Cessione di fabbricato: la registrazione del contratto assorbe la comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa, dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.

La comunicazione deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza: Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai Commissariati di Polizia negli altri comuni.

Ove non sono istituiti commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

Per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro1.549,00.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3 ha stabilito che: “Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.”

Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Alla luce di queste disposizioni normative, il Ministero dell’Interno con Circolare n. 557/LEG/010.418.6 del 31 Maggio 2011 ha precisato che:

 

  • a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati;
  • a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati.

Non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

Il Ministero conclude sostenendo che, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del Decreto Legge n. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.

Oltre alla locazione ed alla compravendita vi è un’altra tipologia di contratto molto usata: il Comodato d’Uso che può essere oneroso o gratuito. Ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile il Comodato d’Uso è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Il Contratto di Comodato d’Uso se viene registrato, così come se viene registrato un contratto di locazione o in caso di registrazione di una compravendita, non è più necessario procedere all’effettuazione della comunicazione di Pubblica Sicurezza.

In presenza di un Comodato d’uso gratuito non soggetto a registrazione permane l’obbligo della Comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile.

Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione di fabbricato, nei casi previsti, deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

In conclusione, sotto il profilo giuridico, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 non è stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l’adempimento da essa previsto, la comunicazione di cessione di fabbricato, è stato “assorbito”, per volontà del legislatore, da un altro adempimento, la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non può trovare applicazione. Fanno eccezione i casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti e professioni e i Comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per approfondimenti:

  1. Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 “Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191;
  2. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – art. 3;
  3. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – art. 5;
  4. Circolare Ministero dell’Interno n. 557/LEG/010.418.6 del 31/05/2011

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328 thoughts on “Cessione di fabbricato: la registrazione del contratto assorbe la comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

  1. Sicuramente ad un ufficio di Polizia Municipale composto da un solo addetto, le norme sopra citate hanno fatto un bel regalo, in quanto si è ridotta notovolmetne la mole di lavoro in materia. Lavoro che non manca ovviamente, visto e considerato che siamo chiamati a fare di tutto, anche oltre le peroprie specifiche competenze determiante da disposizioni normative.
    Dal punto di vista dello spirito del D.L. 59/79 , la mancata presentazione della comunicazione di cesisone fabbricato ad un Ente di modeste dimensioni (1700 ab. – 64Kmq) come il Comune di Ficulle (TR), dove l’autorità locale di Pubblica Sicurezza è il Sindaco, dove si conosce vita morte e miracoli di quasi tutti i cittadini, la medeisma si verificava utile per osservare il movimento anche di qualla fetta di popolazione che non passava per registro anagrafico della popolazione residente. In conclusione, oggi quest’ultimo aspetto sfugge, però in cambio abbiamo meno lavoro.

  2. Carissimo collega condivido appieno quanto da te evidenziato. Come sempre abbiamo due facce di una stessa medaglia: da un lato meno lavoro per gli Uffici della Polizia Locale dei Comuni (la stragrande maggioranza) dove il Sindaco è Autorità Locale di PS e dall’altro sempre meno strumenti per un controllo capillare del territorio (vuoi vedere che è proprio questo che non si vuole confidando in una liberalizzazione dove ognuno fa cio che vuole?). Il legislatore pensa che la Pubblica amministrazione Italiana sia veramente in “rete” con banche dati interscambiabili per cui è semplice collegarsi all’Agenzia delle Entrate e verificare i contratti registrati ma chi come noi opera sul campo sa bene che trattasi di utopia e la Comunicazione di Cessione di Fabbricato era un sistema molto valido per controllare i movimenti all’interno dei nostri centri anche perchè in caso di mancata presentazione si colpiva il proprietario che aveva sempre qualcosa da perdere.

    • Nel caso di contratto con decorrenza 1 maggio 2015 a cittadino extracomunitario la comunicazione di cessione fabbricato va effettuata o meglio può essere effettuata anche il 4 maggio cioè oltre il termine delle 48 ore, visto che gli uffici amministrativi del commissariato sono chiusi sabato due?gli agenti del commissariato hanno detto di stare tranquilli ma la regola è certa?

  3. Vorrei sapere:
    1. chi verbalizza la violazione all’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.”. A mio parere si debba inviare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
    2. In caso di violazione negli altri casi si applica senpre l’art 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59;
    Cordialmente.

    • La registrazione del contratto di locazione assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato. Nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 69 D.P.R. n. 131/1986. Naturalmente con il Federalismo fiscale municipale, a partire dall’anno 2011, per incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e del gettito tributario:
      a)è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto;
      b)è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni e dagli stessi riscossi a seguito della lotta all’evasione;
      c)possibilità di accesso dei singoli comuni all’anagrafe tributaria per la verifica dei dati relativi:
      – ai contratti di locazione ed ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione di immobili ubicati nel proprio territorio;
      2) …

      In sintesi nel primo caso la sanzione è applicata dall’Agenzia delle Entrate, anche su nostra segnalazione mentre nel secondo caso si applica l’art. 12 del DL 59/78.

      • Buongiorno,
        vorrei sapere quali sono gli obblighi, in relazione alla comunicazione di cessione del fabbricato nel caso di contratti di locazione di durata inferiore ad un mese (tipicamente quelli degli affitti per vacanze).
        In questo caso non vi è l’obbligo di registrazione del contratto quindi l’obbligo di comunicazione non è assorbito dalla registrazione del contratto.

        Bisogna fare la comunicazione di cessione del fabbricato anche se l’affittuario è un cittadino comunitario?
        Grazie per la collaborazione.

  4. Buongiorno,
    vorrei conoscere cortesemente l’esatta interpretazione della frase ” il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”. Non ci è chiaro infatti a che tipo di contratti di locazione si fa riferimento.
    Ringrazio per la gentile collaborazione,
    Cordiali Saluti.

    • Si tratta in estrema sintesi di contratti stipulati da coloro (persone fisiche o giuridiche) che nell’ambito della loro attività di impresa (imprenditore come definito dal Codice Civile “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” – art. 2082 c.c.) o dell’esercizio di arti e professioni, categoria in cui rientrano gli artisti, i professionisti dello sport e dello spettacolo ed i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.), avendo la disponibilità di immobili procedono alla locazione ad uso abitativo.

      • Gradirei avere una precisazione in merito:l’imprenditore e’anche l’agente immobiliare?Ho dato in locazione il mio appartamento tramite agenzia e vorrei sapere se ho l’obbligo della cessione di fabbricato o basta la registrazione.

        Grazie

        • Assolutamente no in quanto il contratto di locazione presumo sia stato stipulato tra lei ed il terzo. L’agente immobiliare ha semplicemente svolto un’attività di intermediazione o meglio di incontro tra domanda e offerta. La registrazione del contratto assorbe l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato.

  5. Gradirei inoltre sapere:
    – nel caso di immobile dato in affitto o compravendita a cittadino straniero, cioè extra-comunitario, sussite sempre la comunicazione all’Art. 7 Dlgs 286/98 oppure anche questa è stata assorbita dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5;
    Ringrazio per la gentile collaborazione,
    Cordialmente

    • Ho presentato oggi comunicazione per cessione fabbricato dato in locazione a cittadino extra-europeo
      ed al comando dei vigili urbani del mio paese mi hanno detto sempre che la normativa ha abolito quest’obbligo e che è assolto dalla registrazione del contratto.
      Preciso che la parte conduttrice è una signora della Repubblica Dominicana già residente in Italia da tanti anni con figli che frequentano le scuole italiane.
      La signora sta lasciando un immobile su Bari e si sta trasferendo a Casamassima.
      Io sono convinto di essere tenuto alla comunicazione e loro(i VV.UU.) continuano ad insistere che non è più necessario.
      Mi sono letto quasi tutte le risposte attinenti al quesito suesposto ed alcune volte leggo che si è tenuti ed alcune altre volte volte no.
      Potrebbe essere così cortese fornirmi risposta precisa.
      La ringrazio sentitamente.

      • Nel caso specifico la registrazione del contratto di locazione assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato che quindi non occorre ma bisogna fare la comunicazione di ospitalità dello straniero ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/1998 in quanto tale adempimento non viene assorbito.
        L’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che :
        1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
        2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
        2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

        Evidenzi tale adempimento alla Polizia Municipale

        • Buongiorno,
          riprendendo quanto riportato “ma bisogna fare la comunicazione di ospitalità dello straniero ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/1998 in quanto tale adempimento non viene assorbito.” Non mi è chiaro e vorrei sapere se devo comunicare e con quale modello nel caso io affitti con regime di cedolare secca registrando il contratto in via telematica presso l’ agenzia delle entrate ad un cittadino LITUANO (comunità europea)

  6. L’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che :
    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
    o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
    nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
    2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo
    per il quale la comunicazione è dovuta.
    2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

    Per le finalità della legge 191/78 l’obbligo di comunicazione, di cui all’art. 12 insorge solamente quando la cessione del fabbricato ha una durata superiore ad un mese e deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza indipendentemente dalla nazionalità della persona cui si cede il fabbricato e quindi, quando la persona è straniera o apolide, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di cui all’art. 7 del d.lgs n. 286/98.
    E’ necessario precisare che, almeno in apparenza, in caso di dichiarazione di ospitalità di persona extracomunitaria, la comunicazione non è sostitutiva della comunicazione di cessione di fabbricato
    prevista dalla Legge 191/78. Sono state numerose le problematiche applicative sorte per la sussistenza, nell’ordinamento, di queste due norme di contenuto identico che riguardano l’ospitalità di cittadini stranieri e la cessione di fabbricato, la cui coesistenza ha generato una certa confusione e causato effetti negativi sul piano del corretto svolgimento dell’attività amministrativa, determinando l’accrescimento del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
    A tal proposito il Ministero degli Interni suscitato da più parti ha precisato che “non vi è dubbio che la fattispecie astratta descritta dalla norma generale contenuta nell’articolo 12 del decreto legge n. 59/78 (cedere la proprietà od il godimento o consentire a qualsiasi altro titolo l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso) sia già contenuta nella previsione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98 il quale, oltre a prevedere ulteriori fattispecie astratte rilevanti (quali l’assunzione alle proprie dipendenze e la cessione od il godimento di immobili rustici) contiene un “elemento specializzante” costituito dalla particolare qualità del soggetto “straniero” utilizzatore del bene.

    Pertanto in caso di cessione di fabbricato a straniero si ritiene che la comunicazione di ospitalità correttamente compilata possa di fatto assorbire anche l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato avvenuta a favore dello stesso straniero. Conseguentemente in caso di mancata comunicazione di cessione di fabbricato a straniero ci si troverà di fronte all’assorbimento della violazione di cui all’art 12 Legge 18 maggio 1978, n. 19 nella violazione prevista dall’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e considerato anche il principio di specialità si applicherà la sola sanzione prevista da quest’ultimo.

    In relazione a quanto innanzi si precisa quindi che nel caso di immobile dato in affitto o compravendita a cittadino straniero, cioè extra-comunitario, sussiste sempre la comunicazione di cui all’art. 7 del D.lgs. 286/98 in quanto tale obbligo non risulta assorbito dall’art. 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

    Saluti e Buon Lavoro.

    • Cortesemente richiedo un’ulteriore specifica sul punto.

      Ovvero in caso di attività/contratto di locazione turisca avente ad oggetto soggiorni inferiori a 30 giorni a clienti anche stranieri, o anche non comunitari, e ove il soggetto che mette a disposizione l’immobile non necessita di relativa licenza di attività ricettiva, quale tipo di adempimento di P.s bisogna rispettare: schedine di notifica (in questura mi hanno detto che è solo per le attività ricettive registrate, cessione di fabbricato, oppure nulla di tutto ciò. grazie e buon lavoro

        • Salve, mi scusi ma in conclusione io che affitto, da privata, a stranieri, il mio appartamento per periodi brevi, max 1 settimana, quindi senza registrazione del contratto, devo continuare a fare la comunicazione? se si in che forme? cioè basta dare i dati identificativi dell’immobile e dell’ospite/i o devo usare dei moduli precompilati? perchè non posso usare una pec per queste comunicazioni? spesso i turisti arrivano il sabato pomeriggio e rispettare le 48 ore è un problema, con la mail od un registro apposito sarebbe più semplice. Nei periodi di alta stagione, con soggiorni sempre più brevi, anche di 2 sole notti, le assicuro che le comunicazioni sono tante…
          Grazie mille per la cortese risposta chiarificatrice che vorrà darmi.
          Francesca da Firenze

          • Da quanto mi è dato intuire la sua non è un’attività ricettiva (albergo, country house, ecc. dove ) per cui deve in caso di stranieri continuare ad effettuare la comunicazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il nuovo “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che all’art. 7 impone un obbligo di comunicazione per “qualsiasi persona” che a qualunque titolo:
            • dà alloggio ovvero ospita una persona straniera o apolide;
            • cede alla stessa la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.
            In merito alla modulistica ed alle modalità di compilazione e trasmissione ritengo sia giusto che lei evidenzi il problema all’autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo in cui vive e insieme sicuramente si potranno concordare modalità di inoltro con strumenti telematici.
            Per completezza preciso che nel caso in cui la sua sia un’attività ricettiva ai sensi dell’art. 109 TULPS, così come modificato dall’art. 40 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 – Convertito in Legge 214/2011, entro 24 ore successive all’arrivo, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. E’ stato quindi eliminato l’obbligo delle schede per i clienti. Si tratta di una disposizione che non solo semplifica per le imprese ricettive la procedura di ricezione e trasmissione dei dati dei clienti ma che sposta nuovamente la competenza alla ricezione dall’Autorità Locale di PS alla Questura, competente per territorio. In tal modo viene eliminato un carico di lavoro per quei Comuni ove il Sindaco riveste la funzione di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

  7. Salve
    purtroppo la normativa non è a tutti chiara. Mia madre mi ha ceduto in comodato d’uso gratuito un fabbricato. Al commissariato di P.S. NON HANNO VOLUTO ACCETTARE LA COMUNICAZIONE, ma mi hanno indirizzato alla agenzia delle entrate più volte poichè convinti che fosse sempre obligatoria la registrazione del contratto, anche per il comodato d’uso gratuito.
    Come fare in questo caso? c’è un documento, una circolare della polizia che espliciti in maniera chiara tali indicazioni in modo che io possa portarla al commissariato? Vi ringrazio e buon lavoro

    • Gentilissima Angela,
      purtroppo il nostro legislatore è così frenetico nel promulgare novità che spesso gli addetti ai lavori non riescono a starci dietro. Comunque posso consigliare di stampare l’articolo da me elaborato, nel quale di mio c’è poco se non un semplice raccordo di norme, il quale si conclude con i riferimenti normativi e precisamente con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/010.418.6 del 31/05/2011 che è stata indirizzata a tutte le Questure Italiane. Tale atto è reperibile sul web ma comunque in caso di necessità è possibile contattarmi all’indirizzo mail giannetta.domenico@libero.it ed invierò copia della stessa.
      Il Commissariato poi non può di certo rifiutarsi di accettare una comunicazione che un cittadino vuole fare al massimo potrà successivamente rispondere che tale adempimento non era dovuto in base alla normativa che spetta a loro richiamare.

      • La ringrazio per la sua disponibilità e gentilezza, che, mi lasci dire, difficilmente si si affianca oggi alla competenza che lei ha dimostrato. la saluto cordialmente.

        • Ho letto la nota e, mi lasci aggiungere, che purtroppo un articolo simile stampato dal sito della polizia io lo avevo portato al commissariato, con tutta la normativa di riferimento. Però non è esplicitato che per il comodato d’uso gratuito (per il quale non è obbligatoria la forma scritta e quindi la registrazione alla agenzia delle entrate) in caso di mancata registrazione del contratto era ancora necessaria la comunicazione. Per cui al commissariato, l’aggiornamento della normativa è stata interpretato come un obbligo di registrazione!! mi hanno infatti indirizzato alla agenzia delle entrate. E aggiungo che pur se assurdo.. non mi hanno consentito di rilasciare una raccomandata a mano. ho dovuto spedirla dall’ufficio postale il giorno dopo! Questo episodio, rappresentativo di una situazione globale, mi avvilisce molto. La ringrazio ancora, saluti.

          • Gentilissima Angela,
            la ringrazio per i complimenti e sono sconcertato da quanto raccontato ma purtroppo ci sono ancora degli ambienti della nostra Pubblica Amministrazione ai quali se non arriva una circolare esplicativa che dica per filo e per segno cosa fare nessuno si prende l’onere di interpretare la norma ed agire nell’interesse supremo del bene comune.
            Una cosa che tutti dobbiamo ricordare che siamo sia funzionari pubblici ma anche e soprattutto cittadini e mai fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te. A volte basta alzare il telefono e chiedere all’Angenzia delle Entrate come operare ed interpretare invece di mandare il cittadino in giro per gli uffic.
            Un caloroso saluto.

      • Vorrei sapere se dando in affitto un immobile per più di un mese ho sempre l’obbligo oltre che della dichiarazione di cessione di fabbricato, anche della registrazione del contratto di locazione (di qual si voglia tipo)presso l’Agenzia delle Entrate. Grazie mille

        • La registrazione del contratto è sempre obbligatoria in quanto altrimenti si concretizza un’evasione fiscale. In caso di registrazione del contratto questa assorbe l’obbligo della cessione di fabbricato. Se non si effettua al registrazione del contratto (es. comodato d’uso gratuito) allora occorre presentare la comunicazione di cessione di fabbricato. Attenzione ai controlli incrociati in occasione del federalismo municipale.

          • Salve stavo leggendo le sue risposte, ma non mi è chiaro ancora iltutto. Io sono italiana e la zia del mio ragazzo mi da alloggio temporale e gratuito x ragioni di studio, anch’io devo fare la cessione di fabbricato?

  8. Buongiorno,
    mio marito oggi ha venduto casa ad un cittadino irlandese. Al Commissariato di Polizia locale al quale ho lefonato mi è stato detto che non dobbiamo procedere con la comunicazione di cessione di fabbricato come si faceva un tempo. Mi conferma che ciò è valido anche nel caso di acquirenti irlandesi?Grazie mille per la risposta (forse ripetitiva ) che mi vorrà dare.
    Simona

  9. Si conferma che anche per gli stranieri, nel caso di contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato così come correttamente sostenuto dai colleghi della Polizia Locale.

  10. Buongiorno,
    avrei bisogno di sapere se la registrazione mediante atto notarile di contratti di trasferimento immobiliare quali permute, donazioni o eredità assorbe l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato così come è previsto per le compravendite.

    Grazie e buon lavoro

  11. A mio avviso, secondo un’interpretazione letterale della norma, la comunicazione di cessione di fabbricato nei casi prospettati continua ad essere dovuta.
    C’è da evidenziare poi che per tali questioni è opportuno chiedere delucidazioni all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza competente per territorio considerato che l’intero sistema è ancora in evoluzione al punto che sono ancora in corso le iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell’acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative a:
    • contratti di locazione registrati ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 2011
    • contratti di vendita di immobili registrati ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011
    Nulla si dice in merito alle altre tipologie di contratti di trasferimento immobiliare per cui ritengo che nel dubbio la comunicazione vada presentata salvo diversa interpretazione dell’Autorità preposta alla ricezione.

  12. Buongiorno, gradirei sapere come devo comportarmi nel caso di contratto di locazione a canone concordato già registrato con più locatari (lavoratori). Nel caso di subentro di un nuovo soggetto al posto di uno dei contraenti originari, con il contratto registrato che dunque rimane valido, come devo comportarmi rispetto all’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato riferita al nuovo inquilino? E’ possibile che non debba procedere a nessuna comunicazione ‘ufficiale’?
    Grazie.

    • L’utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso da quelli indicati nel contratto di locazione registrato è soggetto alla Comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza così come avveniva in precedenza.

  13. Buongiorno Sig. Giannetta,
    secondo Lei in caso di locazione d’appartamento ad uso turistico fra privati, per periodi inferiori ai 30 gg. (una o due settimane) quindi con contratti non registrati, è prevista la comunicazione di P.S.?
    Secondo quanto contenuto nel recente cosidetto “Codice del Turismo” D.L 23/5/2011 n.79, sembrerebbe di no.
    Grazie e complimenti.
    Giacomo Gaudenzi

    • Gentilissimo Sig. Gaudenzi,
      il caso prospettato non è soggetto a comunicazione di cessione di fabbricato. La norma in questione Legge 18 Maggio 1978 n. 191, conversione con modificazioni del Decreto Legge 21Marzo 1978 n. 59 – Art. 12 testualmente recita: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.
      In merito al Codice del Turismo si segnala che la Corte Costituzionale, con la Sentenza numero 80, del 2 aprile 2012, ha dichiarato illegittimi 19 articoli del decreto legislativo n.79, del 23 maggio 2011, meglio conosciuto come “Codice del Turismo”.
      Nel ringraziare dei complimenti porgo i più cordiali saluti.

  14. salve,
    chiedo un ulteriore chiarimento in merito ai contratti di affitto commerciali..in caso di affitto da parte di privato di un negozio a società occorre effettuare la cessione di fabbricato?e tra privato e privato? o ditta individuale e società? In caso di mancata comunicazione o comunicazione tardiva leggevo di una sanzione ridotta di 206,00euro?Grazie per le risposte e complimenti.

    • Gentilissima Francesca,
      premesso che la comunicazione oggi deve essere effettuata solo per le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni, quindi tutte le comunicazioni di cessione del fabbricato di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione, il cui cedente risulta essere una persona giuridica (sia ditta individuale che società), anche nel caso che sia dato corso alla registrazione dell’atto di locazione/compravendita.
      Venendo al quesito proposto :
      1. nel caso di fitto da privato di un negozio a società non occorre la cessione di fabbricato se il contratto di locazione è regolarmente registrato;
      2. nel caso di fitto tra privato e privato non occorre la cessione di fabbricato se il contratto di locazione è regolarmente registrato;
      3. ditta individuale e società occorre la comunicazione di cessione di fabbricato perché trattasi di una locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa;
      In caso di mancata comunicazione o comunicazione tardiva il fatto costituisce violazione all’art. 12 del Decreto Legge 21/03/1978, n. 59 convertito in Legge 18/05/1978, n. 191 per il quale è prevista una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 1.549,37. In virtù di quanto disposto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento con effetto liberatorio di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, “ovvero Euro 206,58” oltre alle spese di notifica.

      Nel ringraziare per i complimenti che sono sempre bene accetti saluto cordialmente.

        • In caso di registrazione del Contratto di locazione o vendita non occorre la comunicazione di cessione di fabbricato in quanto il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 sancisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

          • Le chiedo cortesemente di conoscere i termini per la registrazione del contratto dal momento che un soggetto ha stipulato un contratto con decorrenza 01/08/2012 registrato in data 01/10/2012 e nel frattempo precisamente in data 18/09/2012 viene sanzionato dai carabinieri per omessa comunicazione. Anche in questo caso la registrazione assorbe la comunicazione? grazie

          • I termini per la registrazione sono di 30 giorni naturalmente la registrazione effettuata dopo i 30 giorni viene sanzionata dall’Agenzia delle Entrate. Ben hanno fatto i carabinieri a sanzionare in quanto alla data del 18/09/2012 sono trascorsi i 30 giorni per la registrazione e naturalmente le 48 ore per la comunicazione di cessione di fabbricato. Nel caso specifico la registrazione non assorbe la comunicazione perché fatta oltre il termine di legge previsto.

  15. Gentilissimo Sig. Giannetta,
    La ringrazio innanzitutto della risposta da cui mi sembra di capire che Lei accomuna le locazioni ad uso abitativo (che io ho sempre considerato locazioni di abitazioni) alle locazioni ad uso commerciale o non abitativo (che io ho sempre considerato locazioni di fondi,negozi,laboratori,etc).E’ così per le comunicazione di cessione fabbricato?e quindi anche il legislatore con il decreto 23/2011 parla in generale di tutte le locazioni anche se usa “locazioni ad uso abitativo”?…per me il legislatore non è stato così chiaro come invece sono sicura sarà Lei nella Sua puntuale risposta. Grazie di nuovo.Saluti

  16. L’interpretazione letterale della norma porta sicuramente a sostenere la sua tesi ossia che le locazioni ad uso abitativo sono quelle destinate ad abitazione mentre le altre ad uso non abitativo quelle destinate ad attività commerciali, produttive, ecc.. Questo anche perché la disciplina delle locazioni che hanno per oggetto immobili urbani varia a seconda che gli stessi siano adibiti ad uso abitativo (nel qual caso dovrà farsi riferimento soprattutto alla legge 9/12/1998, n. 431, e succ. mod.) ovvero ad uso diverso da quello di abitazione (legge 27/7/1978, n. 392, e succ. mod.). La disciplina delle locazioni a uso diverso dall’abitazione varia a sua volta a seconda della destinazione dell’immobile o meglio dell’attività che in concreto viene svolta nell’immobile locato (attività industriali, commerciali, artigianali, di lavoro autonomo; attività assistenziali, etc.; v. C. Cass., Sez.III, 5/12/1985, n°6101).
    In merito alla comunicazione di cessione di fabbricato ritengo però che il legislatore abbia fatto un po’ di confusione con la nuova imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili ad uso abitativo, c.d. “cedolare secca”, introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011 circa il nuovo regime di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale sancisce che non possono optare per la cedolare secca:
    – le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
    – i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni;
    – gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti.
    Il legislatore non è stato chiaro, la circolare emanata non ha dissipato i dubbi e quindi siamo in attesa di un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’Interno, personalmente sostengo la tesi secondo cui tutte le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni, sono soggette a comunicazione di cessione del fabbricato, ciò pur contrastando con l’interpretazione letterale della norma.
    Purtroppo non avendo altri elementi legislativi e giurisprudenziali in merito non posso formulare con assoluta certezza l’interpretazione della norma in questione.
    Nell’attesa di prossime evoluzioni, saluto cordialmente.

  17. IO E IL MIO COMPAGNO CI DOBBIAMO TRASFERIRE. QUESTA VOLTA IL CONTRATTO D’AFFITTO LO FACCIAMO A SUO NOME IN QUANTO PER UN MESE DOBBIAMO PAGARE L’AFFITTO DA TUTT’E DUE LE PARTI.
    COSI’ LUI AL MOMENTO DEL CONTRATTO PUO’ SUBITO CAMBIARE RESIDENZA X STIPULARE CONTRATTO CON L’ENTE CHE EROGA GAS, LUCE E ACQUA. IO INVECE LO FARO’ IL MESE SUCCESSIVO DA POTER COSI’ CHIUDERE IL CONTRATTO CON LO STESSO EROGATORE NELLA CASA CHE LASCEREMO.
    IL LOCATARIO DELLA NUOVA CASA MI HA DETTO CHE IO DEVO PRESENTARE IN COMUNE LA “COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO” ENTRO LE 48 ORE DA QUANDO CI CONSEGNANO LE CHIAVI. SOLO X ME PERCHE’ PER IL MIO COMPAGNO VALE LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.
    NELLA CASA DOVE SIAMO ADESSO NON ABBIAMO FATTO QUESTO.
    ABBIAMO FATTO IL CAMBIO DI RESIDENZA E I VIGILI URBANI SONO VENUTI A FARE I CONTROLLI. TUTTO QUI.
    IO TRA UN MESE CAMBIERO’ LA RESIDENZA E SARO’ NEL SUO STESSO NUCLEO FAMILIARE, PERCIO’ CHE SENSO HA QUESTO? POI IL CEDENTE E’ IL LOCATORE PERCHE’ DOBBIAMO COMPILARLO NOI?
    NON E’ MICA IL MIO COMPAGNO CHE MI CEDE L’IMMOBILE IN AFFITTO, IO VADO A VIVERE CON LUI?
    GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA

  18. La norma sancisce che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
    Nel caso prospettato la disponibilità dell’abitazione è stata assunta dal compagno per cui non è necessario effettuare una comunicazione per lei anche perché la domanda nasce spontanea nel caso di una famiglia composta da 5 persone (padre – madre – 2 figli e suocera convivente) in cui la stipula del contratto registrato avviene a nome del padre dovrebbe effettuarsi una comunicazione per ogni persona convivente? Assolutamente no!
    Il comportamento del cedente potrebbe essere dovuto a diffidenza nei vostri confronti.
    La compilazione e la comunicazione dei dati nei casi previsti dalla legge è un obbligo preciso del cedente al quale in caso di inadempienza si applicano le sanzioni amministrative per cui il suo compagno non deve compilare assolutamente niente si deve limitare a fornire i dati.
    Nel caso così come prospettato non occorre alcuna comunicazione di cessione di fabbricato in quanto lei va a convivere con il compagno il quale è titolare del contratto di fitto ed è colui al quale è stato consegnato l’immobile.

    • Scorrendo le domande e risposte, mi sembra il quesito più simile alla mia situazione; i Vigili Urbani del mio comune di residenza sono venuti presso il mio domicilio per accertare la presenza del mio fidanzato (straniero, comunitario) e hanno richiesto la cessione di fabbricato, pena sanzioni economiche e blocco della pratica di richiesta di residenza.
      Premetto che io sono proprietaria dell’immobile e che non avevo effettuato nessuna comunicazione di cessione in quanto la norma del 1978, che avevo scaricato e letto, prevedeva che la comunicazione riguardasse l’uso esclusivo dell’immobile. A seguito di numerose richieste (URP, ufficio anagrafe e questura) nessuno è stato in grado di chiarire cosa si intenda per “uso esclusivo” ma solo di imporre la cessione di fabbricato.
      Potrebbe gentilmente chiarirmi le idee? Nel sito della questura di Bologna avevo anche trovato alcune istruzioni per la compilazione del modulo che riportavano la seguente dicitura: “c. La comunicazione va fatta solo nel caso in cui il cessionario acquisisca un uso esclusivo del bene. Se il fabbricato nella sua interezza rimane sempre nell’ambito del controllo del titolare, la denuncia non è richiesta, anche per permanenze superiori a 30 giorni. La dichiarazione di ospitalità di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 286/98 va invece fatta comunque, in qualsiasi circostanza si dia ospitalità ad un cittadino straniero (extracomunitario), indipendentemente dalla durata della stessa”.
      Come dovrei comportarmi? a chi e con quali modalità chiedere ulteriori chiarimenti? sta diventando anche una questione di principio, ma non vorrei dovermi rivolgere ad un avvocato…

      • L’interpretazione o meglio la lettura che lei ha fatto della norma è più che esatta d’altronde si tratta di italiano ma purtroppo spesso la pubblica amministrazione si dimentica di leggere per cui la invito a far leggere la norma a chi sostiene il contrario. Cerchi di parlare con un funzionario o responsabile del servizio piuttosto che con l’addetto al front office o se si tratta di piccole realtà con il Sindaco al fine di risolvere bonariamente la questione. Nel caso in cui le facciano il verbale nelle dichiarazioni del trasgressore evidenzi quanto detto nel quesito in modo da poter dimostrare un accanimento oltre ogni misura e norme legislative. Provi anche ad interpellare la Questura competente essendo il Questore Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.
        In bocca al lupo!

        • Sono stata personalmente in Questura e ho ottenuto la medesima risposta fornita dai Vigili (anche in maniera non proprio educata).
          Il Vigile che ha fatto l’accertamento, peraltro in modo molto gentile e corretto, ha ribadito che la questura non ha in alcun modo informato circa variazioni, e pertanto SONO OBBLIGATA A FARE LA CESSIONE DI FABBRICATO se desidero sbloccare la pratica di trasferimento della residenza… Cederei, potendo mettere mano sul fuoco circa la perfetta buona fede del mio fidanzato, ma sta diventando una questione di principio; ho informato peraltro il mio avvocato della questione, e la risposta laconica è stata che, sebbene abbia ragione io non ho altra scelta che cedere o fare un riscorso giurisdizionale, in quanto, sebbene tecnicamente sia possibile un ricorso gerarchico sperando che l’organo superiore sia tecnicamente preparato, solitamente le probabilità di esito favorevole sono risicate.
          Quindi, non mi rimane che cedere, con molta amarezza.
          La ringrazio per la risposta fornita, per la gentilezza e per il servizio che svolge.

  19. Buongiorno Sig. Giannetta,scrivo con molta amarezza per quello che mi è accaduto. proprio ieri pomeriggio mi è stato notificato un verbale di violazione norma art.12 del D.L. 21 marzo 1978 nr. 59 in quanto ho comunicato entro i termini,in maniera incompleta i dati riguardanti la cessione fabbricato per uso abitativo di mia proprietà:in pratica sul modulo mancava la data di cessione dell’immobile,il resto era tutto completo e l’impiegato allo sportello lo ha accuratamente controllato prima di riceverlo. per detta violazione devo pagare una sanzione di Euro 222,00 , pochè la legge prevede una sanzione che va da E.103.00 a E.1549,00 non conosco quali sono i parametri per stabilire la somma da pagare. ho qualche appiglio per contestare tale verbale, visto che c’è ho regolarmente registrato il contratto all’Agenzia delle Entrate . mi sembra esagerato pagare tale multa ed essere paragonata magari a chi non dichiara nulla .grazie

    • Carissima sono amareggiato per l’accaduto e vengo a darle alcune dritte.
      In merito alla sanzione amministrativa la norma stabilisce il pagamento di una somma da euro 103,00 a euro1.549,00 la cui applicazione tra minimo e massimo è disciplinata dall’art. 16 della legge 689/81 il cui primo comma testualmente recita “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Nel caso specifico si applica il doppio del minimo € 206,00 a cui vanno aggiunte le spese e quindi si arriva alla somma che le è stata contestata.
      L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 stabilisce che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. E’ chiaro che la data di cessione è fondamentale per stabilire se sono trascorse o meno le 48 ore. Se però nel modulo è stata riportata la data di compilazione e la stessa corrisponde a quella di cessione e/o meglio se il contratto è stato registrato in pari data e quindi sostanzialmente sono stati assolti gli obblighi nel rispetto delle 48 ore si potrebbe intraprendere uno scritto difensivo da indirizzare al Sindaco nel quale spiegando i motivi e le circostanze di fatto e si potrebbe confidare in una archiviazione o in denegata ipotesi in una riduzione del verbale all’importo di €103,00 + le spese di procedimento in quanto l’Autorità competente (Sindaco) a decidere sullo scritto difensivo ha facoltà di applicare il minimo della sanzione in presenza di elementi che facciano emergere l’assoluta buona fede del trasgressore.
      Da quanto posso intuire si tratterebbe soltanto di una omissione di data quindi di una formalità e non dell’omissione dell’obbligo sancito dalla norma che è avvenuto nelle forme e nei tempi previsti, tra l’altro se il contratto è stato registrato non era necessario la comunicazione di cessione di fabbricato. Se di ciò si tratta chieda un incontro con il responsabile del procedimento esponga tali ragioni e sicuramente l’equivoco sarà chiarito e sarà tale soggetto a consigliarle la strada più semplice da intraprendere che dovrebbe essere quella dello scritto difensivo e/o eventualmente dell’archiviazione in autotutela direttamente.
      Attendo sue notizie sull’evolversi della situazione. In bocca al lupo.

      • buonasera
        in seguito al verbale notificatomi per violazione norma art.12 del D.L. 21 marzo 1978 nr. 59 in quanto ho comunicato ,in maniera incompleta i dati riguardanti la cessione fabbricato per uso abitativo di mia proprietà:in pratica sul modulo mancava la data di cessione dell’immobile,il resto era tutto completo .Presentavo uno scritto difensivo dove facevo riferimento alle recenti modifiche alla normativa sulle cessioni fabbricato D.L.14 marzo 2011 n.23 in vigore dal 07-04-2011 art.3 .
        Lo scritto difensivo non è stato accolto con la seguente motivazione:il contenuto dell’art.3 del D.L. 14 marzo 2011 n.23 riguarda i soli contratti di locazione ad uso abitativo per i quali si opti per il regime della cedolare secca,mentre resta l’obbligo della comunicazione della cessione dell’immobile per i contratti di locazione per i quali non si sia optato per la cedolare secca e dal contratto da me presentato non è emersa tale condizione ,in quanto contratto registrato in regime IRPEF e pertanto permane l’obbligo della comunicazione prevista dall’art.12.
        è questa la lettura corretta del D.L.n.23 del 14-03-2011? vorrei sapere cosa ne pensa lei e se è il caso di procedere con ricorso al Giudice di pace?
        lo ringrazio anticipatamente per la sua risposta. cordiali saluti.

        • Ritengo che non sia questa la chiave di lettura e che la registrazione del contratto sia a cedolare secca che in regime ordinario IRPEF assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato. La cedolare secca è semplicemente un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
          Per un parere approfondito occorrerebbe verificare tutti gli atti ma da quello che mi è dato sapere ritengo legittimo il ricorso al Giudice di Pace il quale fonda la sua decisione sul principio del rispetto della norma e del libero convincimento unica aggravante è il pagamento del contributo unificato che ammonta ad € 37,00.
          Nel ricorso a sostegno ed a conferma che l’interpretazione esatta della norma è quella che la registrazione del contratto sia a cedolare secca che a regime ordinario assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è intervenuto il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 – Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105) (GU n.142 del 20-6-2012) – Entrato in vigore del provvedimento: 21/06/2012 :
          Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati

          1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
          2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
          3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
          4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
          5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
          6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          Interpretazione già chiara alla luce della Circolare n. 557/LEG/010.418.6 datata 31 Maggio 2011 del Ministero dell’Interno e del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia – convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 dobe all’art. 5,comma 1 lette d) stabilisce che la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza.
          Obiettivo di tutta la riforma in atto è la liberalizzazione.

      • Buongiorno,in data 28/05/2012 il mio comune di residenza ha notificato a mio padre n°2 istanze di accertamento per parziale versamento ICI anni 2007 e 2008.
        In tali istanze non viene considerata l’esenzione per prima abitazione di un immobile concesso ad altra figlia in uso gratuito con contratto verbale dal 2005 e modulo di cessione fabbricato consegnato ai vigili, in quanto la comunicazione di richiesta dell’agevolazione per uso gratuito inoltrata con tanto di protocollo, è stata fatta su modulo “non conforme”. Quindi, a seguito di violazione del regolamento del Comune, l’ente non la considera neppure.
        A colloquio con la responsabile del procedimento, lei ha accettato di eliminare solo le sanzioni: resta dovuta l’imposta ICI per i suddetti anni ed a venire anche per il 2009 e 2010 ad oggi non sanabili.
        Ci sono i presupposti per un ricorso in Commissione tributaria Provinciale sulla base dell’errore meramente formale, che l’ente non ha motivato l’atto non compiendo adeguata istruttoria (Cass, Sez.6^, 4 novembre 2004, n.69, Palascino; Sez.6^, 7 aprile 2005, n.18149, Fabbri)? Inoltre per abuso d’ufficio in quanto era il comune che doveva chiedere al contribuente di regolarizzare la posizione… Cito sentenza trovata: Laddove infatti è sancito un obbligo di agire a carico del funzionario pubblico, l’eventuale omissione perpetrata, se diretta a procurare un vantaggio ingiusto, non può che determinare la responsabilità dello stesso (G.I.P. Lerose-Imp. Ca.Gr. e altri – TRIBUNALE DI SALERNO, UFFICIO DEL G.I.P. – 21 dicembre 2010, n.683. Faccio inoltre presente che il modello richiesto,sul sito del comune, è stato inserito solo nel 2011 e sono riuscita a trovarlo cartaceo solo come allegato alla delibera del cc che ha approvato la modifica del regolamento (naturalmente l’accesso a tali atti deve essere motivato!).
        La ringrazio se riuscirà ad aiutarmi in tempi brevi in tema di diritto tributario ai fini del ricorso, visto la scadenza dei 60 giorni ormai prossima.
        Cordiali saluti

        • Il Comune lamenta che la comunicazione non è avvenuta sull’apposito modulo mala domanda nasce spontanea esiste una norma nazionale o regolamentare dell’Ente che prescrive ciò? Se la risposta è negativa credo che sussistano tutti gli elementi per presentare ricorso alla Commissione Tributaria evidenziando quanto innanzi. Aggiungo che, per analogia, la Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.11.2006 n. 24673 ha stabilito che le inefficienze della Pubblica Amministrazione non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato all’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione.

          • Esiste il regolamento comunale che richiede la comunicazione su modello conforme ad “allegato B”. Di fatto questo “allegato B” sono riuscita a trovarlo solo dopo aver richiesto copia di delibera del Consiglio Comunale con oggetto modifica regolamento ICI e per l’accesso agli atti serve valido motivo; sul sito è stato pubblicato in data 2011.
            Come faceva quindi il cittadino nel 2007 ad avere questo modulo, se non è l’Ente ad informarlo? Inoltre una comunicazione su modulo diverso ma con i medesimi contenuti non è comunque “conforme”? Credo che il Comune avrebbe dovuto o respingere il modulo o chiedere di regolarizzare la documentazione, non emettere sanzioni il 5° anno…
            Pùo inoltre l’ente ignorare un documento protocollato e sull’istanza di accertamento non menzionarlo? Non si tratta di inosservanza nel compiere una corretta istruttoria?
            La ringrazio intanto per la risposta celere. E’ gratificante sapere che c’è qualcuno della Pubblica Amministrazione che ha a cuore l’interesse del cittadino.

          • Gentilissima, credo che nel suo caso ci siano tutti gli elementi per il ricorso alla Commissione Tributaria spiegando il fatto e argomentando sui principi di buona amministrazione e correttezza dell’azione amministrativa. Prima del ricorso faccia una richiesta di annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/90 al funzionario responsabile precisando che in caso di rigetto si procederà a presentare ricorso alla commissione tributaria riservandosi di adire le vie legali nei suoi confronti qualora si ravvisino ipotesi di reato a lui ascrivibili.
            Preciso che le sue perplessità circa il modus operandi posto in essere dal comune sono tutte valide e pienamente condivise. Legga gli articoli della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e le motivazioni degli atti.

          • Ci tengo ad informarLa che con sentenza n° 212/02/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini i due avvisi di accertamento sono stati annullati e l’ente è stato condannato al pagamento di tutte le spese. Ho acquisito fiducia nella giustizia. La ringrazio ancora una volta per aver risposto ai miei quesiti con celerità.
            Cordiali saluti.

        • Gentilissima sono soddisfatto non tanto per la tua vittoria nei confronti di una pubblica amministrazione spesso poco attenta ai suoi consociati ma perché un cittadino onesto è riuscito dopo qualche peripezia ad acquisire fiducia nella giustizia.

  20. Salve,
    mi potreste dire brevemente quali sono i passi da compiere per cedere un contratto di locazione transitorio ad uso abitativo sul quale il locatario ha optato per la cedolare secca?
    Il locatore, il cedente, il cessionario sono tutti d’accordo affinché questo avvenga il primo giugno p.v.
    Che comunicazione bisogna fare all’agenzia dell’entrate?
    Bisogno comumque pagare l’imposta di registro con modello F23 considerando la cedolare secca o basta la comunicazione?
    Grazie mille per la disponibilità.

  21. Gentile signor Giannetta, ho un immobile che ho affittato ad una signora moldava con contratto regolarmente registrato da parecchi anni; il figlio dell’affittuaria vorrebbe trasferirsi in Italia e vivere con lei. Si è recato nel comune della mia città per sapere la documentazione occorrente e se doveva comunicare tramite cessione fabbricato il suo trasferimento dalla madre nel mio appartamento. Gli hanno risposto che la cessione fabbricato non è più necessaria ma che dobbiamo cambiare il contratto d’affitto inserendoci anche lui..
    A me sembra una cosa assurda, e se un domani volessero venire anche la moglie, i figli, o altri parenti io dovrei fare ogni volta un nuovo contratto??
    La ringrazio anticipatamente per la risposta. grazie

    • Nel caso prospettato non occorre presentare alcuna comunicazione di cessione di fabbricato e non bisogna cambiare il contratto di fitto.
      Concordo pienamente con le sue conclusioni e chiarisco che probabilmente il funzionario della sua città facesse riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il nuovo “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che all’art. 7 impone un obbligo di comunicazione per “qualsiasi persona” che a qualunque titolo:
      • dà alloggio ovvero ospita una persona straniera o apolide;
      • cede alla stessa la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.
      La comunicazione è dovuta:
      • anche quando la persona straniera è un parente o affine (Si dicono affini i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge e viceversa – art. 78 del codice civile);
      • indipendentemente dalla durata dell’alloggio, dell’assunzione o della cessione dell’immobile, e deve essere presentata, in carta semplice, entro il termine di quarantotto ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      Si precisa che l’art.7 del d.lgs n.286/1998 stabilisce l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore, l’aver dato ospitalità o alloggio e l’aver ceduto la proprietà o il godimento di un immobile a persona straniera extracomunitaria (e quindi a persona proveniente da stati esteri diversi da quelli che appartengono all’Unione Europea).

      Considerato che il primo comma dell’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 testualmente recita : “Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza” e nel caso prospettato non vi è alcuna cessione di proprietà o godimento del bene immobile ma trattasi di ospitalità della madre nei confronti del figlio ritengo che l’unico obbligo sia a carico dell’affittuaria che deve comunicare di ospitare il figlio proveniente dalla Moldavia.

      • Buongiorno.
        La ringrazio per tutte le sue risposte.
        Dopo aver visto una sentenza di Forum, che ha addebitato all’inquilina titolare di contratto italiana le spese della sanzione che il proprietario ha ricevuto per la mancata cessione di fabbricato: Infatti la stessa inquilina non ha mai comunicato al proprietario di aver ospitato in via permanente il fidanzato straniero( senza permesso di soggiorno); le chiedo:
        come Immobiliare verifichiamo che spesso per non dire sempre, malgrado richieste e solleciti, gli inquilini ( parliamo sempre di stranieri extracomnitari) non ci comunicano se ospitano per lunghi periodi di solito compaesani, anzi spesso cercano di ometterlo.
        Risulta molto difficile per un propritario capire quando si tratta di permanenti e in quale forma. E lasciare alla responsabilità dell’inquilino intestatario del contratto la comunicazione, purtroppo non è certo che poi agiscano come previsto dalla legge.
        Come tutelarsi quindi?
        Possiamo mandare una comunicazione, nel momento in cui abbiamo dei dobbi , dicendo che eventuali conseguenze di mancata cessione di fabbricato dovuta alla mancata comunicazione del titolare del contratto, in rif alle legge…etc etc….saranno a carico degli inquilini. Anche perchè la Questura di Verona, dice che si può arrivare alla confisca del bene.

        Grazie

    • Il comma 3 dell’Art. 3 del D.L. 14.3.2011 N.23 sembra far
      intendere -quantomeno ad un inesperto come me- che l’assorbimento dell’obbligo della comunicazione di cessione fabbricato operato dalla registrazione del contratto di locazione (obbligo come noto pevisto dalla
      L. 191/1978 con tutti i limiti anch’essi ben conosciuti)
      afferisca ai soli contratti per i quali i proprietari hanno
      optato per il regime fiscale della “cedolare secca”, e non
      anche ai contratti assoggettati al normale regime IRPEF.
      Dalle risposte che ho letto sull’argomento, però, non sembra che sia così, nel senso che il ripetuto comma 3 dell’Art. 3 sembra essere stato interpretato come afferente anche ai citati contratti in regime IRPEF, pur con tutti i già citati limiti della Legge del 1978.
      Resto in attesa di cortesi chiarimenti al riguardo (non è
      che per caso c’entrano la L. 24/12/2004 N.311 commi 344/345 e l’Art. 5, commi 1, lettera d) e 4 del D.L. N.70
      del 13/5/2011 convertito nella L. N.106 del 12/7/2011,ove
      la parola “compravendita” è stata sostituita dalla parola
      “trasferimento” proprio al fine di estendere il significato del disposto anche ai contratti di locazione registrati?).
      Chiedo scusa per la mia scarsa chiarezza.
      345

      • L’interpretazione corrente della norma è quella che la stessa si riferisce sia ai contratti in regime fiscale di cedolare secca che ai contratti in regime IRPEF come del resto si evince anche dalla circolare del MInistero dell’Interno.

  22. Avendo affittato un appartamento a famiglia macedone e avendo concordato di consegnare le chiavi alcuni giorni prima dell’entrata in vigore del contratto per consentire l’arredamento dell’appartamento si chiede:
    -a- e’ necessario inviare comunicazione all’autorita’ di P.S. ai sensi dell’art. 7 d.lgs n. 286/1998 e quando, al momento della consegna delle chiavi o entro 48 ore dalla decorrenza del contratto?
    -b- e’ necessario inviare la comunicazione di cessione di fabbricato e anche in questo caso quando, al momento della consegna delle chiavi o entro 48 ore dalla decorrenza del contratto?
    Grazie infinite

  23. Tali comunicazioni hanno lo scopo di informare l’Autorità di Pubblica Sicurezza della presenza di tali soggetti per cui nel caso a) la comunicazione va effettuata al momento della consegna delle chiavi o meglio dal momento in cui il soggetto entra in possesso dell’alloggio.
    Per il punto b) se c’è stata la registrazione del contratto di fitto presso l’Agenzia delle Entrate non occorre fare nulla in caso contrario occorre fare la comunicazione entro 48 ore dalla consegna delle chiavi.

  24. Gentile sig. Giannetta,
    nel caso in cui con atto notarile di cessione d’azienda si ceda anche il contratto di locazione dei locali in cui si esercità l’attività commerciale (minimarket, non si dovrebbe presentare la comunicazione di cessione di fabbricato non essendo l’immobile destinato ad uso abitativo. E’ corretto ?
    La ringrazio per la risposta.

    • A mio avviso in tal caso la comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in quanto la norma esenta la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare e poi presumo che il passaggio avvenga nell’ambito di un’attività di impresa. (Ditta Gaetano che vende l’attività alla Ditta X).

  25. Buonasera,
    avrei bisogno di un chiarimento a proposito degli affitti per finalità turistiche inferiori ai 30 giorni. Dai suoi precedenti interventi leggo che non è necessario denunciare niente alle autorità di P.S. anche in caso di affitti a cittadini extracomunitari. Ma la Confedilizia riporta che “Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il proprietario deve farne
    denuncia, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, all’Autorità locale di Pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco, utilizzando i moduli di
    “cessazione di fabbricato” scaricabili da internet al sito della Polizia di Stato.

    Se la locazione è effettuata a favore di un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, la comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, indipendentemente dalla durata pattuita, deve essere eseguita, negli stessi termini, ma su moduli diversi non reperibili su Internet e da richiedersi all’Autorità locale di Pubblica sicurezza”

    Sembra dunque che per i cittadini extracomunitari occorra fare tale comunicazione. Come devo comportarmi? Grazie mille per la sua gentilezza

    • Per fare chiarezza preciso che esistono due normative distinte e separate :
      1) L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa, dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile;
      2) L’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che: Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      Pertanto sia che si tratti di cittadini italiani, comunitari o extracomunitari la registrazione del contratto di fitto assorbe il primo obbligo previsto dall’art. 12 del DL 59/78 come giustamente dice la Confedilizia quando la cessione supera i 30 giorni.
      In presenza di cittadini extracomunitari la comunicazione di ospitalità sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità permane sempre. La modulistica è reperibile al sito web: questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf

    • Se la signora rumena è ospitata nell’appartamento in cui io vivo (quindi non ha il godimento pieno del bene) devo provvedere soltanto alla comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
      Se alla signora rumena io cedo il godimento pieno dell’appartamento per un tempo superiore a 30 giorni (vive solo lei nell’appartamento) in caso di registrazione del contratto di locazione occorre fare solo la comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
      Se non ho registrato il contratto di locazione occorre fare sia la comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 che la comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

      • Buongiorno.
        Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla Sua risposta relativa agli obblighi di comunicazione concernenti l’ospitalità a cittadini rumeni.
        L’appartenenza dei cittadini rumeni all’Unione Europea non dovrebbe escludere l’applicazione ai medesimi del citato D.Lgs. Lgs 286/98, secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto stesso?
        La ringrazio
        Francesca

  26. Ho affittato un appartamento con contratto di affitto registrato con cedolare secca ad una famiglia filippina, ho l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato?
    Grazie

  27. Buonasera,
    ieri ho provveduto ad effettuare solo per me la cessione di fabbricato di una casa di mio padre, e a richiedere il cambio di residenza per me e il mio convivente. Vorrei sapere se anche per il mio convivente devo fare la cessione di fabbricato o basta soltanto quella he ho fatto io. grazie francesca

  28. Non svolgo attività imprenditoriale essendo dipendente.
    ho un appartamento che affitto con contratto transitorio per finalità turistiche. i periodi di affitto sono sempre inferiori al mese.
    devo fare denuncia alla P.S. (indipendentemente che sia cittadino comunitario o meno) oppure non serve mai?
    Cordiali saluti

  29. Buona sera, in data 04-03-2011 ho registrato un contratto di affitto tra un privato e una società.
    In data 5/5/2011 ho ceduto le chiavi dell’immobile per uso esclusivo ma non ho fatto la comunicazione alla Questura, perchè così indirizzato da quelli della Agenzia delle Entrate.
    Ho sbagliato?
    In caso di contestazione come faccio a dare valore alla carta di consegna chiavi firmata tra locatario e locatore?
    Posso fare qualcosa o sono a regola?
    Grazie.

    • La regisatrzione in tal caso è avvenuta in epoca precedente all’entrata in vigore della norma per cui andava effettuata la comunicazione di cessione di fabbricato. La consegna delle chiavi avvenuta successivamente deve essere documentata dalla carta di consegna delle chiavi e dalle dichiarazioni di entrambi le parti (locatore e locatario). L’organo di polizia dovrà, eventualmente, dimostrare il contrario per poter sanzionare. Credo sia cosa alquanto difficile per cui consiglio di dormire sogni tranquilli.

  30. Buon giorno,
    ho sottoscritto un contratto di affitto con cedolare secca, in qualità di locatario, in data 9 giugno 2012 a decorrere dal 15-6-2012. Per la registrazione del contratto ho tempo fino a 30 giorni dalla sottoscrizione, quindi se lo registro dopo il 17 giugno senza comunicare all’autorità di polizia locale le generalità del conduttore, sono passibile di sanzione?
    La ringrazio anticipatamente della sua gentile risposta

  31. Assolutamente no in quanto è la norma che prevede un lasso di tempo di 30 giorni per la registrazione del contratto ed è sempre la norma che prevede che in caso di registrazione del contratto si intende assorbito l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato.

  32. Buon giorno
    Leggendo le domande e le risposte mi sembra di capire che la registrazione del contratto di locazione assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato indipendentemente se il locatore ha optato per la cedolare secca o per la tassazione ordinaria. L’unico obbligo e’ la registrazione del contratto. E’ giusta questa interpretazione? Vi ringrazio per la risposta.

  33. Buon giorno,
    la mia domanda sarà banale ma richiede un chiarimento:
    quando si parla di ”cessione di fabbricato”, si intende il cedere a terzi l’uso (per più di un mese) della propria abitazione (che si possiede anche solo in affitto)?
    Questa legge vale anche se il terzo viene ospitato dal conduttore per meno di un mese, ma il conduttore non lascia la casa?
    Sono un pò confusa su questo aspetto. Ospito saltuariamente (mai più di un mese!) e gratuitamente il mio ragazzo nella casa che ho preso in affitto. Nessuna clausola particolare del contratto me lo vieta, ma non vorrei che la proprietaria se ne lamentasse o comunque vorrei sapere cosa dice la legge in merito.
    La ringrazio per la disponibilità

    • Nella cessione di fabbricato rientra anche il caso di cessione a terzi per più di un mese dell’abitazione posseduta in fitto sempre che il contratto di locazione preveda il subaffitto.
      La comunicazione di cessione di fabbricato non deve essere effettuata nel caso in cui la cessione è di durata inferiore a 30 giorni e nel caso in cui superi i 30 giorni ma il conduttore non lascia l’abitazione (in tal caso non siamo in presenza dell’uso esclusivo dell’immobile).
      La norma in questione Legge 18 Maggio 1978 n. 191, conversione con modificazioni del Decreto Legge 21Marzo 1978 n. 59 – Art. 12 testualmente recita: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.
      Pertanto nel caso prospettato non sussiste l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato sia perché si è in presenza di periodi inferiori ai 30 giorni sia perché non si concretizza l’uso esclusivo del fabbricato nel caso in cui si ospiti il soggetto per un periodo superiore ai 30 giorni.

  34. buongiorno avevo in data 12-05-2012 segnalata la mia situazione e lei molto gentilmente mi aveva risposto. le scrivo ancora per metterlo a conoscenza del seguito del caso.in seguito al verbale notificatomi per violazione norma art.12 del D.L. 21 marzo 1978 nr. 59 in quanto ho comunicato ,in maniera incompleta i dati riguardanti la cessione fabbricato per uso abitativo di mia proprietà:in pratica sul modulo mancava la data di cessione dell’immobile,il resto era tutto completo .Presentavo uno scritto difensivo dove facevo riferimento alle recenti modifiche alla normativa sulle cessioni fabbricato D.L.14 marzo 2011 n.23 in vigore dal 07-04-2011 art.3 .
    Lo scritto difensivo non è stato accolto con la seguente motivazione:il contenuto dell’art.3 del D.L. 14 marzo 2011 n.23 riguarda i soli contratti di locazione ad uso abitativo per i quali si opti per il regime della cedolare secca,mentre resta l’obbligo della comunicazione della cessione dell’immobile per i contratti di locazione per i quali non si sia optato per la cedolare secca e dal contratto da me presentato non è emersa tale condizione ,in quanto contratto registrato in regime IRPEF e pertanto permane l’obbligo della comunicazione prevista dall’art.12.
    è questa la lettura corretta del D.L.n.23 del 14-03-2011? vorrei sapere cosa ne pensa lei e se è il caso di procedere con ricorso al Giudice di pace?
    lo ringrazio anticipatamente per la sua risposta. cordiali saluti.

    • Ritengo che non sia questa la chiave di lettura e che la registrazione del contratto sia a cedolare secca che in regime ordinario IRPEF assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato. La cedolare secca è semplicemente un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
      Per un parere approfondito occorrerebbe verificare tutti gli atti ma da quello che mi è dato sapere ritengo legittimo il ricorso al Giudice di Pace il quale fonda la sua decisione sul principio del rispetto della norma e del libero convincimento unica aggravante è il pagamento del contributo unificato che ammonta ad € 37,00. Credo sia opportuno e necessario procedere con il ricorso al Giudice di Pace a patto che si costituisca in giudizio per peronare l’interpretazione della normativa.
      Nel ricorso a sostegno ed a conferma che l’interpretazione esatta della norma è quella che la registrazione del contratto sia a cedolare secca che a regime ordinario assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è intervenuto il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 – Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105) (GU n.142 del 20-6-2012) – Entrato in vigore del provvedimento: 21/06/2012 :
      Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati

      1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
      2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
      3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
      5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
      6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Interpretazione già chiara alla luce della Circolare n. 557/LEG/010.418.6 datata 31 Maggio 2011 del Ministero dell’Interno e del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia – convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 dobe all’art. 5,comma 1 lette d) stabilisce che la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      Obiettivo di tutta la riforma in atto è la liberalizzazione.

  35. Salve, da qualche mese ospito, nell’appartamento dove vivo in affitto, la mia compagna che è della sardegna. Mi è stato detto dall’agente che ai tempi stipulò il contratto d’affitto (in seguito a problematiche riscontrate alla non conformità dell’impianto elettrico prevista dalla legge), che io sono perseguibile di reato dal momento che non ho registrato la persona che ora vive con me all’ufficio di pubblica sicurezza. Volevo domandarle cortesemente se ciò corrisponde a verità oppure se è previsto solo per persone aventi residenza in paesi stranieri. Lui avrebbe citato la legge antimafia, a noi sembra una cosa un po’ esagerata. Gradiremmo chiarimenti, la ringaziamo molto.

    • Deve presentare la comunicazione di cessione del fabbricato ai sensi della Legge 191/78 presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza che, dove non è presente un Commissariato di P.S., è il Sindaco. L’obbligo è stato eliminato solo per i casi di cessione con atto registrato per immobili ad uso abitativo; in tal caso la registrazione dell’atto assolve l’obbligo della comunicazione. Per gli stranieri, sono dell’avviso che la comunicazione vada sempre presentata ai sensi della legge Bossi-Fini (articolo 7 L. 286/98)

    • La norma in questione Legge 18 Maggio 1978 n. 191, conversione con modificazioni del Decreto Legge 21Marzo 1978 n. 59 – Art. 12 testualmente recita: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.
      Il caso prospettato non rientra pertanto nell’applicazione della comunicazione di cessione di fabbricato in quanto manca l’uso esclusivo dell’immobile trattandosi di mera convivenza.
      L’obbligo della comunicazione di ospitalità è oggi vigente solo per le persone straniere.
      Naturalmente occorrerebbe provvedere all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune interessato infatti il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 all’art. 5 prevede che le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Questo nel caso in cui come immagino la compagna dimori abitualmente presso la sua abitazione intendendo per dimora abituale il luogo in cui una persona vive abitualmente.

  36. Buongiorno,
    io devo registrare un contratto di locazione commerciale tra privati italiani (locatori) e privato cinese (locatario). So con certezza che non va fatta la comunicazione di cessione fabbricato, ma ho un dubbio sulla comunicazione secondo l’art. 7… Va fatta?
    Ringraziando in anticipo porgo cordiali saluti

    • L’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 prevede che: Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      Pertanto nel caso prospettato ritengo vada effettuata la comunicazione di cui al citato art. 7.

  37. Egregio sig.Giannetta colgo l’occasione per rinnovare i già molteplici complimenti ai quli aggiungo i miei per la sua preparazione! Vorrei cogliere l’opportunità di rivolgerle un quesito: mio padre ha un appartamento di proprietà costituito da due ungressi indipendenti. Uno porta all’abitazione e uno secondario ad una stanza al 1° piano dotata di servizi igienici indipendenti. Vorrei sapere se è possibile registrare, in base alla normativa vigente, un contratto misto specificando il comodato d’uso a titolo gratuito per la parte adibita ad abitazione e un canone di locazione fisso per la stanza al 1° piano dotata di ingresso separato che verrebbbe adibita a studio professionale, questo per poter utilmente detrarre il canone di locazione in quanto esercito l’attività libero professionale.
    Preciso che lo stabile è accatastato come A3.
    Cordiali Saluti

    • Ringrazio per i complimenti e preciso che nessuna norma vieta di potere stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo delle parti comuni e un contratto di locazione per la stanza posta al primo piano da adibire a studio professionale. Consiglio di verificare presso l’ufficio urbanistica del Comune interessato la compatibilità dell’attività da esercitare con la categoria catastale A3 ossia abitazioni di tipo economico.
      Sarebbe opportuno inoltre verificare se urbanisticamente e catastalmente si tratta di unità immobiliari distinte (quindi due unità immobiliari con parti comuni) o invece di unica unità immobiliare (quindi unico appartamento), nel primo caso non si sono problemi mentre nel secondo dovrebbe effettuarsi la divisione degli immobili con evidenti riflessi fiscali (IRPEF – IMU).

  38. Buongiorno, ho iniziato ad affittare una casetta in campagna a settimana a stranieri comunitari. Ho sottoscritto un contratto di locazione di tipo turistico, che so non si deve registrare.Devo fare la comunicazione alla pubblica sicurezza?
    Grazie

  39. Buongiorno,
    avrei bisogno di sapere seil ritardo nel pagamento della sanzione per ritardo nella presentazione di una cessione di fabbricato comporta una maggiorazione della sanzione medesima e, in caso positivo, come questa viene calcolata.
    Grazie mille.

  40. Salve,
    per ottenere la residenza in nuovo comune occorre presentare anche la cessione fabbricato?La mia futura moglie che è straniera vive con me da quando ho acquistato la casa, abbiamo richiesto la residenza insieme e non ci sono stati problemi;premetto che non ho fatto la cessione fabbricato perchè non sapevo che dovesse essere fatta, ma perchè farla visto che il comune ha tutti i dati che poi vengono trasmessi alle varie agenzie?grazie

    • La richiesta di residenza è un procedura amministrativa indipendente dalla cessione di fabbricato la cui mancanza costituisce illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria. La mancata presentazione della cessione di fabbricato non può e non deve bloccare la richiesta di residenza.
      La motivazione della comunicazione di cessione di fabbricato è quella di conoscere il movimento delle persone sul territorio perché potremmo trovarci difronte a casi in cui non si chiede la residenza e tale adempimento è sorta nel 1978 in piena emergenza terrorismo.
      Lo spirito della comunicazione di ospitalità per cittadini stranieri è quello di appurare la presenza e quindi verificare la regolarità di tali soggetti sul territorio italiano.
      Non entro nel merito circa la mancata richiesta di tali adempimenti da parte del suo Comune di residenza ma le due norme sono chiare.
      Circa il possesso dei dati occorre precisare che essi sono in possesso del Comune solo nei casi di iscrizione anagrafica altrimenti no.

  41. Buongiorno,
    solo per conferma. La Sua risposta “Assolutamente NO” è riferita alla mia domanda (Manuela) o a quella del Signor Manuel.
    Grazie mille

    • La sanzione prevista va da euro 103,00 a euro 1549,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 206,00 – entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione – previsto dall’art.16 della l.n.689/81.
      Scaduto il termine per il pagamento l’organo di Polizia provvede a relazionare all’Autorità Competente che ben può sulla base di tutta una serie di elementi ordinare con ordinanza ingiunzione il pagamento di una somma tra il minimo e il massimo della sanzione.

  42. salve, vorrei porle un quesito:
    un collega effettua un naccertamento di residenza di una famiglia trasferitasi in affitto…..
    da accertamenti compiuti si verifica che il proprietario non ha effettuato la registrazione del contratto, nonostante trascorsi più di trenta giorni dall’accertamento, nè la comunicazione cessione fabbricato.
    si può redigere verbale ai sensi dell’art 12 per aver omesso di presentare all’autorità di P.S la cessione di febbricato ovvero la registrazione del contratto?.
    successivamente se ne da comunicazione all’Agenzia delle entrate?

  43. Buongiorno, ho smarrito il certificato di cessione fabbricato per una locazione iniziata nel 2008 e conclusa nel 2009. Ho fatto richiesta al commissariato di P.S. Risposta: ci vuole una settimana per averla se la si ritrova..????
    Come è possibile che non l’abbiano? Posso recuperarla altrove?
    Grazie

    • La copia è possibile reperirla presso : l’Ufficio di PS a cui è stata consegnata o la Divisione Anticrimine – Ufficio Cessioni di Fabbricato della Questura competente che oltre al cartaceo dovrebbe aver inserito i dati anche nella banca dati informatica.

  44. Ho affittato il mio appartamento in maniera parziale(riservandomi una stanza)per un anno a due cittadini uno ucraino e una moldava ho provveduto alla stipula e alla registrazione del contratto di locazione scegliendo la cedolare secca. Mi è pervenuto il verbale con la relativa multa da pagare per violazione delle disposizioni di cui all’art.7 del D.Lgs 25.07.1998 n.286 ma la registrazione del contratto di locazione non assorbe l’obbligo della comunicazione all’autorità locale della cessione del fabbricato previsto dall’art.12 del D.L. 21.03.1978 n.59 convertito in L.191/78?Grazie.

      • In questo caso la comunicazione all’autorità locale è obbligatoria? Ho provveduto a fare la comunicazione al Comune entro le 48 ore dal ricevimento del verbale il vigile contesta il fatto che gli inquilini hanno fatto richiesta di residenza nell’appartamento molto prima e pertanto avrei superato le 48 ore. Devo pagare la multa oppure ho qualche possibilità di far ricorso? E poi per fare tutte le pratiche relative al contratto di affitto mi sono affidato e ho pagato un patronato eventualmente posso rivalermi su di loro per la mancata comunicazione di ciò?Grazie.

        • Premesso che la richiesta di residenza il soggetto dichiara di dimorare abitualmente nell’immobile per cui quest’ultimo deve essere nella sua disponibilità. Nel caso specifico quindi o il soggetto che ha chiesto la residenza o lei sta dichiarando il falso. Il ricorso è possibile farlo se quanto asserito dalla polizia municipale non corrisponde al vero e lei è in grado di dimostrarlo.
          Se così non è, come presumo, suggerisco di pagare il verbale e tentare una rivalsa nei confronti del patronato, rivalsa che deve essere bonaria in quanto presumo che con il patronato non sia stato stipulato alcun contratto (verbale o scritto – se verbale occorre qualche testimone) nel quale si chiariscono i compiti da svolgere e le responsabilità. Formalmente quindi non è possibile alcuna rivalsa se non si riesce a dimostrare che il patronato è venuto meno ad un obbligo di cui era responsabile per mancato adempimento nei confronti dell’affidatario.

  45. Gentile signor Giannetta,
    vorrei sapere se l’ “enunciazione” (http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/4E8BAC98C877E994C12573E2003C27C7/$FILE/Rati2957.pdf) in altri atti del contratto di comodato d’uso gratuito verbale si deve intendere perfezionata anche nell’ipotesi della compilazione del modulo della cessione di fabbricato. Cioè se indico (nel modulo di cessione) che la cessione è avvenuta in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito verbale sto perfezionando un’enunciazione che mi obbligherebbe al versamento dell’imposta di registro oppure no?
    Inoltre vorrei capire chi è la figura del compilatore e la differenza tra “dichiara” e “ha comunicato”. A quali fattispecie di cessione si applica l’una e a quali l’altra? In caso di cessione posta in essere da due comproprietari può uno dei due compilare il modulo con i dati (cedente) dell’altro è firmarlo come “compilatore”? Si devono allegare i documenti di identità dei cedenti e del cessionario?
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che deciderà di dedicare ai quesiti sollevati.

    Gianluca

    • La presentazione della Comunicazione di cessione di fabbricato con l’indicazione di comodato d’uso gratuito non obbliga al versamento dell’imposta di registro.
      Il compilatore è colui che ricevendo verbalmente una comunicazione di cessione di fabbricato provvede alla sua formalizzazione (es. impiegato addetto all’ufficio di PS che riceve la dichiarazione verbale).
      Con il termine dichiara il soggetto procede a rendere una manifestazione di conoscenza e volontà direttamente mentre con il termine ha comunicato si attesta che il cedente ha provveduto a comunicare i dati necessari a formalizzare l’adempimento richiesto per il tramite di altro soggetto individuato come compilatore.
      Il modello in uso con tali diciture è stato elaborato nel 1978 in presenza di bassi livelli di scolarizzazione.
      In caso di cessione con due o più comproprietari è sufficiente che uno dei due provveda alla comunicazione in quanto lo scopo della norma è mettere a conoscenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza i dati del soggetto che occupa l’immobile, nulla vieta che per evitare responsabilità personali entrambi provvedano a presentare la Comunicazione o modificare il modello indicando i dati di tutti i cedenti e di tutti i cessionari. Il modello può essere tranquillamente adattato alle varie situazioni ciò che importa è adempiere all’obbligo normativo indicando i dati essenziali come specificati all’art. 12 del DL 59/78.
      Non occorre allegare i documenti di riconoscimento ma bisogna indicare gli estremi del documento del cessionario la cui identità deve essere accertata dal cedente.

  46. Salve,
    Stamani mi sono recata all’Agenzia delle Entrate per registrare un contratto d’affitto di 4 anni più 4 vorrei sapere se bisogna fare entro 48 ore la cessione di fabbricato in questura oppure tale adempimento e’ stato soppresso con la registrazione del contratto grazie.

  47. Salve,
    Ho aperto da poco una partita iva come commerciante, stavo cercando un locale in affito e volevo sapere se quando firmerò il contratto e farò registrare il contratto all’agenzia immobiliare da me scelta, dovrò mandare questo comunicato di cessazione di fabbricato agli enti locali oppure non servirà fare nulla? Faccio questa domanda perchè non mi è chiara la frase “La registrazione del contratto assorbe la comunicazione all’autorità locale” ecc…

    Un’altra domanda rapida: La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è ancora obbligatoria oppure è “compresa” nella registrazione del contratto?

    Grazie mille.

  48. Gent.mo Sig. Giannetta, in merito alla comunicazione di cessione di fabbricato (che in base alle nuove disposizioni di legge è stata assorbita con la registrazione del contratto), Le pongo un quesito: qualora dovessi registrare un contratto di locazione ad uso abitativo entro la fine di luglio 2012 della durata di 4 anni a partire dal 01/09/2012, nel momento in cui il conduttore dovesse usufruire dell’immobile nel periodo di agosto allo scopo di eseguire piccoli aggiusti, la comunicazione devo presentarla o sono comunque dispensata?
    Grazie per l’attenzione rivoltami.

    • La comunicazione non va presentata a condizione che il contratto di locazione con decorrenza 01/09/2012 sia regolarmente registrato per cui fino al 31/08/2012 l’immobile è nella sua disponibilità che concede in uso, al fine di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, all’inquilino per un tempo non superiore ai 30 giorni, in caso contrario (uso superiore ai 30 giorni) la comunicazione va presentata.
      Non comprendo però il motivo della decorrenza del contratto 01/09/2012 quando in effetti l’utilizzo dell’immobile sembra decorrere dal 01/08/2012 se così è c’è un problema di comunicazione e fiscale per cui consiglio di strutturare la cessione come innanzi detto ossia decorrenza fitto 01/09/2012 e concessione in uso nel mese di agosto solo per i giorni di effettiva esecuzione dei lavori restando l’immobile nella sua piena disponibilità.

      • Grazie per avermi risposto. In effetti Lei ha formulato la risposta meglio di quanto io abbia saputo formulare la domanda. L’immobile sarà dato in locazione a partire dal 01/09/2012 (contratto regolarmente registrato), mentre soltanto per alcuni giorni di agosto l’inquilino avrà la possibilità di utilizzare l’immobile al fine di eseguire alcuni lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura pareti, ecc.)Quindi se ho capito bene in questo caso la comunicazione di cessione di fabbricato non dovrà essere trasmessa. Grazie ancora è stato davvero gentilissimo.

  49. Se il proprietario del locale che cederà a lei in fitto è un privato cittadino la registrazione del Contratto è sufficiente e non serve più nulla. Se il proprietario è un soggetto giuridico (impresa) allora oltre alla registrazione del contratto deve compilare e consegnare all’Autorità di PS anche la comunicazione di cessione di fabbricato.
    La SCIA per l’avvio dell’attività è sempre obbligatoria in quanto essa costituisce la vecchia “autorizzazione” all’esercizio dell’attività di vendita.

  50. Ho ricevuto un verbale di contestazione per omessa comunicazione di cessione fabbricato nel quale sono indicati solo il codice tributo (741T) la causale
    (PA) e gli estremi dell’atto. La banca mi ha chiesto il codice Ufficio. Ho indicato COM al punto 6 ed il codice territoriale del Comune al punto 7. Purtroppo il sistema
    bancario ha rigettato il versamento e non sono riuscito a capire dov’è l’errore.
    Cosa ho sbagliato?
    Grazie per la correzione.

  51. Buongiorno, ho un contratto d’aaffitto in essere che prevede esplicitamente l’occupazione dell’immobile per me e i miei familiari, dovendo ospitare un’amica straniera, mi sono rivolta al mio collega, per richiedere l’ospitalità, mi è stata negata proprio per l’indicazione riportata nel contratto d’affitto.
    Nel modulo di ospitalità non è richiesto dare queste indicazioni, compete a chi rilascia l’ospitalità verificare?
    Grazie , Simona

    • La possibilità di ospitare e meno un’amica straniera presso un’immobile in fitto dipende da quanto stabilito nel contratto e pertanto si tratta di una questione di natura privatistica che nessun organo di polizia potrà sindacare ma soltanto un Giudice in caso di presentazione di formale denuncia/querela per inadempienza contrattuale.
      Nel modulo di ospitalità, che non è prestabilito per legge, occorre fornire i dati di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 :
      Art. 7 – Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro :
      1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
      2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

      Pertanto a mio avviso il controllo sulla possibilità o meno di ospitare una persona straniera presso un’immobile non compete a nessuno ma solo al proprietario dello stesso che potrà invocare un’inadempienza contrattuale e niente altro. La ratio della norma è la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica non dei rapporti tra privati.

  52. Se il verbale è stato elevato dalla Polizia Locale il trasgressore potrà effettuare il pagamento, a scelta, o presso il locale concessionario della riscossione tributi, oppure presso un Istituto di credito o le Poste Italiane. Oltre ai dati anagrafici del trasgressore nel modello F23 sono essenziali i seguenti elementi:
    • Nel campo 6 deve essere riportato il codice 9AO che individua l’ufficio a cui andrà comunicato l’avvenuto versamento;
    • Nel campo 7 va annotato il codice del comune ricavabile dal volume “Codice dei Comuni d’Italia”;
    • Nel campo 9 va indicata la causale “PA”
    • Nel campo 10 occorre indicare il numero del verbale
    • Nel campo 11 si dovrà indicare il codice tributo “741T” con la specifica “Sanzioni Amministrative Cessioni di Fabbricato”
    • Nel medesimo campo 11, al di sotto, va indicato il codice tributo “9AOT” relativo a “Spese di Notifica” con il corrispondente codice del comune destinatario nel relativo campo 14.
    Per maggiori chiarimenti rivolgersi all’Organo di Polizia che ha elevato il verbale il quale è tenuto a fornire tali elementi al fine di mettere il cittadino in condizioni di adempiere al versamento di quanto dovuto.

    • Buonasera.
      Anzitutto grazie per la sollecita risposta.
      Il verbale è stato emesso dalla GDF di un comando fuori
      dal comune dove è ubicato il fabbricato.
      il codice resta 9A0?

      • No il codice cambia in quanto 9AO corrisponde alla Polizia Municipale mentre per la Guardia di Finanza è 9C7 occorre poi indicare nel campo 7 il codice territoriale del comune di ubicazione del Comando della GdF.
        Un consiglio per evirare disguidi telefoni al Comando della Guardia di Finanza e chieda conferma di quanto innanzi sostenuto.

  53. Buonasera, le chiedo cortesemente se può rispondere a questo quesito: Nel caso in cui avvenga una fusione di società per incorporazione ed esiste un contratto di locazione regolarmente registrato in cui Risulta la società ormai fusa . Basta fare la comunicazione all agenzia delle entrate pagando l imposta di registro per la cessione del contratto o serve fare la comunicazione alla pubblica sicurezza? Se nn e’ stata fatta cosa succede ? Grazie

  54. Buon giorno signor Giannetta spero che questo post abbia piu’ fortuna del precedente, ho un quesito da proporle, nel caso di societa’ proprietaria di un grande fabbricato, che non riesce a controllare chi abita nei suoi appartamenti, con la complicita’ un po’ di tutti quelli che ci abitano, si sa’ chi era prima il locatario ma poi al citofono risulta un altro nominativo, come puo’ cautelarsi la societa’ per non incorrere in denunce per aver ospitato magari stranieri o ricercati o addirittura terroristi?. La polizia locale dice che vista la nuova norma ecc. ecc. loro non possono intervenire per una verifica di chi occupa gli appartamenti , non puo’ darmi qualche suggerimento, che facciamo a nostra tutela? Gran parte dei contratti sono scaduti ma, a parte poche persone corrette, agli altri non abbiamo rinnovato il contratto e quindi si passano gli appartamenti come se fossero caramelle quindi come possiamo cautelarci sia a livello penale che fiscale, visto che pagano a nome dei vecchi inquilini ma con contratto scaduto e non rinnovato? La ringrazio

    • Dal tenore della prima riga comprendo che forse non ho risposto ad un suo post per cui Le chiedo scusa se così è. Onestamente non ho trovato post sospesi quindi me lo rinvii e avrà un mio parere in merito alla questione evidenziata.
      In merito al problema segnalato occorre inserire nei contratti di locazione il divieto di sub locazione altrimenti è davvero non un problema ma direi un “bordello”. Suggerisco di rinnovare i contratti rinnovabili con l’aggiunta della clausola detta e per i casi in cui non è possibile rinnovare porre in essere le pratiche di sfratto anche perché si pongono altri problemi quali : residenza, utenze, ecc.. IL caso descritto è assimilabile a ciò che avviene negli alloggi delle case popolari dove la soluzione è quella di affrontare con atti scritti quindi contestazione di violazioni ai vari assegnatari per poi procedere allo sfratto coatto. So bene che la soluzione non è di semplice attuazione ma purtroppo se mai si inizia mai si sistemano le cose esponendo la società a rischi penali e fiscali.

  55. buonasera mi trovo in una brutta situazione : premetto che sono alla mia prima e forse ultima esperienza, ho affittato da qualche giorno una stanza a una donna straniera ancora non mi ha dato i suoi documenti e non vi è stato scambio di denari la signora da subito arrogante pretende di fare la padrona .. mi fa capire che lei ha due figli e due fratelli quasi come una minaccia.. a me spaventa la cosa e le ho detto che se ne deve andare, lei mi dice che fino a settembre non se ne parla. mi potrebbe cortesemente dire come posso togliermi da questa situazione grazie.

    • Presumo che la straniera non ha sottoscritto neanche il contratto di fitto in caso contrario i dati del documento di riconoscimento sono riportati su tale atto.
      Per prima cosa necessita fare la comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore dalla consegna dell’immobile sia se cittadina europea che extra europea.
      Se si tratta di una cittadina appartenente ai Paesi extra Unione Europea allora occorre provvedere entro 48 ore ad effettuare anche la comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      Nelle dette comunicazione si limiti ad evidenziare i dati conosciuti segnalando che la stessa si rifiuta di esibire un documento di riconoscimento, di sottoscrivere il contratto di locazione.
      Certamente la situazione non è di facile soluzione anche perché fittare una stanza significa forse condividere il medesimo appartamento con tutti i risvolti negativi del caso.
      Comunque suggerisco di esporre il problema ad un organo di polizia nazionale e locale competente per territorio e quindi con il loro sostegno intervenire per la restituzione della stanza e l’allontanamneto della straniera.

  56. Gentile dott.Giannetta,
    l’anno passato ho concesso in comodato d’uso gratuito un appartamento di mia proprietà ad una mia amica. Ho registrato il contratto di comodato e ho comunicato all’autorità locale di pubblica sicurezza le sue generalità. A settembre lei si trasferirà per lavoro un anno all’estero lasciando l’appartamento al fidanzato. vorrei chiederLe per cortesia se devo comunicare le generalità del fidanzato o bastano quelle della mia amica già comunicate. Premetto che non posso convertire il contratto in locazione poichè ci sono dei problemi di infiltrazioni che non riusciamo a risolvere e al momento non posso ne venderlo ne chiedere affitto. La ringrazio

    • Se la sua mica rimane ancora la titolare del rapporto di comodato d’uso e si trova momentaneamente all’estero allora non ci sono problemi se invece la stessa è andata all’estero lasciando definitivamente l’appartamento nel cui godimento è subentrato il fidanzato allora si pone il problema della variazione del contratto di comodato d’uso e se non registrato anche della comunicazione di cessione di fabbricato.
      Parlando di fidanzato presumo che la stessa si trovi momentaneamente all’estero per cui se così è non ci sono problemi.
      In meritoai problemi di infiltrazione sembra che l’immobile abbia perso i requisiti per l’agibilità e quindi l’utilizzabilità attenzione!

      • la ringrazio per la risposta. No, per il momento l’appartamento non ha perso l’agibilità, ma quando piove appare una macchia sul muro e nonostante tutte le ricerche fatte non abbiamo ancora trovato la causa. Riferivo di non poterlo affittare perchè mi sembra scorretto chiedere dei soldi a qualcuno e poi non consegnargli i locali i perfette condizioni.

        • Saggia decisione in quanto non è solo scorretto ma ci si espone a un possibile contenzioso in quanto la persone potrebbe richiedere un sopralluogo ASL per la verifica della carenza delle norme igienico sanitarie.

  57. salve sig GIANNETTA! volevo chiederle se ospitando dei parenti di mia moglie(ucrani) x oltre 1 mese,probabilmente fino a fine anno,devo comunicare in questura della loro presenza e a quale titolo:ospiti oppure in locazione…grazie x la risposta. mi potrebbe mandare il suo parere alla mail:sergisanto@yahoo.it ? le chiedo questo xche’ non so’ se riesco a ritrovare questa pagina di forum….. grazie 1000 e buona giornata salutii

  58. buona sera Signor Giannetta
    vorrei una delucidazione sulla seguente questione:
    la mia compagna, di nazionalità bielorussa, è venuta a vivere nella casa di cui sono proprietario ed ha chiesto in comune il domicilio presso la mia abitazione. L’impiegato comunale nell’accettare la richiesta di domicilio ha ammonito la mia compagna di effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato pena il respingimento della richiesta di residenza. Mi chiedo: la “ratio” della norma è quello di conoscere la movimentazione delle persone sul terrritorio (contrasto al terrorismo) se una persona chiede la residenza sta di fatto comunicando dove di fatto vive quindi cosa altro dovrà comunicare in questura la mia compagna? infine …. l’appartamento non è nel suo uso esclusivo. Grazie per l’attenzione.

  59. Non si tratta di una comunicazione a valere sulla legge antiterrorismo art. 12 legge 191/78 ma disciplinata dall’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che :
    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
    o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
    nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
    2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo
    per il quale la comunicazione è dovuta.
    2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

    Pertanto la comunicazione deve essere effettuata.

    • Salve dott. Giannetta. Vorrei un suo parere in merito all’interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 23/2011, a seguito delle rettifiche apportate dal D.L. 20 giugno 2012, n. 79.
      Essendo stati riformulati il comma 3 ed il comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, l’eccezione riguardante le “locazioni di unita’ immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attivita’ d’impresa, o di arti e professioni” ora sembrerebbe decadere: con la nuova formulazione, il comma 6 si riferirebbe solo al regime fiscale della cedolare secca sugli affitti, non più all’assorbimento dell’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato.
      Pertanto, in base al D.L. 20 giugno 2012, n. 79, qualsiasi contratto di locazione o di comodato registrato, anche se effettuato nell’esercizio di un’attivita’ d’impresa, o di arti e professioni, potrebbe assorbire anche l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato?

      • Assolutamente si con le modifiche apportate la registrazione del contratto assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato anche se effettuato nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni e poi si applica sia ai contratti a cedolare secca che ai contratti a regime fiscale ordinario come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno 557/LEG/912.138 del 20/07/2012

  60. scusate, mi servirebbe un chiarimento in materia di cessione del fabbricato per comodato d’uso gratuito..
    ho l’esigenza di trasferirmi in una regione per lavoro e li ho degli amici che mi ospiterebbero in casa con loro fino a gennaio.Quando mi daranno le chiavi di casa che ho intanto comprato.
    oltre al documento da consegnare in questura e all’ufficio anagrafe del comune, dovrei consegnare altri documenti?
    grazie

  61. Gentile Sig.Giannetta complimenti prima di tutto per le sue risposte ai tanti quesiti e le chiedo cortesemente una precisazione in merito al comportamento corretto da tenere nel caso di fitto breve di un monolocale in posto turistico dove vivo e che per la prima volta mi trovo a fittare nel mese di agosto.Premetto che ho stipulato contratto privato di fitto x 10gg per uso turistico chiedendo le generalità e documento di riconoscimento.Devo fare comunicazione alla PS o non sono tenuta? La ringrazio dell’attenzione e Le rinnovo i complimenti.

  62. Gent.le Sig. Giannetta, una cortesia se può, avrei bisogno di un chiarimento sul paragrafo che segue: ‘Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione di fabbricato, nei casi previsti, deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.In conclusione, sotto il profilo giuridico, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 non è stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l’adempimento da essa previsto, la comunicazione di cessione di fabbricato, è stato “assorbito”, per volontà del legislatore, da un altro adempimento, la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non può trovare applicazione.’
    Specialmente ques’ultima frase.. La ringrazio infinitamente. Buona giornata

    • La comunicazione di cessione di fabbricato è obbligatoria anche nei casi di utilizzo di un immobile da parte di parenti (padre che cede al figlio l’utilizzo di un appartamento).
      La comunicazione di cessione di fabbricato non deve essere fatta qualora si procede alla registrazione del contratto sia esso di fitto che di comodato d’uso. In questi casi quindi (registrazione del contratto) non si applica la sanzione prevista per mancata presentazione della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza che è stata assorbita dalla legge nella citata registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

  63. Buongiorno, avrei un quesito: questa dichiarazione di presenta in caso di ospitalita’ ad uno straniero extra-cee, quindi io ospito per un breve periodo questa persona, faccio questa dichiarazione, e poi questa persona (supponiamo dopo 1 mese) se ne va: ma se ho segnalato che sto ospitando qualcuno, non dovrei poi segnalare anche quando questo qualcuno non lo sto ospitando piu’?? In mancanza, mi pare “strano” se non addirittura “preoccupante” lasciar cadere nel “dimenticatoio” una dichiarazione che dice che ho qualcuno in casa… a tempo praticamente indeterminato.
    Grazie!

    • Lo spirito della norma è quello :
      – di mettere a conoscenza l’autorità di pubblica sicurezza della presenza di tale soggetto al fine di controllare che lo stesso sia munito di un regolare permesso di soggiorno;
      – di punire e quindi responsabilizzare i soggetti (ospitante e datore di lavoro) che hanno qualcosa da perdere rispetto dalla pretesa punitiva dello Stato.
      Naturalmente quello che lei dice sarebbe anche giusto ma l’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
      Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede a carico del soggetto ospitante solo tale adempimento.

      • Ma se la “ratio” della norma è questa perchè mai la comunicazione di cessione di fabbricato non è automaticamente assorbita dalla richiesta di residenza all’Anagrafe comunale? poi i Comuni potrebbero inviare un flusso telematico di informazioni alle Questure e lasciare la comunicazione di cessione di fabbricato solo quando non si risiede anagraficamente. Mi piacerebbe avere una Sua opinione in merito.

        • Premesso che non sempre ad una cessione di fabbricato corrisponde una richiesta di residenza (es. comodato d’uso gratuito non registrato tra padre e figlio, comodato d’uso gratuito per motivi di studio, lavoro, ecc.) per cui mentre la ratio della comunicazione di cessione di fabbricato è quella di monitorare i passaggi di proprietà e l’utilizzo dei beni immobili per fini antiterroristici la ratio della residenza è quella della dimora abituale del soggetto che si concretizza con l’elemento della permanenza in un dato luogo e la volontà del soggetto.
          C’è da dire però che in Italia spesso le cose difficili diventano semplici e le cose semplici difficili. Mi spiego meglio il controllo del territorio se solo lo volessimo o più precisamente lo volessero è cosa molto semplice da attuare andando a condividere le banche dati esistenti o realizzare un’unica banca dati con vari livelli di accesso alle informazioni ma sappiamo bene che ciò al momento è solo fantascienza non per mancanza di strumenti ma per mancanza di volontà politica.

  64. Ho registgrato in questi giorni un contratto di affitto per 4 locali e 10 posti auto. Il proprietario è d’accor
    do che il sottoscritto (locatore) una volta nella disposnibilità sia dei locali che dei posti auto possa a
    sua volta subaffittare sia i locali deposito che i posti auto. Tenga conto che nel contratto stipulato non è specificata nessuna previsione circa il subaffitto. Quindi nel caso il sottoscrtitto affitti sia un locale che un posto auto che registrerà regolarmente dovrà comunicare la Cessione del Fabbricato all’autorità? Grazie per la risposta.

  65. egregio Sig. Giannetta, vorrei sapere se per i cittadini rumeni (Romania) è necessario effettuare la cessione di fabbricato nel caso di contratto di locazione per un’abitazione da registrare.
    grazie per la cortese risposta.
    Silvia

  66. La possibilità di subaffitto è un qualcosa che attiene al rapporto tra i due soggetti. A mio avviso va disciplinato al fine di evitare incomprensioni ed angosciosi strascichi giudiziari.
    In merito alla comunicazione di cessione di fabbricato essa non va presentata se i contratti di fitto sono regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

  67. Buongiorno, ho un dubbio. Il conduttore del mio locale mi ha restituito le chiavi ed il locale commerciale , ho provveduto a pagare la tassa per la cessazione del contratto di locazione e porterò la documentazione all’agenzia delle entrate competente. Devo anche comunicare al Commissariato che sono rientrata in possesso del locale ? Grazie , Sabrina

  68. Egr. Sig. Giannetta
    So di essere ripetitiva, ma se può chiarirmi la mia posizione.
    Dal mese di agosto affitto due appartamenti in località turistica per brevi periodi (sempre inferiori al mese), quindi senza necessità di registrazione del contratto d’affitto.
    Gli affittuari sono turisti comunitari (tedeschi, olandesi, danesi)in quanto sono collegata con una organizzazione danese.
    Dalle sue spiegazioni mi pare di capire che non devo fare alcuna comunicazione di cessione di fabbricato.
    Sono nel giusto?
    Se invece dovesse venire un turista non comunitario dovrò chiaramente fare la comunicazione.
    Grazie per la sua attenzione
    Monica Mezzetti

  69. Salve, gestendo saltuariamente l’affitto per brevi periodi di due monolocali con una partita iva e non essendo iscritta all’elenco delle strutture ricettive provinciali come casa vacanze ( è possibile se il numero di appartamenti è inferiore a 3)vorrei sapere se per cittadini italiani e comunitari vige l’obbligo di trasmissione del modulo di cessione del fabbricato o se tale obbligo sia solo delle strutture ricettive regionali.

    • L’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato previsto dall’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, non si applica qualora vi sia la registrazione del contratto di fitto e/o qualora la cessione abbia una durata inferiore ai 30 giorni.
      Se invece ci si riferisce all’obbligo previsto dall’art. 109 TULPS si precisa che si tratta di un obbligo esplicito per esercizi alberghieri e strutture ricettive. Il caso descritto non credo rientri in tale disposizione normativa che prevede : Entro 24 ore successive all’arrivo, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  70. Si.
    Unica precisazione : in caso di cittadino extracomunitario la comunicazione da fare è quella prevista dall’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

  71. Buonasera, vorrei chiederle un’informazione, in caso di ritardo nella comunicazione di cessione del fabbricato, diciamo due mesi, si incorre in quelche sanzione? e inoltre deve essere per forza il proprietario dell’immobile a presentare la comunicazione o anche il conduttore o addirittura un terzo estraneo alla locazione? in quest’ultimo caso c’è bisogno di una delega? ringrazio anticipatamente. Nina

    • In caso di presentazione oltre le 48 ore si incorre nel pagamento della sanzione di € 206,00. L’obbligo della comunicazione ricade solo ed esclusivamente sul proprietario dell’immobile anche se la materiale presentazione della modulistica può essere effettuata anche da parte di un terzo. Non ritengo ci sia bisogno di una delega perché equivale a trasmissione a mezzo posta.

  72. Egr. Sig. Giannetta
    Sono una ragazza straniera,4 anni fa ho preso un appartamento in affitto con regolare contratto e con la eventuale comunicazione di cessione di fabbricato da parte del proprietario. Ho una amica italiana che mi ha chiesto di ospitarla per un periodo di sei mesi, mi ha offerto di auitarmi con le spese cioe un terzo di quello che io pago di affitto. Un anno fa ho ospitato una amica straniera per tre mesi è ho fatto LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA per gli stranieri,dopo i tre mesi questa ragazza ha lasciato il mio appartamento. Ma ora che vorrei ospitare a questa amica italiana, che documento devo fare per la ospitalità? visto che io non posso farla subentrare nel mio contratto perche lei stessa non sa se rimarra a lungo in questa città li servono solo i 6 mesi. allora visto che è una cittadina italiana devo fare una cessione di fabbricato?? ma se io non ho ceduto a uso exclusivo niente perche io ci saro in casa e anche per l’stanza dove lei soggiornera ha in parte le mie pertenenze.Voglio chiarire che l’appartamento è grande e con tutte le comodità. per cortesia si puo aiutarmi le ringrazio moltissimo per la risposta.buona serata!grazie!

  73. Egr. sig. Giannetta,
    la cessione, da parte di un privato cittadino, di un capannone da adibire ad attività commerciale da un terzo è soggetta alla comunicazione di cessione di fabbricato oppure anche in questo caso caso l’obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto di cessione?
    Grazie anticipate per la risposta e cordiali saluti.

  74. Egr.Sig.Giannetta,

    siamo 4 ragazzi in affitto in un appartamento. Man mano che i coinquilini cambiano, per ragioni spesso legate alla vita universitria, la comunicazione di cessione di fabbricato, dobbiamo farla noi attuali coinquilini sul contratto d’affitto? oppure è sempre il proprietario a dover andare alla questura?

  75. Gent.mo Giannetta ,
    dal 01/10/2012 , potrò finalmente avere una casa in locazione con regolare contratto 4 + 4 .
    Il Locatore ha optato per un contratto con cedolare secca , deve sempre denunciare alle Autorità competenti, la cessione di fabbricato?
    Grazie

  76. Gentilissimo Dott. Giannetta,
    proprietaria di un appartamento ho affittato con contratto 4+4 anni, richiedendo 6 mesi di preavviso in caso di disdetta. Se l’inquilino volesse rescindere il contratto dopo pochi giorni dalla stipula, io come locatore, posso richiedere il pagamento dei 6 mesi di disdetta e la cauzione devo restituirla appena l’inquilino lascia l’appartamento o dopo i sei mesi della disdetta? Non so quanto sia riuscita a spiegarmi ma lei è persona attendibilissima e puntuale. La ringrazio e confido in una sua gentile risposta. Roberta Rossi

  77. Considerato che con la registrazione non c’è più l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza che però doveva essere fatta entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile;
    Per la registrazione del contratto di locazione presso l’agenzia delle entrate è ancora in vigore la scadenza dei 30 giorni dalla sottoscrizione?
    Grazie

  78. Considerato che la registrazione assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza che però doveva essere fatta entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile;
    Per la registrazione del contratto di locazione presso l’agenzia delle entrate è ancora in vigore la scadenza dei 30 giorni dalla sottoscrizione?
    Grazie

  79. Egregio dott. Giannetta,
    sono proprietaria di un appartamento (prima casa) che ho affittato con regolare contratto registrato 4+4 e ho la residenza presso l’indirizzo ove si trova l’appartamento in questione.
    Il conduttore ha trasferito la sua residenza senza informarmi cosa devo fare?
    Grazie

    • I conti non tornano in quanto anche se teoricamente possibile (residenza del proprietario e fitto del medesimo immobile a soggetto estraneo) non credo che nella realtà funzioni. Per cui la cosa più semplice è trasferire la residenza del proprietario presso la reale dimora abituale e quindi perdere il requisito della prima casa. Il conduttore naturalmente non doveva informare il proprietario di nulla perché ha semplicemente fatto una cosa che rispecchia la situazione reale.

  80. Gent.mo Dottor Giannetta
    per alcuni mesi ospiterò nel mio appartamento , a titolo gratuito, marito e moglie di nazionalità italiana.Chiedo se è sufficiente la comunicazione alla questura.
    grazie elena

  81. Buongiorno, con l’ultima circolare di Luglio 2012 non mi è chiara una cosa: se si affitta con regolare contratto registrato ad una famiglia di cinesi la cessione di fabbricato va comunque presentata ?
    Grazie anticipatamente della risposta.
    Lorenzo

  82. No la cessione di fabbricato di cui all’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 non va presentata ma va presentata la comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che :
    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
    o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
    nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
    2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo
    per il quale la comunicazione è dovuta.
    2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

  83. Buongiorno,
    sono un privato che affitta un appartamento per uso turistico per brevi periodi (max una settimana) a clienti comunitari ed extracomunitari.
    Nel caso di clienti comunitari mi sembra di capire che non bisogna inviare nè la comunicazione di cessione di fabbricato nè la dichiarazione di ospitalità.
    Nel caso invece di clienti extracomunitari a quali adempimenti devo sottostare? solo invio della comunicazione di cessione di fabbricato o anche comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 d.lgs 286/98?
    ho notato due sue risposte contrastanti su identico quesito (risposta del 11/04/12 al quesito di Alessandro del 06/04/12 dove dice che niente è dovuto e risposta del 01/07/12 al quesito di Francesca del 27/06/12 dove dice che va presentata la comunicazione di ospitalità)
    Grazie
    Massimiliano

    • Il fitto di un appartamento a cittadini comunitari e/o extracomunitari per un periodo inferiore ai 30 giorni non è soggetto alla comunicazione di cessione di fabbricato fatto salvo gli adempimenti fiscali in merito.
      Per i cittadini extracomunitari occorre però procedere alla comunicazione di ospitalità che è cosa diversa dalla comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 7 del DLgs 286/98.
      In merito alle discordante si evidenzia che trattasi di ben tre normative in questione:
      – Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59
      – Art. 109 del TULPS
      – Art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
      Nella risposta del 11/04/12 al quesito di Alessandro del 06/04/12 si fa riferimento all’applicazione delle prime due normative.

  84. Gent.mo dott. Giannetta, per le vendite effettuate tramite locazione finanziaria (leasing), resta l’obbligo della comunicazione di cessione di Fabbricato o anche in questo caso si intende superata con la registrazione del contratto di compravendita stipulato c/o il Notaio alla presenza della Società di leasing (che diventa proprietaria dell’immobile), del cliente (utilizzatore/locatario) e del venditore?
    Grazie mille.
    Saluti

    • Anche in questo caso a mio avviso la registrazione del contratto assorbe l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato in quanto la ratio della norma è quella di avere una banca dati (Agenzia delle Entrate) dove attingere le informazioni per incrociare i dati e combattere l’evasione fiscale.

  85. Buongiorno,
    sono un agente immobiliare vorrei ricapitolare con lei 2 punti su cui ho dei dubbi nonostante la registrazione del contratto di locazione , devo presentare la comunicazione di cessione fabbricato per i contratti ad uso commerciale ?
    E per i contratti di locazione ad uso abitativo con cittadino straniero ?
    Grazie per l’ attenzione cordiali saluti
    Stefania

  86. Devo affittare un appartamento ad una cittadina Ecuatorense con permesso di soggiorno fino al 15 maggio 2014. Ha un lavoro regolare ed è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.Vorrei registrare il contratto di locazione via web con cedolare secca. Il contratto è di 4 anni + 4 anni. Devo presentare la comunicazione di cessione di fabbricato alla questura? E se tra un anno dall’Ecuador viene anche il marito con la clausola del ricongiugimento familiare, che obblighi ho?. Grazie.

  87. Gent.mo Dr. Giannetta,

    innanzitutto grazie per l’utilissimo articolo e commenti.

    Le scrivo per chiederle un chiarimento su alcuni riscontri che abbiamo ricevuto in un Ufficio di Polizia al momento di dover effettuare la Comunicazione di Ospitalità di una persona extracomunitaria che entra in affitto in un appartamento di nostra proprietà (affitto di libero mercato, 4+4).

    1) Sembra che la Comunicazione di Ospitalità non fosse un documento a loro noto.
    2) Mostrando loro PROPRIO QUESTA PAGINA
    internet per spiegare a cosa ci riferivamo, ci hanno risposto che la Legge è vecchia e non avevano certezza che fosse ancora valida. Inoltre sembravano interpretare il DL 286/98 qui descritto, solo come relativo al caso in cui si ospita un extracomunitario in casa propria mentre ci si vive. Insomma, solo presso il proprio domicilio corrente.
    3) ci hanno anche detto che a Luglio è stata depenalizzata la sanzione per queste norme.

    Lei potrebbe illuminarci, gentilmente?
    Permane tutt’oggi la necessità di effettuare la Comunicazione di Ospitalità per cittadini extracomunitari?
    E’vera la notizia della depenalizzazione relativa a questa comunicazione? O è vera solo in merito alla comunicazione di cessione fabbricato con cui potrebbe essere stata fatta confusione?

    Soprattutto, nel caso che il funzionario fosse semplicemente poco informato, come dovrebbe regolarsi il cittadino di fronte a una porta chiusa come questa? Cambiare Ufficio?
    In riferimento a questo, la Comunicazione di Ospitalità e la dichiarazione di cessione fabbricato possono essere effettuate presso qualsiasi Ufficio di Polizia, o deve essere nello stesso Comune e stessa zona del fabbricato?

    Grazie infinite per l’utilissimo supporto.
    Cordialmente
    Stefano

    • Gentilissimo Stefano,
      mi esimo dal commentare la pretestuosa obiezione dell’Ufficio …, ma riporto una breve considerazione personale: “Beato l’ignorante che ignorando il mondo che lo circonda vegeta e si gode la vita in una presunta tranquillità apparente”.
      Innanzitutto è proprio vero la legge è vecchia perché risale al 1998, ha ben 12 anni anche se nel frattempo qualche modifica è stata apportata, ma certo non è colpa mia se da tale epoca è ancora vigente.
      Il DLgs 286/98 all’art. 7 – Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro – testualmente recita :
      1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
      2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

      Si precisa che la depenalizzazione consiste nel trasformare illeciti penali in illeciti amministrativi.

      Premesso quanto sopra credo che leggendo l’articolo 7 del DLgs 286/98 vigente utilizzando il sito internet http://www.normattiva.it è possibile dissipare ogni dubbio posto e precisamente:
       L’art. 7 del DLgs 286/98 è tutt’oggi vigente;
       Si applica sia per l’ospitalità che per il godimento dei beni immobili (fitto);
       La violazione è una sanzione amministrativa da € 160 a € 1.100;
       Non vi è stata alcuna depenalizzazione anche perché la norma era già depenalizzata in quanto prevedeva e prevede sanzioni amministrative;
       La comunicazione va presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza ossia la Questura, il Commissariato o il Sindaco nei Comuni ove non sono presenti i detti uffici di Polizia.
      In bocca al lupo!!!!

  88. egregio signor giannetta,
    ho un villino a schiera nel quale viviamo io e mio marito usufruttuari e mia figlia proprietaria della nuda proprieta.
    nel mese di giugno abbiamo ospitato una ragazza madre che aveva avuto uno sfratto.siccome doveva stare più di un mese, mia figlia e lei sono andate a dichiarare questa ospitalità. al commissariato le hanno fatto compilare il foglio di cessione fabbricato.ed anche il domicilio.
    tornate a casa la stessa mi ha rilasciato un foglio di scrittura privata che dichiarava d’essere ospite lei e la figlia, contribuendo alla metà delle spese d’utenza, fino a quando non trovava un altro alloggio
    le ho dato il seminterrato come alloggio, ma nel giro di poco tempo, è venuto a convivere il suo compagno,padre della bambina,che ha la domiciliazione in abruzzo, e da poco hanno portato anche un cane un rottwaller, insomma piano piano mi stanno prendendo tutta la casa.
    voglio mandarli via,come posso fare? posso almeno mandar via lui e il cane nel frattempo?
    aspetto con ansia la sua risposta

  89. Iniziate con il comunicare alla signora la necessità di rilascio dell’immobile in quanto serve a voi per altre esigenze familiari. Nel caso ciò non avvenga rivolgetevi ad un legale per avviare una pratica di sfratto.

  90. Buongiorno, ho compilato il modulo in questura per cessione di fabbricato in quanto ospito un amica specificandolo nel contratto come ospitalità. In che modo e termini posso recedere dal contratto? La ringrazio.

    • La norma che ha un chiaro fine di sicurezza ed ordine pubblico pone l’obbligo della comunicazione in caso di cessione ma non pone nessun obbligo al termine dell’ospitalità. Se però l’amica ha trasferito in tale immobile anche la residenza provveda a comunicare all’Ufficio Anagrafe la variazione.

  91. salve, ho un appartamento da dare in affitto a degli operai ma il contratto visto che non sono loro a pagarmi l’affitto è intestato al datore di lavoro che ha una società. quindi io avro’ afittato l’appartamento a una società per denunciare la cessione il modello da compilare è diverso da quello che mi hanno dato precedentemente per affittarlo a un a singola persona? e se si si puo scaricar su internet il modulo e poi presentarlo alla polizia gia compilato?

  92. Buonasera,
    ho un piccolo appartamento accanto a casa mia che affitto a settimane a turisti. Il mio commercialista mi aveva detto che possedendo un solo appartamento non avevo l’obbligo di richiedere autorizzazioni al comune, né di fare denuncia alla PS se non per permanenze di più di un mese o di extracomunitari. Ho avuto la visita della Guardia di Finanza che invece mi h fatto verbale e multa di 1.200 euro per non aver richiesto l’autorizzazione e mi ha intimato di dichiarare tutte le presenze, per evitare denuncia penale. Dicono che, siccome pubblicizzo l’appartamento su Internet, diventa un’attività imprenditoriale, ma anche chi affitta per lunghi periodi usa agenzie o siti e non è sottoposto a questi obblighi.
    Ho parlato ancora con commercialisti e tutti sostengono che non non sono una struttura ricettiva ma un privato che deve solo dichiarare quello che guadagna.
    Adesso non so più che devo fare e a chi eventualmente chiedere visto che le opinioni sono del tutto contrastanti.
    Grazie

  93. Naturalmente per potere esprimere un parere su un caso preciso occorre avere delle notizie sul tipo di attività svolta, il modo di pubblicizzarla, la posizione fiscale, ecc.. In merito al verbale nello stesso è chiaramente indicata la norma violata per cui se il commercialista e quindi anche lei ritiene che la Guardia di Finanza ha sanzionato per un fatto non corrispondente alla realtà delle cose ben potrà presentare ricorso all’Autorità competente anch’essa indicata nel verbale.
    Credo che come sempre la verità è nel mezzo ossia il commercialista ha ragione quando dice che non occorre la comunicazione di cessione di fabbricato ma come è inquadrabile la sua attività da un punto di vista fiscale?
    Una cosa è fittare una camere per pochi giorni all’anno una cosa è fittarla sistematicamente. Un privato deve si dichiarare quello che guadagna ma questo privato non deve svolgere senza i dovuti titoli abilitativi un’attività ricettiva se di tale si tratta.

    • Il problema è proprio quello di definire la differenza tra un affitto tra privati ed una attività ricettiva. Esiste una legge regionale della Toscana del 23 marzo 2000, ma evidentemente non è chiara, visto che alcuni comuni chiedono la DIA per l’attività, ed altri non ritengono che sia necessaria.
      In ogni caso, se venissi considerata come gestore di un’attività ricettiva, non dovrei allora dichiarare ogni arrivo come fanno gli alberghi?

  94. Egregio Signor Giannetta,
    inanzitutto Le faccio anch’io i meritati complimenti per le Sue risposte chiare e precise.
    Vengo al dunque: il mio fidanzato, residente nella casa di sua proprietà, sarebbe intenzionato a dare in comodato (non registrato) una stanza ad un amico italiano, per periodo sicuramente superiore ai 2 mesi, finantochè questi non troverà abitazione da comprare.
    Da quanto ho capito, non deve fare la cessione di fabbricato, posto che i due convivrebbero ma non vi sarebbe passaggio dell’uso escusivo dell’immobile in capo all'”ospite”.Però, fintanto che questi non troverà la casa da comprare (che sta già cercando), vorrebbe prendersi la residenza a casa del mio fidanzato.Orbene, 1)la pratica di richiesta residenza è possibile alle condizioni sopra esposte?
    2)La richiesta di residenza obbligherebbe il padrone di casa a fare la denuncia cessione fabbricato?
    3)Per gli obblighi IMU, il comodato di una stanza comporta qualche risvolto?
    Grazie infinite se mi risponderà perchè proprio in Questura non l’hanno saputo aiutare….

    • La pratica di richiesta di residenza è possibile senza la comunicazione di cessione di fabbricato non concretizzandosi l’utilizzo esclusivo dell’immobile. La circostanza potrebbero però far sorgere dei dubbi per cui consiglio di chiedere delucidazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza del posto in modo da evitare spiacevoli disguidi che possono portare ad un verbale di violazione e quindi un contenzioso amministrativo.
      La richiesta di residenza non obbliga il proprietario di casa alla comunicazione di cessione di fabbricato nei casi in cui non vi è l’uso esclusivo ed il soggetto è ospitato nell’abitazione in cui vive. Naturalmente anche in tal caso vale la considerazione di richiesta di delucidazioni a chi è preposto al controllo.
      Ai fini IMU il comodato d’uso gratuito di una stanza non comporta alcun risvolto.
      Leggendo il finale del quesito mi rendo conto che non è possibile avere delucidazioni dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza per cui provi a chiedere al Comune altrimenti presenti la Comunicazione di Cessione di Fabbricato indicando che si tratta di un comodato d’uso gratuito e che il soggetto utilizza l’immobile in maniera non esclusiva. Tale soluzione serve a blindare la sua posizione su interpretazioni della norma che purtroppo in Italia spesso sono fantasiose.

  95. La Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 disciplina il settore del turismo andando ad individuare delle precise attività e sancendo per esse l’avvio tramite DIA.
    A questo punto devo porre una domanda cioè secondo voi la vostra attività come va inquadrata tra quelle elencate nella citata legge e quale differenza esiste tra la vostra attività e quelle elencate nella citata legge? Credo nessuna ossia bisogna necessariamente riconoscersi in una di tale tipologie di attività.
    E’ pacifico che ai sensi dell’art. 109 del TULPS entro 24 ore successive all’arrivo, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
    La cui inottemperanza comporta :
    Illecito – Quale gestore dell’attività ricettiva ometteva di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore l’arrivo delle persone alloggiate
    Norma violata – Art. 109, comma 3, del R.D. 18/6/1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dal D.L. n. 5/2012
    Sanzione penale – Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00 – art. 17, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
    Oblazione – Ammessa ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale
    Autorità competente – Tribunale
    Procedura – Penale

    • Sul verbale c’è scritto:
      casa vacanze non professionale
      e non capisco cosa significhi non professionale se devo adempiere a tutti gli obblighi di una attività ricettiva.

  96. Buongiorno, tempo fa avevo compilato il modulo in questura per cessione di fabbricato in quanto ospito un amica. Ora (entro i prossimi 6 mesi) devo mandarla via in quanto mi sposo. devo fare avere alla mia amica una comunicazione scritta? cosa serve? la persona indicata dice che non se ne andrà. La ringrazio.

  97. Per “non professionale” deve intendersi di un’attività occasionale svolta in via occasionale.
    Ritengo che anche tale tipologia di attività deve adempiere agli obblighiprevisti per le attività ricettive.

  98. Occorre formalizzare all’amica la volontà di non volerla ospitare. Ipotizzo che non vi è stato alcun contratto di fitto o comodato d’uso per cui occorre procedere con l’esecuzione forzata dello sfratto. Consiglio il ricorso all’assistenza di un legale.

  99. lei è l unico che sta firnendo un servizii utilissimo. Complimenti.
    La mia domanda.
    Nel mio comune continuano a chiedere all anagrafe la cessione anke per i rumeni. Ma questi sono stranieri o no? al comune dicono di si. (com. Guidonia m. ).al comune ho portato la normativa che definisce un cittadino romeno comunitario quale non straniero e loro non ne vogliono sapere nulla bloccando le pratiche di richiesta residenza. Come posso denunciare questo abuso? A quale organo?pretura?
    E che significa che le cessioni vanno fatte se in esercizio attivita imprese o professionali?(un costruttore quindi le deve fare comunque?)
    Grazie anticipatamente.

    • Premesso che :
      La Comunicazione di Cessione di fabbricato è disciplinata dall’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” che a seguito delle modifiche apportate dal legislatore l’obbligo della Comunicazione è oggi assorbito dalla registrazione del contratto di fitto e/o vendita dell’immobile. Per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro1.549,00.
      Pertanto tale norma si applica a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari ma il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 sancisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

      La Comunicazione di Ospitalità degli Stranieri (persone extracomunitarie) è disciplinata dall’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che : 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
      2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

      La definizione di straniero è data dall’art. 1 del Decreto Legislativo 286/1998 che testualmente recita: Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

      In merito alle pratiche di iscrizione anagrafica non riesco a capire la motivazione con cui l’ufficio anagrafe blocca le pratiche, blocco che deve essere comunicato all’interessato il quale potrà rivolgersi alla Prefettura competente per territorio per far valere le proprie ragioni. La Prefettura è l’ufficio deputato a ricevere i ricorsi avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica.

      Per quanto concerne la comunicazione di cessione di fabbricato si precisa che il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 sancisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
      Pertanto, in base al D.L. 20 giugno 2012, n. 79, qualsiasi contratto di locazione o di comodato registrato, anche se effettuato nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni, assorbe anche l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno 557/LEG/912.138 del 20/07/2012.

      Ringrazio per i complimenti che fanno sempre piacere ma soprattutto fanno prendere coscienza della propria utilità al servizio della comunità.

      • “Il Ministero conclude sostenendo che, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del Decreto Legge n. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”

        quindi un costruttore se affitta le proprie case costruite invece di venderle esercita attivita d i mpresa e quindi deve fare cessione di fabbricato ?

        grazie

        • La successiva modifica apportata dal DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 sancisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

  100. Il contratto di fitto io volevo farlo ma la persona in questione si rifiuta di firmarlo. io non so che fare e e lei non vuole andare via. Ma il comunicato in questura non ha valore? Non dovrebbe andare via per forza? La ringrazio.

    • Buongiorno,
      in data primo Agosto ho affittato come privato un negozio ad una società individuale registrando il contratto in data 7 Agosto.
      Il giorno 8 Novembre c’è stato un controllo dei vigili urbani presso il negozio e successivamente mi hanno inviato il verbale di accertamento di violazione amministrativa per omissione di presentazione dell’apposita comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità locale di pubblica sicurezza entro le prescritte 48 ore dalla consegna dell’immobile(attività commerciale iniziata in data 31 Luglio 2012 e contratto registrato il 7 Agosto 2012).
      Norma violata art. 12,c.1 decreto legge 59/78, conv. in legge 191/78 con sanzione € 207,81.
      A me risulta che da privato che affitta a società individuale non era necessario presentare tale domanda.
      A lei risulta che devo pagare o che sono nel giusto?
      La ringrazio molto,
      Cordiali Saluti.
      Paolo

      • Ritengo che la sua posizione sia regolare perché il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 sancisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
        Nel caso specifico è vero sì che la comunicazione di cessione non è avvenuta entro le 48 ore ma è altrettanto vero che la norma concede 30 giorni di tempo per ottemperare alla registrazione del contratto che a sua volta assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato.
        Consiglio di formalizzare gli scritti difensivi all’Autorità competente così come indicato nel verbale evidenziando la modifica della normativa.

    • Invii una raccomnadanta con la quel evidenzia le sue esigenze e chiede il rilascio dell’appartamento allo scadere dei tempi assegnati formalizzi una denuncia presso gli organi di polizia e poi proceda con lo sfratto coatto. La Comunicazione fatta in Questura ha valore ma non è possibile se non inpresenza di uno sfratto coatto disposto dal Giudice procedere con la forza.

  101. Buongiorno,

    le vorrei gentilmente chiedere una precisazione riguardo alla cessione di fabbricato. Lavoro per una multinazionale in cui spesso lavorano colleghi provenienti da affiliate estere per periodi medio-lunghi.
    Di norma la società prende in affitto degli appartamenti per conto di queste persone.
    Ora, nei contratto è sempre specificato che l’immobile viene ceduto al dipendente distaccato e tali contratti vengono regolarmente registrati.
    Tenendo conto che possono capitare casi di dipendenti distaccati da paesi sia comunitari sia extracomunitari, saprebbe indicarmi se e quando la cessione di fabbricato è richiesta?
    Grazie mille.

    Cordialmente,
    Elena

    • Nei casi di contratti registrati la Comunicazione di Cessione di fabbricato si sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 non è mai dovuta.
      E’ invece dovuta la Comunicazione di Ospitalità degli Stranieri (persone extracomunitarie) disciplinata dall’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che : 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
      2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

  102. Gentile signor Giannetta
    cercando notizie sulla dichiarazione di cessione dei fabbricati sono rimasta colpita dalla sua preparazione e questo mi spinge a chiederle alcuni chiarimenti.
    Nel lontano 1984 ho ereditato un appartamemento dai miei nonni, che è rimasto in abbandono ma a mia disposizione(quindi mai affittato ) fino a due anni fa quando gli ho dato una sistemata e ho cominciato ad andarci per periodi a volte di pochi giorni a volte di mesi pur essendo residente nello stesso comune in un altro appartamento insieme ad uno dei miei genitori. Quando vado il mio genitore viene sempre a stare con me in quanto è affetto da alzheimer e non può essere lasciato solo (ed è questo il motivo per cui non ho spostato li la mia residenza). Ora mi sono venuti alcuni dubbi: anzitutto a suo tempo nel lontano 1984 qualcuno avrebbe dovuto fare la denunzia di cessione di fabbricato a mio favore e se si chi? Io non ne sapevo nulla e il notaio che mi ha fatto le pratiche se pure era tenuto non saprei se se ne è occupato (per esempio ho scoperto da poco che non aveva fatto la voltura catastale). Che succede se non è mai stata fatta? Ora quando mi sposto dovrei fare qualcosa per me e soprattutto per il mio genitore che ospito: io ritengo di no in quanto trattandosi di un unico nucleo familiare l’appartamento pur se di mia proprietà esclusiva è a disposizione dell’intero nucleo, ma potrei sbagliare.
    Grazie e complimenti

    • Nel caso specifico erano i nonni che nel 1984 dovevano effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato ma ormai credo sia un qualcosa che è meglio lasciar perdere. In merito alla voltura catastale è un consiglio di dare mandato ad un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) per fare le relative volture anche perché con l’IMU potrebbero esserci dei problemi in fase di accertamento.
      Allo stato attuale non deve fare assolutamente niente sia per lei che per suo padre.

  103. Tommaso
    04/12/2012
    Ho presentato oggi comunicazione per cessione fabbricato dato in locazione a cittadino extra-europeo
    ed al comando dei vigili urbani del mio paese mi hanno detto sempre che la normativa ha abolito quest’obbligo e che è assolto dalla registrazione del contratto.
    Preciso che la parte conduttrice è una signora della Repubblica Dominicana già residente in Italia da tanti anni con figli che frequentano le scuole italiane.
    La signora sta lasciando un immobile su Bari e si sta trasferendo a Casamassima.
    Io sono convinto di essere tenuto alla comunicazione e loro(i VV.UU.) continuano ad insistere che non è più necessario.
    Mi sono letto quasi tutte le risposte attinenti al quesito suesposto ed alcune volte leggo che si è tenuti ed alcune altre volte volte no.
    Potrebbe essere così cortese fornirmi risposta precisa.
    La ringrazio sentitamente.

    • Nel caso specifico la registrazione del contratto di locazione assorbe la comunicazione di cessione di fabbricato che quindi non occorre ma bisogna fare la comunicazione di ospitalità dello straniero ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/1998 in quanto tale adempimento non viene assorbito.
      L’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 meglio noto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che :
      1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
      2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
      2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

  104. Gentile signor Giannetta circa 2 anni fa ho affittato una propietà intera ad uso abitativo eseguendo come da legge la cessione di fabbricato, adesso l’attuale locatore intende portari a casa il genitore rimasto vedovo. Debbo fare io la denuncia di cessione fabbricato e a che titolo o deve essere il locatore che a tutti gli effetti dispone della casa?
    La ringrazio anticipatamente del suo tempo dedicato a chi necessita di delucidazioni.

  105. Ho dato in locazione un locale commerciale ad un cittadino del Bangladesh, e provvederò a registrare il contratto.
    Devo effettuare specifiche comunicazioni agli organi di Polizia ?

    • Si necessita effettuare, entro quarantotto ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Comuni Capoluoghi si Provincia : Questore, Comuni sede del Commissariato : Commissario, altri Comuni : Sindaco) la comunicazione ai sensi dell’art 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

  106. Ma quando l’ospite al quale si fa la cessione fabbricato va via, si deve fare un qualche annullamento dello stesso oppure no ? E come si fa l’annullamento ? Grazie.

  107. in data odierna venerdì (14-12-2012)devo scrivere un contratto di locazione per un appartamento dato a un italiano sposato con una extracomunitaria…posso andare a fare la registrazione all’agenzia delle entrate solo lunedì (17-12 2012) devo comunque (anche se il titolare del contratto è un italiano) fare denuncia alla polizia locale entro 48 ore? ( se sì, le 48 ore partono dalla data che mettiamo nel contratto o dalla data in cui registro il contratto?)…e in comune deve andare a deporre il contratto il locatore o il conduttore?

  108. Tutta la problematica relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato è superata con la registrazione del contratto di locazione, naturalmente per la registrazione si hanno a disposizione 30 giorni. Il problema si pone per la comunicazione di ospitalità relativa alla sig.ra extracomunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 286/98. Tale comunicazione va fatta entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del luogo in cui è situato l’immobile.

  109. Gentile Dott. Giannetta le chiedo cortesemente se in fase di accertamento anagrafico l’agente di P.L. deve richiedere la comunicazione di cessione del fabbricato laddove è dovuta?
    Se il cessionario in sede di accertamento anagrafico dichiara che sta provvedendo alla registrazione del contratto di locazione l’agente di P.L. deve verificare la sua registrazione trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la sua registrazione?
    Se ad esempio ad una iscrizione anagrafica di marzo a dicembre ci si accorga che non è stata presentata la comunicazione di cessione del fabbricato si può ancora sanzionare?
    Grazie.

  110. Sto per vendere il mio appartamento, nel quale risiedo da piu’ di quindici anni, ma vi permarro’ ancora (dopo l’atto notarile di vendita) per altri tre mesi pagando una penale al compratore. Devo effettuare la comunicazione di vendita dell’immobile entro 48 ore dal rogito o al termine dei tre mesi di cui sopra ? Grazie Angela.

  111. Gentile Dott. Gianneta le domando se l’agente di P.L.in sede di accertamento anagrafico deve richiedere la comunicazione di cessione di fabbricato laddove è dovuta.
    Se si riscontra che ad un accertamento anagrafico di marzo a dicembre ad esempio non è stata fatta la comunicazione di cessione si può sanzionare?

  112. L’Agente di Polizia Locale in sede di accertamento anagrafico deve effettuare tutte le verifiche che la normativa italiana impone tra cui la verifica della cessione di fabbricato. Nel caso in cui si riscontri la mancata ottemperanza deve procedere con la verbalizzazione.

  113. Assolutamente si, in fase di accertamento anagrafico, l’agente di P.L. deve richiedere la comunicazione di cessione del fabbricato laddove essa è dovuta.
    In caso di tali dichiarazione l’operatore dovrà verificarne la registrazione.
    Il secondo comma dell’art. 14 della Legge 689/81 stabilisce che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.”
    Art. 14 l. 689/81: il termine dei novanta giorni decorre dal momento in cui è compiuta l’attività amministrativa volta a verificare l’esistenza dell’infrazione. (Tribunale PORDENONE 06/01/2011, n. 67).

    La giurisprudenza ha più volte ricordato che in tema di sanzioni amministrative i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione deve procedere alla contestazione si devono ritenere collegati all’esito del procedimento di accertamento. Il giorno della commissione della violazione è la data dalla quale decorre il termine iniziale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/81.
    E in tal senso si è affermato che: “Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di essa, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione”.
    Nel caso di specie ritengo possa considerarsi come data di accertamento la data in cui la polizia locale nel fare le indagini abbia appurato la mancanza della comunicazione di cessione di fabbricato. Si può quindi sanzionare ma motivando bene il perché del lasso di tempo ed evidenziando chiaramente chela data di accertamento ai sensi dell’art.14 è quella del ________________.

  114. Gentile Dott. Giannetta, ho affittatto un appartamento ad un cittadino extracomunitario con regolare contratto di locazione registrato nell’anno 2007.Ho anche fatto all’epoca denuncia di cessione di fabbricato. Ora so che nell’appartamento vivono anche la moglie e un fratello del conduttore.La denuncia di ospitalità di cittadino extracomunitario spetta al conduttore o alla proprietaria ? In alcuni casi non si viene a conoscenza di chi abita nell’appartamento e diventa difficile fare le denunce alla questura.
    nel caso dovessi fare un nuovo contratto con lo stesso conduttore, devo ripetere la denuncia di ospitalità ?
    Grazie per le risposte .

    • La denuncia di ospitalità spetta a colui che ospita appunto lo straniero per cui nel caso specifico non spetta a lei.
      Nel caso di rinnovo del contratto di fitto non deve ripetere la denuncia di ospitalità perché si tratta dello stesso soggetto se però in tale sede vi sono altre persone e il conduttore non ha provveduto alla comunicazione di ospitalità allora è opportuno che lei provveda a comunicare i dati al fine di mettere l’autorità di pubblica sicurezza a conoscenza della presenza delle persone straniere sul territorio.

  115. buona sera,vorrei gentilmente sapere se nel caso di un appartamento dato in locazione nel mese di luglio e registrato a fine settembre, quindi oltre i trenta giorni, la comunicazione all’autorità di P.S. è ugualmente assorbita o se nel caso di accertamento potrei essere sanzionato.grazie

    • In caso di accertamento si è soggetti alla sanzione in quanto non è stata effettuata la comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e non è stato effettuata la registrazione del contratto entro i 30 giorni dalla data di stipula dello stesso.

  116. Salve Sig. Giannetta, mi affido a Lei per risolvere un problema che riguarda mia moglie.
    Abitiamo in una casa aziendale, quindi uso foresteria.
    Adesso per il permesso di soggiorno di mia moglie la questura mi chiede la cessione del fabbricato.
    1 domanda: questa cessione la deve fare il proprietario dell’ app.to o la mia azienda ?
    Quando mi fanno questa cessione, essendo proprietario già di una mia casa, viene considerata una seconda casa ?

  117. Se si parla di permesso di soggiorno allora credo che non sia la comunicazione di cessione di fabbricato ma la comunicazione di ospitalità che deve fare colui che ospita la straniera quindi lei come marito.
    Per la comunicazione di cessione di fabbricato questa va fatta dal proprietario ossia da colui che cede l’utilizzo dell’immobile.
    La prima casa con le relative agevolazioni fiscali è quella presso cui si ha la residenza.

  118. Gentile sig.Giannetta, mi sono letta tutte le 80 pagine di domande e risposte e nonostante tutto devo aggiungerne altre due. Naturalmente la ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.
    1. Ho una società immobiliare che ha affittato un appartamento dal 9/01/2012 ( ante modifiche di giugno) ad un privato ma la registrazione è stata fatta tardivamente ( mediante ravvedimento operoso) per mera dimenticanza. La comunicazione di cessione fabbricato non è stata fatta a suo tempo, ritiene che possa considerarsi assorbita dalla registrazione?
    2. Sempre la società di cui sopra ha affittato nel 2012 un appartamento in una località turistica per un anno ad un privato. Purtroppo tale locazione è iniziata prima di giugno 2012 e la comunicazione non è stata fatta; si considera omessa ?
    Ancora grazie !

  119. Nel primo caso la comunicazione è sicuramente assorbita ma comunque effettuata oltre il termine consentito e quindi soggetta a sanzione.
    Nel secondo caso se il contratto è stato registrato vale quanto già detto altrimenti siamo in presenza di omessa comunicazione.

  120. Gent.le Dott. Giannetta,
    mia zia ottantenne ha affittato un appartamento ad un extracomunitario comunicando la cessione del fabbricato come da norma. Ora questa persona ha ospitato nello stesso appartamento due suoi concittadini e vorrebbe fare la comunicazione di ospitalità. Il problema è che nel contratto di affitto stipulato non è previsto il subaffitto. E’ necessario e sufficiente in questo caso una dichiarazione della Zia di disponibilità a fare ospitare? ed è necessario presentarla in Questura unitamente alla comunicazione di ospitalità?
    La ringrazio anticipatamente

  121. Salve, avrei bisogno di un chiarimento.
    Da qualche giorno la mia compagnia italiana è venuta a vivere nella mia abitazione.Lei è residente nello stesso comune ma adesso vive a casa mia.
    Devo fare la comunicazione di cessione di fabbricato alla Polizia ?
    Grazie.

    • Perfetto per cui se sussite la dimora abituale occorre aggiornare lo schedario anagrafico del Comune con la relazione di convivenza ossia iscrizione di entrambi nella stessa situazione di famiglia

  122. Gent.le Dott. Giannetta,
    per conto terzi ho fatto una raccomandata per la cessione di fabbricato con ritardo (data cessione di fabbricato 1 marzo, data raccomandata 5 marzo, c’era una domenica di mezzo), di immobile ad uso abitativo locato a società per un dipendente della stessa che non è ancora entrato nell’appartamento ma che è già entrato in Europa e che ora è in viaggio. Che devo fare? Rimanere con la spada di Damocle sperando che non arrivi mai la sanzione al proprietario? Denunciare la cosa presso la questura in oggetto? A quanto ammonta la multa? E’ possibile pagare la multa in maniera ridotta e come?
    La ringrazio anticipatamente della risposta.

  123. Gent.mo Dott. Giannetta,

    ho seguito la vostra discussione ma non sono riuscito a trovare una risposta alle mie domande, spero possa aiutarmi:

    Premessa: Sono titolare di un’agenzia immobiliare e mi occupo di locazioni ad uso turistico:

    -Sono obbligato alla comunicazione alla ps per tutti i clienti?

    – Se eventualmente è il proprietario ad accompagnare l’inquilino sono obbligato a effettuare comunicazione? E’ obbligato il proprietario in questo caso?

    La ringrazio anticipatamente della sua disponibilità

    Saluti

    Gian Michele Sanna

    • La comunicazione di cessione di fabbricato, oggi prevista nei soli casi in cui non avviene la registrazione del contratto di fitto o locazione, deve essere fatta da colui che cede l’immobile quindi dal proprietario anche se credi che compito dell’agenzia è quello di assistere il proprietario nell’assolvere a tale adempimento nei casi previsti dalla norma.

  124. La comunicazione di ospitalità, che non vuol dire subaffitto, deve essere presentata dall’extracomunitario che ha preso in fitto l’appartamento di sua zia in quanto è lui che ospita i due concittadini.

  125. Gent.mo Sig. Giannetta, ho scoperto che nell’appar.to da me regolarmente locato a soggetto ormai irreperibile (ho proceduto con uno sfratto per morosità i attesa dell’ufficiale per l’accesso)e cancellato dall’anagrafe per mancata presentazione del censimento, vive una donna sicuramente extracomunitaria che non mi fornisce le generalità. Non posso accedere all’app.to per non rischiare la violazione di domicilio e, chiamati i carabinieri, mi hanno detto che non possono procedere in alcun modo: a chi posso inoltrare denuncia? In questura? Sono soggetta a sanzioni? Grazie anticipatamente.

  126. Ritengo che se la sig.ra extracomunitaria ha occupato abusivamente l’appartamento la stessa sia da denunciare per tale tipo di reato. Se così non è allora andava fatta da parte del proprietario la comunicazione di ospitalità e la registrazione del contratto di fitto.

  127. La ringrazio per la sua cortese risposta. Nel frattempo mi sono presenta in questura per segnalare il problema ma, sentiti i fatti, non mi hanno fatto sporgere alcuna denuncia e mi è stato consigliato di attendere il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario e di risolvere il problema in quella sede, chiedendo il supporto degli agenti per far uscire questa donna in quanto priva di qualsiasi titolo. Di fatto pare che per nessuno sia rilevante che nel mio app.to possa esserci una persona sconosciuta sia a me che alle autorità.A questo punto, mi auguro solo che la data del secondo accesso sia fissata al più presto. Grazie ancora per la sua cortese attenzione.

  128. Gent.mo Dott. Giannetta
    Mi associo innanzitutto agli innumerevoli apprezzamenti relativi alla sua ammirabile professionalità e disponibilità.

    Dalle discussioni precedenti ho avuto modo di comprendere parecchio sui temi Cessione di Fabbricato e dichiarazione di Ospitalità. Avrei ancora alcuni dubbi relativi ad un caso particolare:
    Persona con contratto di affitto regolarmente registrato, intestato a tre differenti persone (una camera da letto ciascuno più aree comuni), che vorrebbe ospitare (non uso esclusivo, ma ospitalità congiunta nella sua camera) uno straniero extracomunitario:
    – Indipendentemente dal fatto che si tratti di un solo giorno o di più di un mese è necessario effettuare sia la Dichiarazione di Ospitalità che la Cessione di Fabbricato, corretto?
    – Su un sito Internet leggevo che in caso di contratti di affitto con più intestari, la Cessione di Fabbricato (e Dichiarazione di Ospitalità?) deve essere fatta da ciascun intestatario del contratto, è corretto? Sulle normative non vedo delucidazioni al riguardo.

    La ringrazio anticipatamente.

  129. Gentile Sig. Giannetta, approfitto della Sua professionalità per esporLe DUE quesiti:
    1) sto per dare in locazione un negozio ad una società, dove uno dei due rappresentanti legali è nato in argentina ed ha la cittadinanza italiana. In questo caso viene riassorbita la dichiarazione di cessione fabbricato se registro il contratto presso l’agenzie delle entrate?
    2)se no, viceversa, e ipotizzando che il contratto è stato sottoscritto ad es.in data 1/4/2013 ma il momento della disponibilità di fatto dell’immobile è successivo, ad es. il 20/4/2013, la comunicazione da inviare entro le 48 ore deve tener conto della data del 1 aprile o del 20 aprile.
    Grazie per la Sua cortese risposta.
    Domenico

  130. Egr.Sig. Giannetta desidererei sapere se a fine comodato d’uso gratuito devo comunicare alla questura il termine di locazione ad uso gratuito.
    Grazie e cordiali saluti

  131. Nel caso di un subentro in un contratto già esistente e la segnalazione al commissariato, è necessario ugualmente la comunicazione di cessione di fabbricato o basta solo la comunicazione all’agenzia dell’entrate?
    Grazie.
    Cordiali saluti

  132. Nel caso di un subentro in un contratto già esistente (quindi precedentemente segnalato al commisariato), è necessario una nuova comunicazione di cessione di fabbricato con il nome del nuovo inquilino o basta solo la comunicazione all’agenzia dell’entrate?
    Grazie.
    Cordiali saluti

  133. Vorrei avere una delucidazione in merito all’affitto di un appartamento tra due privati per un periodo inferiore a 30 giorni, cosa devo fare. Da come ho letto la cessione di fabbricato non deve essere presentata, ma in relazione all’Articolo 109 del TULPS, devo fare la comunicazione di alloggio prevista o in quali casi deve essere compilata.

  134. Vorrei sapere se uno affitta per un periodo inferiore ai trenta giorni per turismo ad un extracomunitario ha l’obbligo della denuncia PS.
    grazie

  135. vorrei sapere: sono un’agenzia viaggi e ho stipulato un contratto locazione di 8 appartamenti il località turistica di proprietà di un privato. abbiamo registrato il contratto in quanto trattasi di locazione di 3 mesi. ora come agenzia viaggi a mia volta affitterò gli appartamenti a turisti, che obblighi ho di comunicazioni.. a parte per gli stranieri che ho letto c’è l’obbligo di comunicaz…. per gli italiani o cittadini comunità europea cosa devo fare le schedine non credo..grazie

  136. Gentile signor Giannetta,
    Mi accingo ad affittare casa mia ad un impiegato civile americano in missione in Italia per quattro anni. Questa persona ha e manterra’ la sua residenza negli stati uniti durante la sua permanenza in Italia. Registrando regolarmente il contratto, ho l’obbligo di presentare anche il modulo di cessione fabbricato? La mia domanda nasce per il fatto che questa persona ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non sta cercando di trasferirsi in Italia a tempo indeterminato.
    La ringrazio in anticipo per la sua risposta.

  137. Salve, acquistando un appartamento a nome di mio figlio noi genitori possiamo mantenere il comodato d’uso senza avere la residenza nell’appartamento usufruendo dell’appartamento nei
    Fine settimana e nei periodi di ferie?

  138. Gentile Giannetta,
    mio figlio ha effettuato un regolare cambio di residenza da roma a bassano romano (VT) presso di me, facendo la pratica presso l’ufficio anagrafico del comune, dopo un mese mi è arrivata una multa di € 206.00 perchè non ho compilato il modulo della cessione fabbricato che avrei dovuto consegnare ai vigili di zona. E’ regolare questa multa? Ho fatto presente che io sono rimasta ad abitare nella stessa casa e che con mio figlio formiamo lo stesso stato di famiglia e io non ho ceduto nulla.
    Grazie

    • La norma dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, per cui nel caso di specie mancando l’uso esclusivo la sanzione non è regolare.

  139. Buonasera,
    avrei un quesito da porle. Sto affittando un appartamento come privato ad una società. La società inserirà all’interno un suo dipendente (come indicato nel contratto di locazione che sottoscriveremo), che abiterà l’appartamento. Durante il periodo di locazione potrebbe anche succedere che il dipendente cambi, rispetto a quello che entra. Io so che come proprietaria non devo presentare la cessione di fabbricato, ma mi domando se la società deve presentarla per il suo dipendente. Grazie mille per il tempo che mi dedicherà. Cordiali saluti

    • Lei deve solo registrare il contratto di fitto alla società la quale a sua volta deve peri periodi superiori ai 30 giorni fare la comunicazione di cessione di fabbricato a favore dei vari dipendenti

  140. Buona sera, stavo leggendo le sue risposte, ma non mi è chiaro ancora il tutto. Io sono italiana e la zia del mio ragazzo mi da alloggio temporale e gratuito x ragioni di studio, anch’io devo fare la cessione di fabbricato?? saluti

    • Se l’uso dell’immobile è esclusivo si altrimenti se vive con la zia quindi non utilizza l’immobile in maniera esclusiva no.

  141. Ma per la risoluzione contrattuale civile abitazione va comunicato il modello di Cessione fabbricato? O devo fare un’altro tipo di comunicazione?

  142. Salve, volevo sottoporle la veridicità di quanto ho capito
    Cedo in locazione un appartamento per 30 gg
    Non sono obbligato a registrare il contratto all’agenzia delle entrate
    Sono obbligato a presentare comunicazione di cessione di fabbricato alla questura
    Giusto?
    Grazie mille

    • Si ma precisando che secondo la normativa italiana sussiste l’obbligo di registrazione del contratto

  143. Salve.
    Circa un anno fa abbiamo dato ospitalità ad una ragazza straniera (cittadina moldava, da 12 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno) e ci siamo immediatamente recati presso il municipio per fare il cambio di residenza.
    Leggo ora che anche per gli stranieri che vengono ospitati per più di un mese presso una abitazione bisogna presentare la comunicazione di cessione fabbricato. Purtroppo non ne ero a conoscenza. Sarò quindi soggetto a sanzione, nonostante io abbia provveduto ad effettuare regolarmente il cambio di residenza? Se sì, a quanto ammonterebbe l’importo?
    Grazie mille

      • Signor Giannetta volevo chiederle un’informazione in merito a tutto ciò che è stato detto e scritto. Per motivi di studio verrò ospitato a Roma da un’amica di famiglia almeno per un paio d’anni. In questo caso occorre che la persona che mi ospita comunichi la mia presenza in casa? Io non sono straniero ma italiano. Come ci si comporta in questo casi?

        Grazie mille per l’attenzione.

  144. In data 02 maggio 2013 ho locato al Sig. CONDREA Nicolae Adrian ed al suo nucleo familiare un appartamento. Il contratto di locazione è stato debitamente registrato c/o l’agenzia delle entrate di Matera, avvalendomi della cedolare secca. Dopo tale adempimento fiscale, credo di aver ottemperato a tutti i miei doveri. Ma così non è, perché in data 09 luglio 2013, mi è pervenuto un verbale di accertamento di violazione all’art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 e succ. mod ed integ dall’art. 8 della legge 30 luglio 2002, nr. 189. Ma tale disposizione non è stata abolita dal Decreto Legge nr. 79/2012. Preciso che detto nucleo familiare è rumeno. Grazie, attendo comunicazioni.

    • In data 02 maggio 2013 ho locato al Sig. CONDREA Nicolae Adrian ed al suo nucleo familiare un appartamento. Il contratto di locazione è stato debitamente registrato c/o l’agenzia delle entrate di Matera, avvalendomi della cedolare secca. Dopo tale adempimento fiscale, credo di aver ottemperato a tutti i miei doveri. Ma così non è, perché in data 09 luglio 2013, mi è pervenuto un verbale di accertamento di violazione all’art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 e succ. mod ed integ dall’art. 8 della legge 30 luglio 2002, nr. 189. Ma tale disposizione non è stata abolita dal Decreto Legge nr. 79/2012. Preciso che detto nucleo familiare è rumeno. Grazie, attendo comunicazioni.

      • In data 18 marzo 2014 la Prefettura di Matera a mezzo del servizio notificazione – atti amministrativi mi ingiungeva l’intimazione della somma complessiva di €. 336,40 per aver omesso di comunicare entro il termine delle 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza i dati riguardanti la cessione dei locali, adibiti ad abitazione. Precedentemente a tale provvedimento e precisamente in data 23 luglio 2013, producevo istanza di annullamento in autotutela al Sindaco del Comune di Irsina. In data 13 agosto 2013 il Sindaco, Vista la documentazione prodotta dal sottoscritto Annullava in via di autotutela il verbale nr. 12/2013 a firma dell’Agente di Polizia Locale di Irsina e con nota del 22 agosto 2013 – Prot. 7166 comunicava all’Ufficio di Polizia Municipale ed al sottoscritto il provvedimento di annullamento. Come mai la Prefettura mi ha notificato l’ingiunzione di pagamento di cui sopra? Cosa devo fare? Gradirei una risposta a tal proposito. Grazie.

  145. Salve, l’immobile in cui ho la residenza è praticamente quasi sempre libero da quando convivo con la mia attuale compagna, per tale ragione avrei deciso di inserirlo in un circuito turistico per locazioni ad uso transitorio (tra 1 e 30 giorni), vorrei sapere a quali adempimenti devo sottostare; comune, provincia e questura mi hanno dato tante versioni differenti, vaghe ed aleatorie. Cosa devo fare per non trovarmi in difetto?
    grazie

  146. Egregio Dott. Giannetta,

    dovrei richiedere un certificato di idoneità alloggiativa in comune. La mia ragazza, proprietaria dell’abitazione in cui abito, mi fa stare a titolo gratuito e ha già provveduto a fare la comunicazione di cessione di fabbricato alle autorità di PS. Quale documento devo presentare al comune che comprovi la mia permanenza in quella abitazione a titolo gratuito. Un modulo di dichiarazione di ospitalità (diverso dalla comunicazione di cessione di fabbricato)? Un contratto di comodato d’uso gratuito? Nell’ultimo caso, questo contratto è necessario che sia registrato?

    Ringraziandola anticipatamente per la cortese disponibilità porgo cordiali saluti.

  147. buongiorno,
    mio padre ha affitatto per diversi anni un appartamento a cittadini ucraini.
    3 giorni fa sono andati via definitivamente e volevo sapere se:
    -dobbiamo comunicare alla PS il fatto che non sono più affittuari e quindi in possesso dell’appartamento?
    -quanti gironi di tempo abbiamo?
    -esiste un modulo particolare?
    -si può fare via fax?

    grazie mille della sua gentile risposta.
    Gianpiero

  148. Salve,
    la proprietaria che intende cedere la casa in locazione per uso abitativo a me e ad altri cittadini comunitari mi ha riferito che, in base a questa nuova normativa, è necessario che tutti gli inquilini siano intestatari del contratto. Invece, secondo l’agenzia dell’entrate, l’intestatario può anche essere solo uno degli inquilini ma la proprietaria deve dichiarare tutti gli inquilini in questura.
    Può chiarirmi quale procedura seguire per gli inquilini comunitari non intestatari del contratto?

  149. Ho affittato un appartamento con contratto quattro più quattro a cittadini italiani. L’opzione per la cedolare secca viene esplicitata nel contratto. La registrazione è stata fatta per via telematica dalla mia commercialista, la quale sostiene però che la comunicazione alla Questura entro 48 ore è meglio farla ancora perchè le nuove disposizioni non sono state ancora ben recepite e anche perchè se l’Agenzia delle Entrate per errore non provvedesse al trasferimento dei dati all’Interno la responsabilità sarebbe mia.
    Cosa devo fare?
    Grazie

  150. Salve signor Giannetta
    Innanzitutto complimenti per il blog che e’ utilissimo e veramente professionale.
    Sono proprietario di un piccolo appartamento (attualmente adibito ad uso abitativo) e vorrei cederlo in comodato gratuito ad un caro amico il quale ha la partita iva e ne fara’ uso come sede legale della propria attivita’ (ufficio). Volevo sapere se in questo caso, per non incorrere in sanzioni, fosse possibile il solo accordo verbale, con la sola comunicazione alle autorita’ di PS, senza registrazione. Immagino (e spero) inoltre che non sia necessario procedere al subentro delle utenze anche se tali costi verranno interamente sostenuti dal nuovo occupante.
    La ringrazio con i miei piu’ cordiali saluti

  151. Buongiorno,
    ho provveduto, come previsto, alla denuncia di cessione fabbricato per un’ immobile dato in locazione a cittadini
    extracomunitari con regolare permesso di soggiorno..
    Sul modulo ho fornito i dati dei due conduttori già registrati nel contratto di locazione.
    Ora vorrei chiedere: nel condominio mi è stato segnalato da vicini di casa la possibile presenza di più persone eventualmente presenti nell ‘immobile( ovviamente loro si tutelano per il discorso delle spese condominiali e in particolare dell ‘acqua). Ora la mia domanda è questa:
    a parte il fatto che non saprei proprio come accertare il fatto che siano più persone, oltre quanto stabilito in fase contrattuale.. Se mi venissero aumentate le spese condominiali dall’ amministratore , ad esempio per 5/6 persone, io dovrei fare un ‘altra denuncia di cessione del fabbricato per le eventuali altre persone( ignote) presenti nell ‘ immobile ?? Rischio qualcosa io come proprietario ? grazie molte

  152. SONO COORDINATORE DI VIGILANZA PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE DI PERUGIA, IL MIO QUESITO è “CITTADINO ITALIANO CONVIVENTE AD USO GRATUITO LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO DEVE ESSERE FATTA E SE Sì IN CASO DI INOTTEMPERANZA LA SANZIONE VA CONTESTATA.
    GRAZIE.

  153. buongiorno,
    necessito di un chiarimento: mia figlia per motivi di lavoro, risiede oggi in altra città diversa dalla sua abituale residenza. Viene attualmente ospitata in casa della cugina, la quale vi abita con i propri 2 figli minori. Mia figlia , anche per problemi di spazio, divide la camera con una dei due figli.
    Mi chiedo se vi sia l’obbligo di comunicare alla PS la Cessione di Fabbricato come da DL 59/1978 art. 12, considerato che tale norma prescrive: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare….” . Lascia, infatti, perplessi quell’ uso dei termini “fabbricato” – “parte di esso” – “ad uso Esclusivo”, che non mi pare si possano estendere alla situazione che ora vive mia figlia.
    Grazie per una sua cortese risposta.

  154. buongiorno, io sono uno di lavoro straniero in roma. prima di un anno ho affittato una casa rignano flaminio, roma. abbiamo registrato il nostro contratto di casa e ho un residence anche.
    in questo mese la mia uno degli amici è venuto a stare con noi solo per due mesi. prima di 48 ore sono andato a comunicare con un modulo nel nostro locale Polizia.
    ma uno dei funzionario ha respinto la mia richiesta. ha detto deve venire con il proprietario della casa.
    il mio proprietario di casa è stare lontano da Roma e lei è 88yrs vecchio. mi ha detto che pronunciò il suo livello, ha anche detto dopo caontract per l’affitto posso chiedere a questo.
    prego gentilmente mi chiede che cosa potevo fare?

    sto aspettando per la risposta.
    grazie mille
    Shamini

  155. Buongiorno,
    vorrei avere un Suo parere sulla seguente situazione.

    Sono residente in un piccolo paese nella provincial di Roma da sempre ed ho fatto sempre parte del nucleo familiare dei miei genitori pur essendo domiciliata altrove ed avendo 47 anni. Finora non ho mai avuto necessità di separarmi dal nucleo dei miei genitori, entrambi pensionati ed ultrasessantacinquenni. Mio padre è proprietario dello stabile dove ha sempre abitato la mia famiglia. Oltre all’appartamento in cui risulta fissata la nostra residenza(1° piano) ci sono altri 2 appartamenti nei piani superiori (2° e 3° piano).
    Nel mese di gennaio 2014, in vista della nascita di mio figlio e di un trasferimento seppur temporaneo con il mio compagno ed il neonato, ho ritenuto opportuno andare ad occupare l’appartamento vuoto del 2° piano ed uscire dal nucleo familiare dei miei genitori facendo nucleo da sola a cui si aggiungerà il bambino, sottolineo che mio padre non pretende il pagamento dell’affitto . Il mio compagno, per motivi di lavoro, ha la residenza altrove (coincidente con il nostro domicilio). Prima di fare domanda di cambiamento di residenza (N.B. passaggio dal 1° al 2° piano)ho consultato il sito del nostro comune di residenza e contattato gli uffici comunali per avere istruzioni riguardo la procedura da seguire ed I documenti e i moduli da riempire, . Nel mese di gennaio/febbraio ho quindi fatto richiesta di cambiamento di residenza e di intestazione delle utenze (precedentemente intestate a mio padre ed a mio fratello che occupava l’appartamento al 2° piano con la sua famiglia, quindi con nucleo familiare diverso da quello dei miei genitori). Sembrava fosse tutto in regola, visto che avevo eseguito le istruzioni che mi erano state date telefonicamente dall’impiegato dell’ufficio anagrafe del comune di Moricone. Invece il giorno 24 marzo viene notificato a mia madre il verbale di violazione. Sottolineo che nessuno in casa era a conoscenza del fatto che mio padre avesse dovuto comunicare all’autorità di P.S. la cessione dell’appartamento a me come occupante. E’ vero che la legge non ammette ignoranza ma gli uffici non sono tenuti a dare informazioni corrette e dettagliate ai cittadini?
    I miei quesiti ora sono:
    1- è possibile evitare di pagare la multa?
    2- come mi debbo comportare? pagare la multa ed accettare la situazione con rassegnazione?
    3- adesso I vigili avrebbero il diritto e la facoltà di andare indietro nel tempo e constatare che anche quando l’appartamento venne occupato da mio fratello e dal suo nucleo familiare (dal 2001 al 2009-2010 circa) mio padre non comunicò all’autorità di P.S. la cessione dell’appartamento a mio fratello e quindi potrebbero pretendere il pagamento di una multa anche per quella situazione?
    Tengo a precisare che i due appartamenti al 2° e 3° piano dello stabile di proprietà di mio padre risultano 2a e 3a casa per lui e vi ha sempre pagato le relative tasse.
    Grazie

  156. Buon giorno, ho effettuato un contratto di locazione commerciale su immobile commerciale (a società italiana )da persona Italiana ( locatore). Ho effettuato per scrupolo la cessione di fabbricata con un giorno di ritardo dalle 48 ore previste ( tra l’altro la consegna dell’immobile è stata veramente in quel giorno..) e mi sono visto arrivare una sanzione di più di €. 200,00…
    Posso fare ricorso chiedendo l’annullamento della sanzione vista la corretta registrazione all’agenzia delle entrate???
    La polizia locale può annullarmi la sanzione oppure può appellarsi ad evenutuali mancanze obbligandomi a pagare la sanzione??
    Grazie

  157. Buongiorno! Volevo una informazione…mi è arrivato dopo 6 anni da parte della ag. delle entrate… degli anni dove dicono che io non ho versato delle imposte su un affitto.
    IO avevo un contratto di affitto di 4 anni , ma il affittuario ha disdetto dopo 8 mesi e io ho acconsentito… anche perchè avevo un compratore. Il tutto registrato con la tassa di registro ma il fatto e che loro sicuramente NON gli e arrivata la disdetta e cosi pensano che io abbia evasi l’irpef per 4 anni sull’affitto. Ora dico avendo a disposizione l’atto notarile che testimonia che ho venduto dopo 7 mesi e nello stesso atto dice che casa sarà libera a fine anno con dichiarazione del affittuatario… PENSO CHE BASTI PER FAR vedere che io non avevo entrate visto che è stata venduta come dice l’atto e la dichiarazione di chi c’era dentro? GRAZIE MILLE!!

  158. DOPO UNA CESSIONE D’AZIENDA, L’AFFITTUARIO è TEBNUTO AD INFORMARE IL PROPRIETARIO ENTRO 48 ORE GIUSTO?
    IL PROPRIETARIO DEVE FARE LA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO PS DOPO 48 ORE DALL’ATTO DI CESSIONE O DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DELL’AFFITTUARIO?
    GRAZIE MILLE

  159. Gent.mo Dott. Giannetta,

    Le scrivo per un chiarimento in merito alla procedura per la sottoscrizione di un contratto di locazione quando il locatore è una persona extracomunitario. Nello specifico, mi riferisco alla mia fidanzata, che ha attivato la procedura di iscrizione ad un corso di laurea universitario e che alla fine di agosto farà ingresso in Italia con un visto di studio. Vorrei chiederLe se, per sottoscrivere un contratto di locazione, potrà essere sufficiente la ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di soggiorno che la ragazza dovrà richiedere entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia o se dovrà per forza essere già in possesso del permesso di soggiorno (che solitamente richiede parecchio tempo prima dell’effettivo rilascio da parte della Questura).
    La ringrazio per la disponibilità

  160. gentile dott. Giannetta io affitto da tempo la casa dove risiedo a stranieri per i mesi estivi. tutti affitti brevi di una settimana o due, faccio denuncia telematica in questura dei dati degli ospiti e mi avvalgo della locazioni turistica, in genere solamente in estate. Se ricevo dei soldi li denuncio nella dichiarazione dei redditi. E ‘ giusto così o devo ottemperare a qualche altra regola. grazie per la sua gentilezza. Chiaramente nel frattempo abito in altra casa di proprietà considerata domicilio fiscale. Grazie e la ringrazio per la sua risposta. Saluti e complimenti per le sue risposte
    M.Pia

    • Gent. Dr.Giannetta,
      Vorrei saere se affittando per meno di un mese un appartamento a una famiglia di persone appartenenti alla comunità europea serve fare la cessione di fabbricato. Non si deve fare niente? Ho capito bene, oppure qualche cosa è cambiata? Grazie per la risposta.

  161. Gent.mo Dr. Giannetta,
    Ho affittato dal 1° agosto 2014, con regolare contratto anni 3+2, un appartamento ad una cittadina italiana, nel contratto figura solo lei ma in agenzia è venuta con un ragazzo cinese che ha detto essere il marito.
    Mi può dire, per favore, SE e CHI deve comunicare alle autorità competenti la presenza del marito extracomunitario.
    La ringrazio e saluto.
    Anna Carnevali

  162. Gent.mo Dr. Giannetta,
    volevo capire se affittando un immobile con contratto a cedolare secca a persona italiana sposata con persona extracomunitaria, vi è l’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
    La ringrazio Giacomo

  163. Gentile Dott Giannetta, sto affittando un appartamento a”camere”, ossia porzione di fabbricato, con contratto con canone concordato a cedolare secca, a studenti stranieri. Vorrei aver chiarezza sulla necessità o meno della comunicazione di cessione di fabbricato alla Polizia, poiché l’agenzia immobiliare che si occupa di tali affitti mi dice che non serve.
    Grazie per la sua cortese disponibilità.

  164. Gent.mo Dr. Giannetta,
    Ho letto l’intera corrispondenza di questo suo forum per trovare l’argomento che fa al caso della mia domanda, questo per non gravare ulteriormente sul suo eccezionale impegno ,ma niente ed allora sono infine costretto a rivolgermi anche io alla sua competenza e gentilezza.”Quando cessa l’effetto della cessione del fabbricato?” Se il compagno di università e coinquilino che ho in casa se ne va tornando in casa dei suoi genitori nella sua città, questa uscita deve essere comunicata nella stessa maniera che ho fatto per la sua entrata? O decade automaticamente ?
    La ringrazio

  165. Mi hanno fatto una multa per aver inviato per pec (con data certa) una cessione dove avevo messo la data in fondo e avevo dimenticato quella sopra… certo violazione grave, ma se l’avessi consegnata a mano non me l’avrebbero presa perché l’addetto me lo faceva notare… ora avendo seguito un loro consiglio ossia di accelerare le pratiche per pec e avendo commesso una leggerezza subisco un’evidente disparità di trattamento rispetto a chi le consegna… e questo non è giusto! Perché avendo la pec una data certa e la sottoscrizione idem l’inizio era desumibile (al max 48 ore prima) NON POTEVANO CHIAMARMI INVECE DI FARMI UNA MULTA DOPO TRE MESI?
    a me sembra folle e soprattutto ingiusto… da domani le porterò a mano e pazienza se non sveltisco LE LORO PROCEDURE… il prezzo da pagare è troppo alto!
    !03 euro

  166. Gent.mo dott. Giannetta
    io vorrei ospitare gratuitamente per il tempo che le servirà per trovarsi un lavoro un’amica extracomunitaria le chiedo quali sono gli obblighi e gli oneri che dovrò sostenere; ma vorrei anche sapere nel momento che io deciderò che non posso più sostenere questa ospitalità nel caso dovesse protrarsi per lungo tempo, quali sono i miei obblighi nei confronti di questa persona.
    La ringrazio anticipatamente della sua cortese risposta.

  167. Buongiorno Dr. Giannetta,
    proprio sul tema ho una domanda da farLe: c’è una persona che dovrebbe trasferirsi da me, semplicemente per una condivisione delle spese (benzina della macchina per andare e tornare dal lavoro e parte della spesa alimentare). Era una persona che viveva in affitto, a cui hanno ridotto lo stipendio, lo hanno ridotto anche a me, così abbiamo deciso di provare questa “convivenza” per ammortizzare le spese. Io pago mutuo, utenze ecc… e non percepisco un affitto proprio perchè non è quello lo scopo, questa persona semplicemente di tasca sua paga la benzina per la macchina e ogni mese faremo a metà della spesa alimentare.
    Questa persona dovrebbe trasferire la residenza da me, più che altro per una questione di corrispondenza e anche per il medico di famiglia.
    Siamo andate ad informarci al comune e praticamente o dobbiamo dichiarare che esiste un vincolo affettivo o di parentela (amicizia non credo possa andar bene, e non siamo parenti) oppure devo fare un contratto di affitto.
    Io in questa storia non ci guadagno e non mi arricchisco, ci stiamo semplicemente aiutando, altrimenti quella persona si sarebbe ritrovata in mezzo a una strada.
    Dichiarare che esiste un vincolo affettivo sarebbe dichiarare il falso e oltretutto farebbe anche parte del mio stato di famiglia; fare un contratto di affitto per cosa? Vive apposta da me perchè non le chiedo un affitto.
    Può cortesemente indicarmi cosa fare e quali documenti deve presentare questa mia amica al Comune per richiedere questo cambio di residenza?
    Grazie mille per l’attenzione che potrà dedicare alla questione.
    Cordiali saluti.

  168. Buonasera,
    Per la terza volta a mia moglie ( Cittadina comunitaria Polacca ) e’stato NEGATA la registrazione della residenza c/o il comune di Carugate (MI) per mancanza della dichiarazione di cessione di fabbricato. Il contratto e’stato registrato come da legge, tutte le imposte pagate eppure nonostante questo in comune vogliono questo documento che io non posso produrre in quanto assorbito dal 2012 dalla registrazione del contratto in cui risulta il suo nominativo. Vorrei fare qualcosa perche’senza residenza non puo essere iscritta alla ASL e pur pagando tutti i contributi inail non puo utilizzare i servizi che le spettano. Vorrei sapere a chi santo votarmi per avere un servizio e se ci sono i termini per una denuncia per omissione di pubblico servizio. Io sono residente estero e ogni volta mi vedo costratto a tornare in italia per combattere con una amministrazione che non conosce le sue leggi.

  169. Spero di avere anche io una risposta certa. Il mio quesito è: ospitare nella propria dimora per 15 giorni un cittadina comunitario ( tedesco, inglese ecc….) é obbligatorio fare la denuncia al PS? Grazie.

  170. buongiorno,

    le comunicazioni di cessione di fabbricato debbono avvenire entro 48 ore, ma se le 48 scadono il sabato il termine slitta al lunedi’?grazie

  171. Salve,
    abbiamo ricevuto oggi una sanzione di 320 Euro per aver presentato oltre il termine previsto la comunicazione di ospitalità di un cittadino extracomunitario (inizio ospitalità 01.08.2015 – presentazione della comunicazione in data 05.08.2015). A parte l’entità della sanzione, che mi sembra spropositata rispetto al ritardo, mi sembra di capire che la registrazione del contratto di locazione assorba anche questo obbligo. La richiesta di registrazione del contratto è stata fatta il 31/7/2015 (da ricevuta dell’agenzia delle entrate). Domande: 1) la registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comunicazione?; 2) se sì la sanzione può essere contestata e con quali modalità? Grazie Andrea

  172. Buona sera, volevo sapere se una persona comunica che ha ceduto la proprietà o il godimento del bene immobile a un straniero il 02/09/2006, può mandare via lo straniero dopo nove anni? La comunicazione è stata fatta solo al comune e carabinieri. Grazie

  173. Salve sto cedendo in comodato d’uso un immobile di mia proprietà a dei miei parenti che si stanno trasferendo per motivi lavorativi.
    La mia domanda e’ se decidono di portare nel mio immobile anche la residenza anagrafica, vale la cessione di fabbricato presentata alla locale polizia, come “prova” tra i documenti da portare all’ufficio anagrafe del comune per fare la richiesta di residenza? Grazie mille.

  174. ho fatto un contratto ad un ragazzo di origini Marocchine il quale ha una ragazza di origini Cinesi che non e menzionata nel contratto, ma ha una copia di chiavi dell’appartamento,devo fare la cessione di fabbricato anche a lei? perché nel modulo , quando devo scrivere il motivo della cessione non è per affitto perché lei non risulta nel contratto.
    grazie.

  175. Salve,

    l’interpretazione secondo cui la registrazione di un contratto (transitorio nel mio caso) assolve agli obblighi di comunicazione di pubblica sicurezza, è da ritenersi valida ancora ad oggi al 2017?

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