Ristoranti e bar sulla ‘scia’ della liberalizzazione

Licenza di Pubblica Sicurezza, autorizzazione per la somministrazione, liberalizzazione delle licenze, liberalizzazione degli orari, DIA., SCIA nel settore delle licenze commerciali si assiste negli ultimi anni ad una certa confusione derivante dalla stratificazione di norme speciali e generali a contenuto diverso e non sempre ben coordinate.

L’art. 117 della Carta Costituzionale nel demandare alla competenza residuale generale delle Regioni la materia del commercio ha contribuito a creare tale confusione con Regioni che hanno legiferato pressoché su tutto e altre come la Regione Campania praticamente su niente.

Ma ecco che con la sentenza n. 189, depositata il 16 gennaio 2012, in buona sostanza il TAR Campania Sezione Terza ha stabilito che, se il Comune non ha sottoposto la zona del territorio a tutela, e, quindi non ha programmato l’apertura di nuovi bar e ristoranti, per iniziare una nuova attività di somministrazione è sufficiente presentare allo sportello unico attività produttive – SUAP – una “mera segnalazione dell’interessato di inizio attività (c.d. SCIA) ”.

 I giudici del TAR hanno evidenziato che dalla lettura dell’art. 19 della Legge 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e come modificato dall’art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, “deriva che alla data odierna, il legislatore ha inteso generalizzare la liberalizzazione delle attività commerciali, in base a quanto già effettuato con il “decreto Bersani”, uniformando la disciplina abilitativa allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande a quelle delle ulteriori attività commerciali e prevedendo, in tali casi, la formazione del titolo per silenzio assenso, ad eccezione delle ipotesi in cui siano previsti limiti, contingentamento complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, fatto salvo naturalmente l’esercizio dei poteri inibitori o di autotutela previsti dalla norma medesima”.

 Con ciò si verifica che, ancora prima che il Parlamento proceda alla conversione di due decreti legge n. 1 e n. 5 del 2012, che hanno accelerato il processo di liberalizzazione e semplificazione, il TAR della Campania ha posto dei paletti alle interpretazioni restrittive di coloro che ritenevano si dovesse ancora procedere al rilascio di una autorizzazione.

 E ciò in relazione anche al fatto che il Ministero dell’Interno ha più volte sostenuto che il settore continua ad essere assoggettato al testo unico di pubblica sicurezza e da ultimo con lettera n. 557/PAS/U/015447/12982.A.P(24) del 24/08/2011 ha affermato che la SCIA deve ritenersi esclusa per gli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla Pubblica Sicurezza.

 Del resto, non può essere ignorato il fatto che già l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 1/2012 ha stabilito che: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».

 Pertanto, deve ritenersi, in conformità con quanto disposto dalla citata Sentenza del Tribunale amministrativo napoletano (Tar Campania – Napoli, Sez. III, 16 gennaio 2012, n. 189), che in ogni caso in cui il Comune non abbia previsto limiti di contingentamento delle licenze giustificate dai motivi di cui all’art. 64, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, per lo più, ragioni di sostenibilità socio-ambientale, è possibile iniziare l’attività di somministrazione di cibi e bevande mediante una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il che, comporta che il commerciante può iniziare l’attività sin dal giorno successivo al deposito presso il Comune della segnalazione di inizio attività; fatto salvo il potere dell’amministrazione comunale di paralizzare l’attività nei successivi sessanta giorni nel caso risulti, dall’esame della S.C.I.A., la carenza dei requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione per l’inizio dell’esercizio commerciale.  

 In buona sostanza il Tar della Campania ha di fatto avviato una nuova fase interpretativa sulla procedura di apertura di bar e ristoranti.

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26 thoughts on “Ristoranti e bar sulla ‘scia’ della liberalizzazione

  1. Caro collega, vorrei un parere su un caso di concessione demaniale marittima per posizionamento natanti e atrezzature balneari da noleggiare, area sosta pe scuola vela e attività ludiche- box adibito alla vendita di alimenti e bevande. dopo l’ultimo decreto delle liberalizzaioni può somministrare alimenti e bevande? Noi non abbiamo ancora adottato il Piano Utilizzo Litorale (P.U.L.).
    Cordiali saluti.
    info:079583108-3486917881

  2. Se è stata data una concessione demaniale con un box adibito alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande non capisco come mai non può essere presentata una scia per l’attivazione di tale attività. Tra l’altro le inefficienze della Pubblica Amministrazione non possono incidere sul cittadino ancor di più nella limitazione di un’attività economica ai sensi dell’art. 41 della Carta Costituzionale.
    Per delucidazioni 333/3052645

  3. Il sindaco del mio piccolissimo comune ha “recepito” la normativa sulla liberalizzazione con un atto deliberativo. Ma, Le chiedo, è possibile in un comune pochi abitanti, liberalizzare l’orario di apertura dei bar (ce ne sono cinque in una superficie totale di 6 kmq)senza potenziare il servizio di controllo? (nell’orario pomeridiano inesistente, figuriamoci in quello notturno).

  4. L’adeguamento delle disposizioni locali alla normativa nazionale è un atto dovuto naturalmente sussiste poi tutto il problema del controllo del territorio da parte delle forze di polizia nazionali e locali che attanagliate dalla riduzione delle spese scontano i problemi di carenza di personale e di risorse strumentali (auto e benzina) per garantire la sicurezza.
    Venendo al caso il Sindaco ha dovuto adeguarsi alla liberalizzazione e naturalemnet è a lui che vanno sottoposti i problemi di pacifica convivenza che si generano.

    • grazie davvero! ho ricevuto conferma di quanto pensavo. Nel nostro comune non è necessario girare con l’auto perché il centro abitato si chiude in un pugno; è anzi piacevole controllare facendosi una “brevissima passeggiata”. Distinti saluti e buon lavoro.

  5. egregio Comandante, volevo sottoporle un quesito:
    nel mio comune vi è un pubblico esercizio che attualmente possiede l’autorizzazione rilasciata nel 2000 di tipo C, quindi come intrattenimento e svago.
    oggi il titolare vuole convertire quell’autorizzazione in tipo A ( ristorazione).
    mi chiede se in questo caso basta presentare una scia in “variazione dell’attività” o cessare quella odierna e presentare una nuova come apertura?
    come sempre grazie

  6. Fatta salva la conformità dei locali dal punto di vista igienico sanitario ritengo siano condivisibili entrambe le soluzioni.
    Preciso che una cosa è avere una registrazione sanitaria per un locale di tipo “C” con una somministrazione di alimenti e bevande non svolta in misura prevalente e una cosa è avere una cucina attrezzata per una ristorazione a seconda del numero dei posti a sedere disponibili.
    Consiglio la variazione nel caso in cui vi sia un prosieguo di intestazione del titolo abilitativo e soggetto fiscale.
    Consiglio la cessazione e la conseguente nuova apertura nel caso in cui vi sia una intestazione del titolo diversa con diverso soggetto fiscale.

    • egregio Comandante, volevo sottoporle un quesito:
      nel mio comune vi è un bar ove mi reco frequentemente. la maggior parte delle volte mi serve il caffè la madre anziana della titolare. Vorrei sapere se la madre essendo pensionata possa svolgere l’attività come collaboratrice familiare della titolare. Inoltre cortesemente vorrei conoscere la legislazione in merito e le eventuali sanzioni. Grazie

      • Nel caso in cui la signora seppur in pensione è assicurata con un contratto di collaborazione non ci sono problemi in caso contrario si tratta di lavoro subordinato cosiddetto a nero. La questione è di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.

  7. Gentile comandante,
    i bar e i ristoranti possono aprire presentando scia e attestato dei requisiti morali e professionali?
    Se si, a cosa si appellano le amministrazioni comunali per non recepire tale ddl?
    Se è dovuto alla ragione di “zone soggette a programmazione” quali sono codeste zone? Per lo più per ragioni socio-ambientali?
    Inoltre se si, come si gestisce con la camera di commercio che, per aprire posizione camerale, ritiene non sufficiente scia e requisiti?

    La ringrazio vivamente per la disponibilità, l’iniziativa e la pazienza.

    Cordiali saluti.

  8. La normativa sulla liberalizzazione non deve essere recepita in quanto la stessa si applica dalla sua entrata in vigore. I bar ed i ristoranti si attivano con la scia da presentare al SUAP attraverso la piattaforma on line ed in contemporanea si apre la partita iva e la posizione alla Camera di commercio.
    Per le zone soggette a programmazione la norma prevede che :
    Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
    Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
    In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

  9. Gentile comandante,
    grazie del suo interesse e della dettagliata risposta.
    Purtroppo faccio parte di quei casi per cui il comune in cui risiede l’attività forse non sa dell’integrazione del pacchetto liberalizzazione.
    Inoltre la zona in questione non è un centro storico né una zona a tutela artistica né una zona residenziale né una zona con altre attività simili: in poche parole è isolato, tuttavia con tutte le caratteristiche per essere controllato dall’esterno e rispetta appieno la normativa sulla sorvegliabilità.
    Durante il sopraluogo per accettarne la sorvegliabilità mi hanno fatto un verbale vedendo il locale “arredato e corredato di bevande” sospettando la mia apertura.
    Ho dichiarato di aver aperto in funzione della legge, e su questa mia mi hanno multato pesantemente, intimidandomi di non aprire.
    Cosa posso fare?
    Posso presentare un ricorso?
    L’unica cosa che mi interessa è lavorare e far lavorare responsabilmente altre persone.

    Grazie dell’interesse e del suo tempo.

  10. Premesso che liberalizzazione non significa che ognuno fa cosa vuole in quanto vi sono comunque degli adempimenti da fare tra cui : Registrazione Sanitari e SCIA.
    Ai sensi del vigente art. 64 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 Agosto 2012 n. 147 l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio SOLO nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3; negli altri casi solo SCIA.
    L’aver allestito un locale e non esercitare l’attività di somministrazione e/o vendita non è sanzionabile da nessuna normativa al momento vigente.
    Nel caso prospettato se non era assolutamente in atto attività di vendita o somministrazione consiglio di fare ricorso in caso contrario no.
    Se l’attivazione dell’attività è avvenuta previa registrazione sanitaria, agibilità del locale, possesso dei requisiti morali e professionali ed invio al SUAP della SCIA sicuramente è possibile fare ricorso in caso contrario assolutamente no.

  11. Salve signor Comandante.
    Le volevo chiedere delle informazioni.
    Vorrei aprire un attivita di Bar a Roma in zona Trastevere (fa parte del municipio 1 )..
    In quella zona ci sono moltissime restrizzioni essendo centro storico..
    Il locale che sto per acquistare ha gia le licenze come discoteca.piano bar ecc tranne la licenza bar..
    Il proprietario che mi sta per vendere il locale aveva fatto richiesta nel 2009 per la licenza B.Ma gli era stata respinta..ora con la liberalizzazione avrei qualche possibilita di ottenere la licenza b? Ho letto anche di una licenza a punti da rispettare..e il locale in questione rispetta già questi punti. .
    Spero in una sua risposta.
    Grazie

  12. buona sera signor comandante io ho un attivita di bar in una contrada comprata nel 2008 adesso a200 metri coloro che mi hanno venduto l attivita apriranno la stessa,cosa posso fare per evitare una tale truffa visto che hanno liberalizzato le licenze e i prossimi ad aprire lo fanno con una spesa minima,mentre io ho dovuto pagare anzi sto ancora pagando € 72.500 grazie

  13. caro comandante volevo chiederle se io in quanto proprietario di un ristorante in un piccolo comune campano sono obbligato a comunicare al comune gli orari di apertura e chiusura del mio ristorante? e in caso lo facessi, dovrei poi rispettarli obbligatoriamente

  14. Gent.mo Comandante, dalle Sue preziose annotazioni mi pare di capire che per il centro storico di Roma non sia possibile aprire un nuovo bar (pur essendo in possesso di tutti i requisiti) in quanto questa zona è ritenuta “speciale” e di fatto è come se ci fossero ancora le licenze. Mi può correggere se sbaglio? Grazie.

  15. Gent.mo Comandante ,vorrei chiedere un parere :può un Sindaco emanare un ‘ordinanza sugli orari di apertura e chiusura (deciderli lui !!!!)perché molti cittadini si sono lamentati della carenza del servizio fornito da noi commercianti !!!!(stando alle loro lamentele!!!!!).Noi cosa possiamo fare a riguardo ?Grazie.

  16. Una Srl mediante SUAP on-LINE ha dichiarato l’inizio di attività di un ristorante (mq. 200 circa), allegando tutta la documentazione in parte autocertificata, l’agibilità e l’autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande con Dia alla ASL.
    La medesima società, che non ha ancora iniziato realmente l’attività di ristorazione, ora intende aprire in una zona ben delimitata del ristorante un longe bar, occupando una superficie di circa 50 mq.
    Cosa deve fare?
    La Scia e la Dia originarie sono ancora valide?
    O è necessario procedere con una semplice comunicazione al SIAN, al comune e al Suap, allegando un piantina e un layout della nuova attività?
    Oltre, ovviamente, a comunicare le variazioni in A.E. ed in Camera di Commercio.
    Il bar ed il ristorante possono coesistere?
    Grazie

  17. Sono proprietaria di un’edicola stagionale attrezzata per essere utilizzata anche come bar. Finora il comune non mi ha concesso la licenza di somministrazione di alimenti e bevande nonostante avessi tutti i requisiti igienico sanitari, urbanistici e iscrizione al Rec motivando che il suolo pubblico a me concesso è solo per vendita giornali. Vi chiedo: in un momento in cui la vendita del prodotto editoriale è in forte calo risulta importante capire quali altri prodotti non editoriali possa vendere l’edicolante. Con l’approvazione del decreto sulle liberalizzazioni (legge 1/2012/art. 39) essendo in possesso di tutti i requisiti igienico sanitari, iscrizione al Rec, posso somministrare anche alimenti e bevande? Si può considerare l’occupazione di suolo pubblico anche di tipo commerciale? A tale proposito riporto qui di seguito una delibera della giunta regionale Veneto del 2003 che dal mio punto di vista, se presa in considerazione da altre regioni potrà fare scuola o da apri pista per tutte quelle edicole che, avendone i requisiti, vogliano ampliare il proprio scopo commerciale. IL VENETO ha previsto che i punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola anche a un settore diverso da quello dei prodotti editoriali, sia di tipo non alimentare che alimentare; nel primo è compresa l’attività di vendita di pastigliaggi mentre per il secondo, il rivenditore dovrà munirsi dei requisiti commerciali, urbanistici e igienico sanitari previsti dalla normativa per il settore alimentare. (art. 3 punto 6 della Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 16 maggio 2003). Grata di una vostra sollecita risposta vi invio i miei più cordiali saluti.

  18. Gentile comandante Domenico Giannetta, le scrivo in quanto sto raccogliendo informazioni per poter inoltrare (con altri vicini di abitazione) a sindaco, etc, del comune di Terracina esposto o denuncia ( cosa è meglio?)nei confronti di una situazione che si è venuta a creare quest’anno e che è di enorme disturbo alla quiete pubblica : il gestore di un locale ha occupato (legalmente?) suolo pubblico lasciando circa 1m.50, escluso un marciapiede, di spazio disponibile per il passaggio pedonale, il zona vietata al transito di veicoli( se non autorizzati). Per cercar di “visualizzare” il luogo il marciapiede costeggia muretto che delimita una piazza che confina con zone archeologiche ( il luogo è nel cuore del centro storico di Terracina). Sono riuscita ad aver alcune informazioni che ci interessano anche grazie a sue risposte date a altri cittadini. ma non riesco ad avere informazioni sulla legalità di occupazione di tanto suolo pubblico Il locale è molto piccolo e la sera mette tavolini e sedie, non solo sulla pedana che serve da ingresso al locale, ma anche nella piazza circondata dal muretto, muretto che viene reso più confortevole da cuscini; e tutto questo allestimento viene tolto verso le 4 del mattino. Domanda: cè un regolamento che stabilisce quanto suolo pubblico può essere concesso? C’è un rapporto numerico tra i mq del locale e i mq richiesti per occupazione suolo pubblico? Ringrazio per la sua attenzione

  19. Egregio Comandante mi servirebbe una delucidazione.
    Nel 2014 5 luglio apro un pub ristorante al secondo piano di un edificio con destinazione di uso uffici. Faccio il cambio di destinazione parere preventivo a.s.l vigili del fuoco ecc ecc. I lavori durano un anno e come detto prima il 4 luglio 2014 il comune mi autorizza alla apertura.dopo circa due mesi di attività i vigili urbani

  20. Mi dicono che manca il requisito di sorvegliabilitá. E il 25 Ottobre 2015 mi notificato l ordinanza di chiusura. Che ne pensate? Grazie e buon lavoro. Giuliano Paolucci

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