così presto la mattina?
che strumenti ho per difendermi?
Egregio Dott. Giannatta,
ho aperto da pochi mesi un B&B in centro nella provincia di Ascoli. Purtroppo ono vittima e subisco io ed i miei avventori schiamazzi notturni, con presenza di persone in evidente stato di ebbrezza, sia da parte di un circolo privato a sinitra della mia struttura e da un bar nella parte destra. I rumori esagerati durante tutta l’estate si sono protratti anche sino alle 4,00 del mattino.
Ho provato in termini bonari a risolvere la questione ma non è servito. Ho presentato esposto al Comune ed al Comando Carabinieri, ma anche loro sono in difficoltà. Devo spesso concedere alloggio presso la mia struttura gratuitamente se succede il problema per evitare che i miei clienti facciano feed back negativi in internet. Lo stato tra l’altro antistante soprattutto il circolo privato è deleterio: mozziconi di sigarette, vino sparso per terra, bicchierini di carta ed altro. Altresì il circolo organizza feste anche per non soci. Il problema inoltre è che molti dei soci sono dipendenti Comunali.
Cosa mi suggerisce? La ringrazio infinatamente per una sua cortese indicazione. Mi dispiacerebbe chiudere svolgo il mio lavoro con molto amore e passione e non saprei tra l’altro a 54 anni e con la crisi attuale cosa fare. Altresì è un peccto chiuderla perchè funziona ed è molto gradita ai miei clienti. Infinita cordialità
Consiglio di fare un esposto accuratamente documentato con atti e rilievi fotografici ed inviarlo al Sindaco, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, all’Asl, all’ARPAC ed al Prefetto. In occasione dei disturbi chieda l’intervento delle forze dell’ordine.
Buongiorno,vorrei sapere se gli orari di apertura di un edicola sono liberi o fissati dal comune.lo chiedo perche’ vedo molte edicole chiudere nei pomeriggi anche se sapevo che gli orari erano regolamentati dai comuni.grazie.
Un bar che fa karaoke due sere alla settimana con il permesso del comune dalle 9,00 alle 11,00 e che ha una parete attigua alla stanza da letto di un inquilino,pur tenendo basso il volume, l’inquilino si lamenta perchè (Lui dice)la musica gli impedisce di prendere sonno.In questo caso specifico cose deve fare il gestore del bar?
Salve vorrei sapere ..un chiosco sito in una piazzetta che non da fastidio ne x la viabilita’ ,tutto in regola ,come mai il comandante dei vigili urbani ha deciso che mettera’ i siggilli se non fornisco documenti che x me sono inesistenti..(forse) xke tutto a norma – ho pagato la SiAE x un anno anche x la tv che c’è all’interno del chiosco ,e x 2 serate di karaoke che finisce entro le 24.00 con volumi realmente giusti,lo dico xke ‘ il signore che una sera e venuto x vedere i documenti mi ha detto che sono a volume basso e che potrei finire anche x 1 di notte ma x il vicinato io alle 24 finisco, xil gazebo messo nella piazzetta ma il documento timbrato cè.in poche parole . IL Sindaco mi ha dato ok.e lui invece mi dice che non mi dara’ mai ok x fare karaoke e che mi fara’ di tutto x chiudere.ma puo’ farmi questo??non credo proprio lui se ne esce con art,comma ecc.che noi non capiamo e x lo piu’ mi scrive una domandina con scrittura pazzesca che nn si capisce nulla ,x avere questo documento che nessuno sa che cosa chiede ,cosa posso fare?grazie .
Buongiorno Dott. Giannetta.
Nel complimentarmi con Lei per la puntualità e la professionalità che dimostra nelle sue risposte, volevo sottoporla ad un quesito operativo.
Secondo Lei quale è la sanzione da applicare al gestore di un pubblico esercizio che omette di presentare adeguata documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della Legge 26 Ottobre 1995, n.447?
Le sarei molto grato, sè mi indicasse la procedura più esatta da seguire e praticare, in merito al problema che gli ho esposto.
La ringrazio e la saluto cordialmente.
Buongiorno Dott. Giannetta, potrebbe cortesemente darmi qualche suggerimento al quesito posto gli in data 26/11/2013 alle ore 13.37? Gliene sarei grato.
Distinti saluti
Buongiorno,
in previsione di un’apertura di un bar in un piccolo paese sopra il lago di Como vorrei sapere cosa fare se volessi aprire solo per un periodo dell’anno, tipo da marzo a settembre? la stagionalità è soggetta al vincolo dei max 180 gg di apertura? e se avessi bisogno di eccederli per casi eccezionali (ponte immacolata, natale ecc?) devo chiedere il permesso al suap del mio comune o altro?
grazie del suo impagabile servizio e della sua competenza
Enrico
Buonasera,ho letto nei commenti che i gestori di un bar non sono obbligati a comunicare gli orari di apertura al comune ma hanno solo l’obbligo di esporre l’orario.Volevo sapere se è ancora cosi o se nel frattempo sono uscite nuove leggi con nuove disposizioni…grazie!
gentile sig. or Giannetta
vorrei se possibile avere dei resti di legge da poter consultare per gli orari di chiusura e apertura dei bar .
Mi trovo a dover discutere spesso coi miei avventori sull’orario di choiusura che abbiamo esposto e debitamente segnalato al comune, mi risulta che la sommisistrazione dopo l’orario segnalato sia passibile di multa e anche di chiusura locale, ma non riesco a trovare nessun documento da poter stampare es esporre per potermi tutelare da continui accanimenti , grazie
Gentile Sig.re Gerometta, risiedo in una strada chiusa e molto stretta in centro storico. Difronte al mio appartamento c’è un enoteca. L’orario di apertura e chiusura esposto nel locale indica 9-22. Esterno al locale ci sono 6 tavolini con panchine. Come faccio a sapere per quanti tavolini il comune ha dato l’autorizzazione al locale? I gestori devono attenersi all’orario esposto per la chiusura, in quanto il rumore dei clienti che si fermano sulle panchine è di disturbo per noi residenti che abbiamo le finestre delle camere verso quel lato della strada.
Con la gestione precedente non ci sono mai stati problemi, l’orario veniva regolarmente rispettato, con questa, non ci sono regole e ad un mio reclamo mi è stato risposto che il problema non è loro. Grazie per la risposta.
Egregio DOTT. Giannetta ho una sala giochi a Dogliani (cuneo) dedicata art.88 TULPS con V.L.T licenza rilasciata dalla questura di cuneo non ho messo il bar per noo avere problemi con il comune ma ho fatto mettere un distributore automatico di caffe’ ad uso comodato dalla ditta DM di castiglione Falletto cn un giorno 28 gennaio 2013 arriva la vigilessa e mi fa un verbale di contestazione di violazione amministrativa, descrizione della vilazione amministrativa:esercitava la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchio automatico senza presentare la scia.quanto accertato costituisce violazione degli art.17 c. 1 e art.22 cc. 1 e 6 del d. igs 114/98, che commina la sanzione amministrativa da euro 2582,00 a euro 15.493,00. Adesso sono tramite avvocato che ho gia’ pagato parcella di 1200 euro e non so come andra’ a finire. A me non sembra giusto che io devo fare la scia non tocca a me poi il distributore non e’ di mia propieta’ quindi se mai dovevano fare la multa alla DM adesso io come devo fare a togliermi questa matassa?i Il mio avvocato ho poca fiducia avv. Martinetti di Mondovi’ cn il Comune ce l’ha con noi perché non vuole sale da gioco nel suo paese ma non puo’ inventare ogni giorno un verbale questo e’ abuso di potere io sono li per lavorare con l’autorizzazione della questura. Gentilmente mi puo’ aiutare? GRAZIE
Dott. Giannetta, buonasera.
Vivo in un piccolo paese dove vi sono una pasticceria, due ristoranti-pizzeria e, sino al 31/12 u. s., due bar. Infatti, uno dei due bar ha cessato l’attività e riaprirà, dopo la esecuzione di importanti lavori, tra più di due mesi con una nuova gestione. Entrambi i bar, nella seconda quindicina di dicembre sono rimasti aperti non rispettando il proprio turno di riposo.
Ora, che ne è rimasto uno soltanto, il giorno previsto per il proprio turno di riposo, il martedì, non ha aperto.
La mia domanda è: pur in regime di liberalizzazione, può essere consentito che un giorno alla settimana il paese, di circa 900 abitanti, debba rimanere senza un pubblico esercizio aperto? Dovrebbe il Sindaco intervenire affinché ciò non accada?
RingraziandoLa, Le porgo i migliori saluti.
Giovanni Prete.
Egregio dott. Giannetta,
volevo sottoporle un quesito un pò diverso da quelli che ho avuto modo di leggere. Nel comune di Roma, nel quale risiedo, dovrebbe essere in vigore un’ordinanza del sindaco che impone agli esercizi commerciali di chiudere alle 2.00 del mattino. Il bar vicino casa mia invece ha di recente ottenuto un’autorizzazione all’apertura notturna a suo dire attraverso una semplice comunicazione al municipio. Qualora volessi accertarmi su questa autorizzazione, è possibile effettuare un accertamento presso il Municipio ovvero tali informazioni sono di accesso pubblico o possono opporsi? Inoltre, laddove l’autorizzazione esista, non dovrebbe essere effettuata una valutazione sugli impatti dei potenziali schiamazzi generati dalla clientela del bar ai residenti della zona? E’ possibile, in qualche modo che non sia un esposto, avere un riscontro in tal senso? La ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
SAlve houna semplice richiesta, desidero sapere se gli autolaggi sono compresi nel dercreto di liberalizzazione degli orari della legge Monti. grazie
cordiali saluti
marzia m.
No; solo gli esercizi commerciali e di somministrazione.
Buon giorno Dott.Gianetta
Vorrei sapere se quanto spiegherò in seguito è regolare.
A Milano in un grosso contesto condominiale formato palazzine, al piano terra ci sono 4 portici che vengono chiusi alle ore 20,00 dai cancelletti. I portici portano sia agli accessi delle scale private chiuse con portoncini sia negozi e uffici . Tutti i condomini e i negozianti hanno le chiavi dei cancelletti esterni.
Una piccola rivendita di pane e pizza ha chiesto di prolungare l’orario di chiusura sino alle 23,00 in quanto si è accorta che ci sarebbero ulteriori clienti che gradiscono questo servizio.
E’ stata mandata tramite mail la richiesta all’amministratore del condominio purtroppo risponde che i consiglieri del condominio, non vogliono il prolungamento dell’orario per motivi di sicurezza…
…. Non si vendono alcolici, e certamente non ci sarà un affollamento tale da procurare fastidio ad alcuno. Le chiedo se e giusto questo comportamento ??
Ringrazio in anticipo per la sua risposta
Buongiorno Dott. Giannetta,
ho scoperto oggi il vostro forum, e mi sembra l’ideale per esporle il mio problema. Abito da circa 6 anni nella piazza di un paese. Al piano terra del mio condominio è stato aperto fin da subito un bar. Con le precedenti gestioni non abbiamo mai avuto alcun tipo problema, mentre l’ultimo gestore sembra aver scambiato il nostro piccolo paese con Ibiza. Rimane aperto quasi 24 ore su 24, con conseguenti schiamazzi e rumori in tarda notte e immondizia su tutta la piazza che fino a poco fa è sempre stata un luogo tranquillo e decoroso. Ora con gli altri condomini stiamo attivando una raccolta di firme per presentarla al Sindaco (se va bene contiamo di raccogliere almeno una trentina di firme). La mia domanda è se il Sindaco può fare qualche cosa. Possiamo altrimenti modificare il regolamento di condominio imponendo una chiusura “decente” alle attività commerciali? Grazie e saluti
salve vorrei avere chiarimenti in relazione alla nostra convivenza di condomini e supermercato a piano terra.
Precisando di essere già a conoscenza dell’articolo 844 sulla regolamentazione dei rumori molesti(che nel mio caso derivano da frigoriferi, segnali acustici in caso di mancata corrente alle celle frigo…)la mia domada è questa: facendo parte il supermercato, del condominio, può iniziare le ore lavorative ovvero scarico merce dal bilico dei rifornimenti giornalieri alla 5 del mattino, creando rumore con sollevatore elettrico,o carrelli a mano? questi rumori si sentono in tutte le abitazioni..come se pasasse un treno!!!!
E’ regolare che si possa iniziare a quell’ora?? a maggior ragione in estate con le finestre aperte è insopportabile, considerando che la mattina devo..e devono gli altri condomini andare a lavorare!?
grazie
I piccoli alimentari o mini market a che ora devono chiudere? I titolari di queste attività possono far bere alcolici vicino al loro locale oppure devono solo venderli come asporto? Grazie Franco da Roma
Buongiorno,
anche io ho un problema con la pasticceria sotto casa.
Purtroppo, tutte le notti dal lunedì alla domenica, durante le ore notturne, la pasticceria effettua vendita al dettaglio di cornetti e prodotti da forno.
questo significa che tutto il giorno c’è quiete, ma io sono a lavoro, la sera dalle 23 in poi, invece, cominciano schiamazzi, macchine che parcheggiano a tutta velocità, litigi, gente ubriaca che dopo la discoteca viene a fare colazione sotto casa.
Io sono al primo piano quindi sembra di avere la baraonda nella camera da letto e sinceramente sono stanca.
La polizia è stata chiamata e richiamata ma mai nessuna odinanza è stata emessa.
Non so più cosa fare, non si riesce ad affittare e neanche a vendere perchè la gente scappa!!!
insomma è una situazione ingestibile e addirittura i proprietari adesso hanno installato una panchina…. giusto per far stare gli ubriachi un pò più comodi e non farli più andar via. Inoltre, non sono affissi gli orari di apertura della pasticceria (la quale, nonostante sia un laboratorio, sembra avere la licenza per la distribuzione al dettaglio).
Oltre al disagio acustico c’è anche un disagio ambientale e di decoro visto che, nonostante abbiamo dovuto invadere il cortile di cestini e pattumiere varie, la gente continua a sporcare tutto a nostre spese!
vi prego aiutatemi
grazie
Buon giorno, è vero che un locale spero al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie) possono rifiutarsi di far entrare qualcuno nel proprio locale? Non parlo di associazioni o locali con “serate a tema “, ma di normalissimo locali.
Su internet si dice di no, ma sono sicurissimo di aver letto più di una volta sentenze che fanno ragione al gestore e non al cliente con la motivazione “è di un locale aperto al pubblico ma è privato, o meglio è un locale privato aperto al pubblico”…
Grazie in anticipo per la risposta.
Buon giorno, è vero che un locale aperto al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie) possono rifiutarsi di far entrare qualcuno nel proprio locale? Non parlo di associazioni o locali con “serate a tema “, ma di normalissimi locali.
Su internet si dice di no, ma sono sicurissimo di aver letto più di una volta sentenze che danno ragione al gestore e non al cliente con la motivazione “è si un locale aperto al pubblico ma è privato, o meglio è un locale privato aperto al pubblico”…
Grazie in anticipo per la risposta.
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere a chi ci si può rivolgere per eliminare il segnale acustico da un passaggio a livello.
Il passaggio a livello si trova in un centro densamente popolato e i treni passano anche di notte e tutti i giorni al mattino già dalle 05.30.
possibile appellarsi al buon cuore di qualcuno?
grazie e saluti
Buon giorno
Io invecelavoro come cassiera in un supermercato a roma e vorrei sapere….. Se il supermercato chiude alle 8:30 vuol dire che fino alle 8:30 il cliente può entrare ? NN si dovrebbe che ne so alle 8.15 chuidere le porte e con gli altri 15 min esaurire i clienti che già sono dentro ? Sarebbe una risposta importante perchè a noi ci viene detto che le porte le possono chiudere solo alle 8.30 precise .
grazie
buongiorno, vorrei sapere cosa poter fare nei confronti di un pab di fronte casa,a roma, aperto la notte nominalmente fino alle 2, ma con i clienti che restano nel locale e per strada fin oltre le 3 di notte:questo pab ha uno spazio all’aperto adiacente la strada dove vi sono tavolini e quindi le voci e gli schiamazzi dei clienti sono no-stop dall’apertura alla chiusura.Inoltre il proprietario del locale ha una moto con un rumore assordante e quando chiude il locale, intorno alle 3, il rumore della moto è un boato nella notte che inevitabilmente sveglia tutti.
grazie
Quesito:
Bar pasticceria (Regione Marche)con orario di apertura 06,00 – 24,00.
Alle ore 03,00 (quindi quando l’esecizio è chiuso al pubblico ed il titolare NON è presente) i dipendenti del laboratorio di pasticceria, vendono paste ad avventori dalla porta del laboratorio attiguo al bar.
Quali sanzioni applicare ?
a chi applicarle al titolare oppure al dipendente ed al titolare come obbligato in solido?
per vendita fuori orario?
per somministrazione di alimenti e bevande fatta da persona senza abilitazione?
per non aver rilasciato lo scontrino?
Grazie mille a chi vorrà darmi indicazioni in merito.
Dott Giannetta buongiorno, la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e mi complimento con lei per l’aiuto e il supporto ai cittadini che purtroppo spesso e (mal)volentieri trovano disinteresse e anche ostracismo da parte degli uffici preposti della pubblica amministrazione.
Ho letto e riletto tutti i post trovandoli sicuramente d’aiuto ma non determinanti per la risoluzione del mio problema che vado ad esporle.
Gestisco una caffetteria nella provincia di Milano da diversi anni,tale attività storicamente apre alle 05 del mattino ed il fine settimana alle 04.00. Non abbiamo attività di intrattenimento nè impianti acustici ad eccezione di un piccolo tv che per educazione e rispetto attiviamo solo dopo le 07 del mattino. non abbiamo mai ricevuto lamentele da parte di alcuno. A seguito del noto DL di liberalizzazione degli orari il Comune ha emanato un ordinanza che impone a tutti gli esercizi pubblici aperti dalle 02 alle 06, di fornirsi di valutazione di impatto acustico, ciò nonostante nell’ordinanza si faccia riferimento al regolamento comunale dei pubblici esercizi ed al regolamento di Polizia locale dove invece viene specificato che tale obbligo è dovuto solo se attività abbinata ad attività di intrattenimento e svago. Il mese scorso ci è pervenuto un verbale per tale violazione, le nostre memorie difensive sono state respinte con una sola riga giustificativa che in pratica riassume l’obbligo per tutti i locali ad apertura serale senza distinzione alcuna. Ora ci rimane il ricorso al giudice di pace dal quale però non mi aspetto giustizia. Nell’ipotesi che io abbia ragione,considerando che un ricorso al tribunale non me lo potrei permettere, quale strada sucessiva potrei percorrere per oppormi a tale ordinanza? considerando anche il fatto che l’art 4 del DPR 19.10.2011 nr 227 ha espressamente escluso l’obbligo di dotarsi di valutazione impatto acustico per i bar (privi di attività di intrattenimento ecc).
Mi perdoni se mi sono dilungato e la saluto cordialmente
Egregio dott. Giannetta,
ho un bar in provincia di Novara che chiude alle ore 2,00, al sabato vengono organizzati spettacoli tipo karaoke,per il quale il Comune mi ha concesso l’orario fino alle 24,00.
Ho richiesto proroga di orario, ma il comune neppure mi risponde. Che posso fare?
Grazie.
Nel mio comune è possibile che i generi alimentari aprano dalle 4 del mattino in poi.Questo esercizio disturba la mia quiete interrompendo il sonno continuamente .Cosa posso fare ????
Buonasera Dr. Giannetta, ho un bar a Milano. i miei orari di apertura sono dalle 7:30 alle 22:00. sabato 14 giugno ci sarà la prima partita della nazionale italiana a mezzanotte. i miei clienti vorrebbero vederla al bar. è un problema se rimango aperta fino alla fine della partita (ore 2:00). devo chiedere qualche permesso (al comune oppure al condominio)?
Buongiorno,abito in provincia di Pavia vicino ad un locale che organizza eventi con musica dal vivo all’esterno ed all’interno del locale(con amplificatori e microfoni affichè tutti sentano meglio)senza comunicare mai nulla al comune.La zona è prettamente residenziale e spesso cominciano a suonare alle 13.00. Questo avviene nel week end quando il servizio di polizia municipale non è attivo e le forze dell’ordine sono sempre impegnate. Vari esposti al comune senza ottenere mai nulla. Cosa fare?
Ma un panificio artigianale, puo’ vendere al pubblico durante le ore notturne?
Buongiorno, vorrei sapere se un Comune può imporre l’apertura serale di un chiosco/bar privato all’interno di un parco pubblico cittadino. Grazie
Desidero sapere perche’ dalla fine di ottobre 2013 non sono state piu’ inserite le risposte alle richieste pubblicate in merito agli orari degli esercizi commerciali.
Il C.te Michele Pezzullo ha risposto solo ad una di esse.
Da quando il dott. Giannetta rispondeva e’ cambiata la normativa?
Infine vorrei sapere a quale normativa sugli orari di apetura al pubblico risponde una discoteca – dove si somministrano anche cibo e bevande – situata in zona residenziale nella citta’ di Vicenza (Zona Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale).
Ringrazio.
Fulvia V. Tomatis
Buonasera!!! Ho un locale in un paesino !!
I vicini mi minacciano tramite l’ amministratore di andare per vie legali !!
Questo perché ho una terrazza estiva che chiudo tra le dieci e mezzanotte in base al flusso di gente ed al tipo di serata!!! Nella terrazza ho esposto di moderare la voce dopo le 22,00
E i miei clienti parlano senza esagerare!!!
Premetto che il locale ,una volta chiusa la terrazza rimane aperto fino le 2 ,00 senza però disturbare i vicini!!!
E’ possibile che d’ estate io debba chiudere la terrazza alle 22,00
Costringendo i miei clienti a rinchiudersi? Almeno tre mesi d’estate!!! Mi sembra normale! O solo in riviera romagnola si può far casino fino a mattina??
Vorrei un vostro parere!!! Grazie
Gentile Dott. Giannetta, le scrivo riguardo alla problematica del disturbo della quite pubblica proveniente da una Associazione Culturale che svolge attività di palestra in un locale sotto la mia abitazione, accatastato come C6 e quindi come autorimessa e magazzino e usato ora come sopra. Il locale, cosi come disposto per i circoli privati deve essere chiuso all’esterno con accesso permesso, previo riconoscimento, ai soli soci? Possono i gestori lasciare porte e finestre aperte facendo cosi fuoriuscire rumori e schiamazzi di ogni genere? Sono obbligati a presentare una Via e quindi ad insonorizzare i locali usati? la ringrazio anticipatamente della cortese attenzione che vorrà dedicarmi.
Salve dott Giannetta,
Volevo x cortesia un ‘informazione.
Abito in uno stabile di acer a bologna dove nn vengono rispettati gli orari di quiete pubblica.
Sono 9 anni che tollero schiamazzi diurni e notturni x tutto il periodo estivo. A nulla sono valse le buone maniere x farli desistere, anzi vengo derisa . I genitori si siedono e fanno salotto fregandosene di tutto e tutti. Acer nn fa nulla ed io sono stanca di sentire questo caos fino a mezzanotte ! Oltre al fatto che hanno rovinato il giardino , rotto muretti, panchine, lampioni, alberi , che nemmeno ai giardini pubblici ho mai visto niente del genere .
Io sono invalida civile, avrei bisogno di pace almeno negli orari di riposo ma nn è così …nn posso permettermi vacanze ne tanto meno uscire e sopportare tutto il giorno questo chiasso mi scoppia la testa .
Potete gentilmente dirmi come fare perché questo nn accada più, senza dover cambiare alloggio ?
Potreste fare dei controlli ?
Nn vorrei sporgere denuncia x evitare ritorsioni, però vorrei tutelare la mia salute psicofisica da queste piccole pesti e dai genitori incivili …
Grazie e scusate lo sfogo !
info
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Antonella m 22:38
A: urp.quest.bo@pecps.poliziadistato.it
Info
Antonella m 22/08/2014
A: urp.quest.bo@pecps.poliziadistato.it
Salve,
Volevo x cortesia un ‘informazione.
Abito in uno stabile di acer dove nn vengono rispettati gli orari di quiete pubblica.
Sono 9 anni che tollero schiamazzi diurni e notturni x tutto il periodo estivo. A nulla sono valse le buone maniere x farli desistere, anzi vengo derisa . I genitori si siedono e fanno salotto fregandosene di tutto e tutti. Acer nn fa nulla ed io sono stanca di sentire questo caos fino a mezzanotte ! Oltre al fatto che hanno rovinato il giardino , rotto muretti, panchine, lampioni, alberi , che nemmeno ai giardini pubblici ho mai visto niente del genere .
Io sono invalida civile, avrei bisogno di pace almeno negli orari di riposo ma nn è così …nn posso permettermi vacanze ne tanto meno uscire e sopportare tutto il giorno questo chiasso mi scoppia la testa .
Potete gentilmente dirmi come fare perché questo nn accada più, senza dover cambiare alloggio ?
Potreste fare dei controlli ?
Nn vorrei sporgere denuncia x evitare ritorsioni, però vorrei tutelare la mia salute psicofisica da queste piccole pesti e dai genitori incivili …
Grazie e scusate lo sfogo !
Gentile Dott. Giannetta,
la disturbo per avere un suo parere su quanto mi sta accadendo.
Da cca 2 mesi l’attivita di panificazione e vendita sottostante alla mia abitazione (primo piano) ha tramutato questa sua attività in panificazione, pizzeria e bar e fin qui…. Non avendo sufficiente posto interno ha allestito all’esterno tavolini e quant’altro per le consumazioni sia bar che pizzeria degli avventori.
Peccato che lo spazio esterno sia in pratica il cortile interno della palazzina o meglio un passaggio chiuso al traffico dove sono stati costruiti dei box.
Non so se mi sono spiegata bene. Le mie finestre affacciano su questo cortile/passaggio che non è una strada.
Il proprietario dei vani mi aveva rassicurato che questa ttività esterna sarebbe sempre finita alle 22 e 30 max e soprattutto avrebbe arrecato il minor disturbo possibile in considerazione della location particolare.
Sulla strada la loro attività risulta ancora come panetteria. Non ci sono indicazioni tipo bar o fascie orarie di chiusura o apertura.
Ora questi signori iniziano a svolgere attività di bar (all’esterno) già da 6 e 45 /7 del mattino e il tutto termina anche ben oltre le 23 o 23 e 30 anche 24.
Il disturbo anche durante il giorno è continuo e costante perchè gli avventori parlano ridono a tono di voce alta , senza nessun rispetto per le fineste che si affacciano a meno di due metri di altezza….
proseguo….
Ho chiesto l’intervento dell’amministrazione del condominio ma finora nulla.
Oltrettutto questi signori utilizzano la cantina condominiale per i loro rifiuti che sono aumentati in maniera esponenziale senza parlare del’uso dell’acqua condominiale….
Quando vengono ripresi rispondono male e con termini pesanti.
Come posso difendermi?
Si può pensare a una denuncia? Avranno la licenza per fare questo?
La ringrazio per l’attenzione
Cordiali saluti
Maria Trezza
Salve
Da qualche giorno ha aperto un pub sotto casa che chiude intorno alle 3 di notte.
Il locale è insonorizzato e la musica arriva ma molto bassa.
Il problema sono i clienti che stazionano davanti al locale e il loro vociare.
Pur non essendo un rumore forte come a volte può essere quello di un impianto stereo questo chiaccherio è comunque fastidioso perchè oltre la mezzanotte il silenzio regna e anche due sole persone che parlano sotto le finestre della mia camera da letto recano problemi seri per prendere sonno.
La mia domanda è questa:
come posso risolvere un problema di disturbo a causa di un rumore che non è al di sopra dei decibel di legge?
Anche due o quattro persone che chiaccherano è un problema risolvibile in qualche modo?
Come posso muovermi?
Grazie
Gentile dott. Domenico Giannetta, abito su un Pub da sette anni e nonostante mi sia mossa tramite conoscenze o tramite continui esposti anonimi purtroppo, in quanto il titolare è una persona di malissimo affare che oramai ha intimidito e zittito tutto il vicinato, nulla è cambiato.
A differenza dell’utente Daniela che combatte con un locale insonorizzato, io non sono riuscita neanche ad avere l’insonorizzazione.
Ho messo la casa in vendita, ma senza risultato. vuoi per la crisi che ha paralizzato il mercato immobiliare, vuoi e soprattutto per il pub che la dice tutta per il fastidio che da.
Adesso per il mancato riposo il mio occhio destro è rimasto colpito da mediosopsie, ma difficile sarebbe provare il nesso di causalità, soprattutto alla luce del fatto che viste le omertose istituzioni, sono scoraggiata in prima persona ad espormi. Vorrei un consiglio da lei per come muovermi. Ho tanti problemi di salute, che non sto qui a spiegarle e per me è molto faticoso combattere questa battaglia, ma non voglio arrendermi. Mi dia qualche suggerimento utile. La prego e la ringrazio di vero cuore.
se si ha un’accurata conoscenza della situazione normativa, sicuramente un passo in più per affrontare la problematica.
Ancora ringraziamenti
ho letto sopra alcune lamentele di persone che vivono nei propri manufatti e purtroppo hanno il fastidio da parte di avventori di locali commerciali “bar”,il caso mio è quasi identico,abito in un condominio di due scale, premesso che detto condominio è recintato,all’interno vi è un bar i quali avventori recano fastidi in continuo appropriandosi dell’area condominiale,fumando spinelli ed altro,urinando sotto i porticati esistenti nel condominio,a tarda sera si trattengono elevando schiamazzo alla quiete dei residenti,siamo giunti ad una connivenza impossibile,premesso che,prima dell’apertura di detto locale,tutti i residenti presentarono una mozione scritta e firmata di non concedere la licenza e apertura,ma nulla è stato fatto dal comune,ha regolarmente concesso l’autorizzazione,spesso vengono chiamati i vigili urbani locali,gli stessi rispondono “non possiamo intervenire in quanto trattasi area di proèprietà privata,mi domando:perchè è stata concessa apertura del locale anche su nostra richiesta sfavorevole?..è giusto tutto questo,il giorno dopo,diventa molto problematico recarsi a lavoro2il famoso stato biologico di una persona,abbiamo chiesto al sindaco di intervenire,la risposta è stata sempre la stessa,trattasi di locale commerciale e quindi la licenza è stata concessa,senza rendersi conto dei problemi enormi che subiscono 25 famiglie residenti interno del condominio,diverse volte avvengono risse fra ragazzi,lanciandosi bottiglie di bevanda ed altro,l’area condominiale il giorno dopo è uuan vera scarica di rifiuti di qualsiasi genere.Non sappiamo più a chi rivolgerci,le autorità locali non intervengono,la polizia non ha possibilità per mancanza personale e uto, i carabinieri soli sono impegnati altrovo.Alla fine ogni condomino si deve fare la legge propria,e poi l’indomani mattina si apprende per televisioni fatti raccappriccianti come sui giorni notizie “un condomino ha sparato ad un frequentatore il quale recava schiamazzo” questa è la legge dello stato italiano, vengono concesse zenza riflettere i problemi delle persone che hanno il diritto di riposare e vivere tranquilli!!!!!!viva l’Italia!!!!!!Giuseppe
Buona sera Dott. GIannetta volevo sapere se un supermercato con gli orari esposti apre mezz ora prima dell orario esposto o chiude dopo in cosa incorre? Deve rispettare gli orari esposti o puo fare come vuole ? E se deve rispettarli chi deve intervenire?
Buona sera Dott. Giannetta,
volevo sapere una cornetteria notturna d’asporto che orari deve fare.
Io dovrò aprire fra poco e ci sono problemi con il condominio
Grazie
Buongiorno dott Giannetta,
l’11 ottobre ha aperto un locale vicino al condominio dove abito. E’ un locale frequentato da sud americani. Detto locale fa orari assurdi: 5- 6 di mattino, musica assordante, schiamazzi, gente ubriaca sotto casa, che urina dappertutto e vomito, bottigliette di vetro lasciate ovunque . Questo quartiere era moltro tranquillo sino all’arrivo di detti soggetti . Tramite l’amministratore abbiamo fatto un esposto in comune, in questura e alla polizia municipale.
Ora le chiedo a quali articoli o decreti legge possiamo appellarci per riportare la quiete a casa nostra e sopratutto la chiusura di questo locale visto che in comune non risulta nemmeno.
Grazie
Salve sono un gestore di un pub. HO DEI SERI PROBLEMI CON IL VICINATO!!! cerco di collaborare il più possibile con loro, spazzo dove non dovrei, stacco la musica massimo alle 23.30, mi sono accollato lo spurgo delle fogne (250€ a chiamata) e tante altre cose.. il MIO ed il LORO problema è la gente che urla fuori il locale. Volevo saper dal dott. Giannetta se io gestore posso essere punito dalle legge per questo. Io e la mia famiglia lavoriamo e sputiamo sangue per 15/16 ore al giorno dentro questo pub, perchè devo essere punito dalle legge per quello che succede fuori ilmio locale????!!!!
Buonasera dott Giannetta. Mi preme presentarle il mio problema. Io mia moglie e mia figlia (di tre anni e mezzo) siamo esasperati dal karaoke settimanale del bar sotto casa (si svolge ogni venerdì dalle dieci alle due di notte circa). La musica è a tal punto elevata che mi “vibrano” pavimento e pareti. La sala dove si svolge il karaoke e sotto le nostre camere. Abbiamo chiesto al gestore di poter abbassare volume ma ci è stato risposto che ha tutte le autorizzazioni per far musica sino all una di notte… Premetto che il bar sotto casa è di mia proprietà ma da un anno e mezzo in affitto d’azienda ( i miei genitori hanno dato in gestione perché oramai stanchi e pensionati). Cosa mi suggerisce di fare? Grazie e cordiali saluti.
Buongiorno. Davanti al mio condominio c’è un bar aperto dalle 23 alle 7 del mattino che serve brioche e altre cose da mangiare. Il bar è all’interno di un distributore (la notte automatico), e le persone fumano in prossimità delle pompe di benzina. Oltretutto i clienti arirvano dopo la discoteca con grado alcolemico alto e non si rendono conto dei possibili danni. Potrebbe questo essere un’eccezione (per tutela della salute) alla libertà di apertura prevista dal decreto Salva Italia?
Avrei bisogno anche di sapere cosa significa “bar senza cucina” e “prevalentemente laboratorio”. Intendo se un bar senza cucina può infornare paste, e se un “prevalentemente laboratorio” può anche essere bar e vendere alcolici a tutte le ore della notte
Buona sera vorrei un’informazione,vorrei sapere se è possibile aprire una gastronomia con apertura solo mattutina, non riesco a capire con la liberalizzazione degli orari se un’attività di questo tipo ha dei limiti minimi e massimi di orari. Grazie e cordiali saluti
Buongiorno,
vorrei chiedere un’informazione e segnalare una situazione paradossale. All’incrocio tra via Federico Enriques e viale Marconi c’è un bar di brasiliani che rimane aperto in giorni casuali fino a oltre le 4 di mattina. Ciò significa che è impossibile dormire fino a quell’ora. Per non parlare dell’abuso di alcol e cocaina. Sono state presentate molte denunce ma la situazione è appena migliorata. Stanotte ad esempio hanno urlato fino all’alba. E’ possibile tutto questo? Che bisogna fare per farvi intervenire?
Grazie
Buongiorno…le chiedo gentilmente di poter un parere da esperto in materia. Può un esercente chiudere il proprio esercizio pubblico nell’ orario previsto (abbassando semplicemente la serranda) ed intrattenere all’interno gli avventori per la consumazione di bevande somministrate prima dell’orario di chiusura? Grazie
Salve, ho’ una casetta a mare, in un terreno a fianco al mio il propietario l’ha’ affittato (in NERO) ad un tizio di cui ha’ montato un chiosco x la vendita di bevande caffe’ e panini con salsicce che lui stesso cuoce nella bistecchiera producendo fumi e odori, afferma di avere tutti i permessi sia dal comune che dall’Usl, ora mi chiedo non dovrebbe rispettare orari di chiusura? (ore 24) da precisare che i tavoli dove ragazzi fanno un baccano infernale sono a meno di 50cm dal mio muro di confine, cosa posso fare x far rispettare certe regole? a chi rivolgermi hai carabinieri? Grazie Saluti Filippo
Buongiorno,
Volevo sapere se un bar è tenuto a rispettare gli orari di apertura esposti, oppure può autonomamente decidere quando aprire e chiudere.
Grazie e saluti
Salve Dott. Giannetta,
lo scorso anno il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura anticipata a carico di un bar.
Premetto che era vigente un’ordinanza che disciplinava l’apertura è la chiusura dei locali dalla 06:00 alle 04.00-
Quest’anno è cambiato il Sindaco e questi ha ritenuto emettere nuova ordinanza liberalizzando completamente gli orari di apertura e chiusura dei locali, senza specificare che tutte le precedenti ordinanza sono revocate.
Ora vorrei cortesemente sapere se l’ordinanza specifica a carico del bar suddetto è ancora valida o meno, specifico che è stata adottata per disturbo delle quiete pubblica.
Grazie
Se un bar e i suoi avventori disturbano il sonno i chi abita in zona è giusto che venga chiuso.
Vabbé che c’è crisi e si deve lavorare, anche di notte se è il caso, però non vedo perché bisogna arrecare un danno ad altri.
Vuoi lavorare? Lavora in silenzio, altrimenti chiudi e te ne vai fuori dalle palle!