La nuova procedura sperimentale per il controllo fiscale dei componenti della filiera del trasporto nel caso di violazioni alla sicurezza stradale

9 Febbraio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La nuova procedura porterà entro aprile 2012 al controllo di quei componenti delle filiere logistiche che – dall’esame della documentazione conseguente all’accertamento di violazioni alle normative sul trasporto o al Codice della Strada, da parte degli autisti di veicoli commerciali – presenteranno i più alti “profili di rischio”.

 

La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/9707/11/108/13/8 del 13/12/2011, emanata d’intesa con il Comando generale della Guardia di Finanza, ha lo scopo di sperimentare una nuova procedura per rendere più incisiva e mirata l’attività di controllo al fine di migliorare i livelli di sicurezza stradale.

 

Scopo finale della disposizione,  è che il controllo, oltre a portare alla emanazione delle specifiche sanzioni previste a fronte di determinate violazioni, sia seguito da un’ulteriore specifica attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto.

La segnalazione alla Guardia di Finanza, scatterà, peraltro, solo qualora possa sussistere il c.d. “fattore di rischio” di violazione alla normativa fiscale.

 

Tale fattore di rischio è legato al verificarsi di alcune particolari irregolarità:

 

1) Violazioni alla legge 6 giugno 1974,  n. 298

• Art. 26: Esercizio abusivo della professione di autotrasportatore e commissione del trasporto ad autotrasportatore abusivo;

• art. 46: Trasporto internazionale abusivo di cose in conto terzi e/o violazioni delle prescrizioni;

• art. 46-bis: Attività di cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.

 

2) Violazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con riferimento alla documentazione del trasporto (artt. 7 e 7bis)

• Mancanza della scheda di trasporto (o di copia del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta) o di un documento equipollente;

• alterazione e/o erronea compilazione della scheda di trasporto;

• mancanza delle istruzioni scritte a bordo del veicolo nel caso di superamento dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 e della mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 del C.d.S.

 

3) Violazioni al Codice della Strada

• Art. 61: superamento della sagoma limite;

• art. 62: superamento della massa limite;

• art. 164: inidonea sistemazione del carico sui veicolo;

• art. 167: sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi.

 

Nel corso dell’attività di controllo su strada, qualora, quindi, sia accertata una qualsiasi violazione riconducibile alle suddette irregolarità, il personale che sta effettuando l’accertamento dovrà compilare una scheda integrativa alla lista di controllo in materia di autotrasporto, avendo cura di annotare – su entrambi i documenti – sia gli estremi del codice fiscale dei soggetti, diversi dal conducente, responsabili delle violazioni, (perché parte della filiera del trasporto), sia – laddove ricavabile dalla documentazione esibita dal conducente – la tipologia ed il valore della merce.

 

La raccolta e la trasmissione delle schede al Servizio di Polizia stradale del Ministero dell’Interno, viene effettuata a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2012, al fine di consentire di selezionare i soggetti da sottoporre a verifica, scegliendoli tra quelli che, dalla documentazione raccolta,  presentano i più alti profili di rischio.