Circolazione prima della notifica dell’ordinanza di sospensione – importante sentenza che conferma la linea interpretativa dell’autore – si applica l’articolo 218 del CdS e non l’articolo 216. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

15 Marzo 2012
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La circolazione nel periodo in cui è sospesa la patente viene sanzionata ai sensi dell’articolo 218, comma 6,  del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente alle sanzioni accessorie del fermo amministrativo del veicolo secondo l’articolo 214 del codice della strada e della revoca della patente. In caso di reiterazione si applica la confisca del veicolo in luogo del fermo amministrativo. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, per cui si provvederà all’invio del verbale al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 10 giorni dalla contestazione o notifica, per la successiva emissione dell’ordinanza ingiunzione. Essendo prevista la revoca della patente, si procederà per questa ai sensi dell’articolo 219 del codice della strada, tenendo conto che molto probabilmente il documento sarà già nella disponibilità dell’autorità amministrativa per il precedente provvedimento di sospensione.
Secondo un’interpretazione seguita da molte prefetture, perché si possa verificare la circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente è necessario che il provvedimento sia stato notificato al titolare del documento. Pertanto, fino a che l’interessato non è formalmente a conoscenza dell’applicazione della sanzione accessoria da parte della prefettura, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, risponderà solamente della violazione prevista dall’articolo 216, comma 6, per aver circolato nel periodo in cui la patente era ritirata.

Pur prendendo atto di tale indirizzo all’epoca maggioritario, per onestà intellettuale ho sempre sostenuto una diversa interpretazione che si discosta da quella che è stata, almeno si ad oggi, la dottrina maggioritaria, nonché dall’orientamento giurisprudenziale di massima e che in verità ho sempre ritenuto sostenibile sia  per rigore interpretativo, oltre che per l’effettività dell’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 218 del codice della strada.

All’epoca del convegno di Riccione del 2004, in occasione della mia relazione sulle sanzioni accessorie sostenni infatti la mia tesi che oggi, almeno così mi pare, sembra percorsa anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza che si pubblica. Curiosamente, anche il percorso argomentativo e i richiami giurisprudenziali sono pressoché gli stessi che nel 2004 avevo proposto durante la mia relazione alla quale, ovviamente, mi rifaccio…

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