Il chilometro ed il velox: novità dal Ministero dell’Interno

30 Marzo 2012
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Il problema è noto. La possibilità o meno di installare una postazione per il controllo della velocità senza presenza degli operatori a meno di una distanza dall’intersezione.

 

Per la verità il problema è ancora più “fine”. In pratica ci si chiede se, per tratti di strada a “velocità omogenea”, oltre che ripetere la segnaletica necessaria a limitare la velocità, sia anche necessario “riconteggiare il chilometro” prima di poter posizionare la postazione in considerazione del fatto che le regole generali della segnaletica stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada prevedono che, in carenza di ripetizione, la limitazione decade.

 

Dopo un tira e molla di circa un anno e mezzo, la risposta.

 

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato), con la Circolare 26-3-2012 n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 (Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. – Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità, ha precisato, per quanto concerne la distanza da rispettare tra la segnaletica verticale e la postazione per il controllo della velocità senza operatori di polizia presenti sul posto che  “Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali…(omissis)… la predetta distanza viene calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione…(omissis)… In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del rispetto della predetta distanza minima dal segnale posto dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo. In sintesi, in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione. ”