Gli autisti di mezzi pubblici non potranno guidare col telefonino in mano: lo prevede un Disegno di legge appena approvato

31 Gennaio 2012
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Anche gli autisti di mezzi pubblici non potranno guidare col cellulare in mano. E’ quanto stabilisce il disegno di legge recante Modifiche all’articolo 173 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, di cui la IX Commissione Trasporti della Camera, in sede referente, ha ripreso l’esame.

Nel mirino, la deroga al divieto di utilizzo dei cellulari prevista, oltre che per i conducenti dei veicoli delle forze dell’ordine, delle forze armate, dei vigili del fuoco e della protezione civile, per quelli dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi”.

Negli ultimi mesi, a Roma, Milano e in altre città sono stati numerosi i casi di autisti di autobus “beccati” a parlare al cellulare o a scrivere sms durante il lavoro e filmati dai passeggeri indignati. L’intervento normativo, secondo i contenuti della relazione illustrativa, non vuol essere punitivo nei confronti di tale categorie ma semplicemente accrescere il livello di sicurezza su strade e autostrade ed eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che naturalmente può recare pregiudizio non solo a chi utilizza il cellulare in modo improprio, ma anche a terzi.

In definitiva, ora l’articolo 173, comma 2, del Codice della strada testulamente recita : “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

Fra pochi giorni, tale comma dell’articolo 173 riformato avrà il seguente contenuto: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchieche non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

 

Gli studi sino ad oggi effettuati hanno dimostrato che usare il cellulare mentre si sta guidando comporta un rischio elevato di provocare un incidente: è appurato che una distrazione di soli due secondi a 100 km/h fa percorrere alla nostra macchina 56 metri prima di percepire un ostacolo, poi fra tempo di reazione (un secondo) e frenata in condizioni ottimali ne servono altri 71. Totale 127 metri prima di riuscire a fermare il veicolo. Secondo l’ISTAT, l’utilizzo del cellulare alla guida è stato paragonato alla guida in stato di ebbrezza.

La conferma arriva anche da uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità il quale sottolinea come il rischio relativo per chi utilizza il cellulare è pari a 4. Cioè chi guida utilizzando il telefonino (anche con l’auricolare o il viva voce) ha 4 volte più probabilità di rimanere coinvolto in un incidente rispetto a chi non lo utilizza.

Lo studio informa quindi che il degrado della capacità di guida determinato dall’uso del cellulare è simile a quello indotto da un’alcolemia del conducente intorno a 80mg/100ml (il limite legale in Italia è pari a 50mg/100ml).

È noto, inoltre, che usare il cellulare mentre si è alla guida provoca un “invecchiamento” delle capacità di reazione: in sostanza, se un ragazzo di 20 anni si mette al volante parlando al cellulare, i suoi tempi di reazione sono gli stessi di un guidatore di 70 anni senza cellulare. È come subire un invecchiamento immediato, dicono gli esperti.

L’analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell’ambito della guida distratta, l’utilizzo del telefonino durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ne consacrerà l’entrata in vigore riporto il novellato art. 173 del Codice della Strada con tra doppia parentesi ed in rosso la parte abrogata:

Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (1)

2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. ((nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.)) (2) E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie (3) che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. (4)

3-bis.   Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4)

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(1) Comma così modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120. Testo in vigore fino al 18 gennaio 2013. Dal 19 gennaio 2013 sarà applicabile il seguente testo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59: “1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.”

(2) Le parole : “nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi” sono state soppresse con decorrenza ______________ dalla Legge ________________ pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. _____ del ______________”.

(3) Le parole : “o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” sono state inserite dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.

(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2010.