La responsabilità erariale del privato che omette la notifica dei verbali.
L’approfondimento a cura di S. Bedessi

15 Febbraio 2012
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Il rapporto tra amministrazioni comunali e ditte private che, oltre alle strumentazioni necessarie per il rilevamento delle infrazioni alle norme del codice della strada, forniscono, in tutto o in parte, i servizi conseguenti necessari per il sanzionamento del trasgressore, è stato spesso sotto i riflettori della cronaca in questi ultimi anni. Facendo emergere casi che molto clamore hanno suscitato nell’opinione pubblica e molto discredito hanno gettato sull’operato di alcune polizie municipali, soprattutto per le conseguenze, in alcuni casi vessatorie, verificatesi nei confronti degli automobilisti.

E’ fuor di dubbio che la questione presenta risvolti assai delicati e può suscitare più di una perplessità, vista la più o meno estesa intromissione del privato, che naturalmente persegue fini di lucro, nell’esercizio della potestà sanzionatoria che compete all’ente pubblico.

Il caso al quale facciamo riferimento, invece, rappresenta, tra le possibili varianti di tale rapporto, un aspetto in astratto più difficilmente ipotizzabile (1). Si tratta della responsabilità amministrativa affermata dalla Corte dei conti nei confronti della società affidataria della rilevazione del superamento dei limiti di velocità. Questa, dopo aver locato ad un comune le apparecchiature necessarie ed aver concretamente rilevato un certo numero di infrazioni, rimane successivamente inerte, venendo meno ai suoi obblighi e provocando un mancato introito, e quindi un danno, per le casse comunali. Questo atteggiamento assolutamente negligente ha comportato la pronuncia della condanna al risarcimento del danno nei confronti del comune.

In concreto, la questione emergeva dal mancato sanzionamento dei soggetti che avevano omesso di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell’infrazione. Il caso è quello previsto, al fine della detrazione dei punti sulla patente, dall’articolo 126-bis, comma 2, del codice, fattispecie che si concreta in una serie di attività, peraltro dettagliatamente previste dal capitolato di appalto. Si trattava di 100 verbali relativi all’anno 2005, per i quali la società che aveva ricevuto l’incarico da parte del Comune di Poggio Picenze, aveva omesso di incassare 250,00 euro ciascuno.

Tale comportamento era stato correttamente segnalato all’amministrazione dal responsabile del servizio di polizia municipale. Questi, oltre a rilevare che la ditta non aveva concluso, nonostante numerosi solleciti, i procedimenti considerati senza fornire alcuna spiegazione, aveva evidenziato che, attraverso il blocco del suo accesso informatico, era stato impedito a lui stesso di procedere in materia.

Secondo la posizione della Procura regionale, la società in questione aveva esercitato, dietro il pagamento della retribuzione, un’atipica attività amministrativa di carattere autoritativo, vale a dire la repressione delle violazioni al codice della strada, dalla quale derivava la sua sottoposizione alla giurisdizione contabile. La richiesta di condanna conseguiva, in particolare, dal fatto che il diritto di credito del comune nei confronti dei contravventori non era stato esercitato a causa della colpa grave della medesima…

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