Cartomanti, negromanti, astrologhi e curatori

2 Marzo 2012
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Prima di entrare nel concreto della sentenza del TAR Sicilia – Palermo sezione I, sentenza 02.11.2011 n. 1944 vediamo chi sono questi soggetti.

 

Negromante è colui che cerca di evocare degli “spiriti operativi” o “spiriti della divinazione” per varie ragioni, dalla protezione spirituale alla saggezza.

 

Astrologo è colui che segue un complesso di credenze e tradizioni che ritiene che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscano sugli eventi umani collettivi e individuali. Chi pratica l’astrologia è chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo.

 

Cartomante è chi pratica un metodo di divinazione effettuato tramite la consultazione di un mazzo di carte che possono essere tarocchi, carte italiane (da briscola), carte cosiddette francesi (da poker), o speciali carte illustrate dette Sibille.

 

L’elenco potrebbe continuare con i curatori, col primo Teurgo della Chiesa dei Viventi, Dispensatori di Verità Archetipa ed altri soggetti, ma non è questa la sede per fare un trattato dell’occulto e della credulità popolare.

 

Ciarlatano o imbonitore è una persona che esercita pratiche da guaritore, o si approfitta in modo simile della buona fede delle persone, allo scopo di ottenere soldi o altri vantaggi grazie a false pretese. Il mestiere di ciarlatano è vietato dall’unico comma rimasto in vigore (il terzo) del TULPS (R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.), che prevede una sanzione amministrativa in quanto depenalizzata dagli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689. E qui arriva la sentenza prima menzionata.

 

 

Che il TULPS vieti il mestiere di ciarlatano è fuori discussione, ma quando un soggetto può essere definito ciarlatano? Per il solo fatto di esercitare una delle attività sopra descritte oppure quando, esercitandole abusa della credulità popolare traendone un ingiusto profitto e sottoponendo il “credulone” ad una sudditanza psicologica?

 

I fatti narrati nella sentenza traggono origine dal “…(omissis)…provvedimento del 15 aprile 1996, con il quale il Questore di Palermo ha ordinato alla ricorrente la immediata cessazione dell’attività abusiva di cartomanzia, scienze occulte e grande  esorcista  sia  nel  suo  studio  che  in  altri  luoghi,  con  espresso  divieto  anche  di  esercizio,  di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa e il mezzo televisivo e radiofonico… considerato che  detta  attività  costituisce  esercizio del mestiere di ciarlatano ai sensi dell’art. 231 del regolamento di esecuzione del TULPS…(omissis)…”

 

Il TAR, con la pronuncia del 2 novembre 2011, ci dice che “sono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti. Secondo il primo, l’attività di cartomante (come le altre di chiromante, veggente, occultista contemplate dall’art. 121 t.u.l.p.s. e dall’art. 231 reg. p.s.) è sanzionata solo quando, a seguito di un’approfondita analisi della fattispecie concreta, costituisce manifestazione di vera e propria ciarlataneria e tale è ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità od a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio. Secondo altro orientamento, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante perché comporta – secondo l’id plerumque accidit, ragionevolmente valutato dall’art. 231 reg. p.s. – il rischio dell’approfittamento dell’altrui credulità (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e personale), anche se non sono in concreto commessi reati.”

 

Consapevole di questi due diversi orientamenti, il TAR Sicilia condivide il “primo orientamento, in quanto, essendo indubbio (dalla stessa formulazione) che l’elencazione di cui alla norma succitata non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente esemplificativa, deve ritenersi necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività concretizza un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza. Tale analisi deve tenere conto del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento, in cui è stata introdotta quella normativa, di cui è, peraltro, espressione la stessa giurisprudenza, che è giunta a ritenere ammissibili le attività di cui di discute in quanto fonte di reddito e quindi soggette al prelievo fiscale al pari di qualsiasi attività professionale.”

 

 

In pratica, per poter sanzionare l’esercizio abusivo del mestiere di ciarlatano è necessario valutare in  concreto,  attraverso  apposita  istruttoria e  conseguente  sufficiente motivazione,  l’oggettiva  idoneità dell’attività svolta valutandone la propensione all’inganno nei confronti del destinatario del “servizio”.