Veicoli industriali in conto terzi affidati senza conducente in comodato d’uso gratuito. Il punto della situazione

4 Aprile 2012
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In considerazione di alcuni quesiti che sono stati posti in merito all’applicazione dell’art. 84 del Codice della strada alla luce dell’emanazione del Regolamento CE n. 1071/2009), è importante il punto della situazione in merito ai veicoli industriali in conto terzi affidati senza conducente in comodato d’uso gratuito.

In particolare:

prima dell’entrata in vigore del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011 (dal 4 dicembre 2011, data dalla quale si applica il Regolamento CE n. 1071/2009), tra le varie forme di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto nazionale di cose per conto di terzi (così come al trasporto nazionale in conto proprio ed al trasporto internazionale) non era mai stato ricompreso anche il «comodato senza conducente », bensì unicamente la «locazione senza conducente».

 

Ai sensi dell’art. 12. paragrafo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 settembre 1977. n. 783:

«2. Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante veicoli in proprietà, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 4.

3. Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante un veicolo preso in locazione con facoltà di compera da parte del locatario, ai sensi dell’art. 9, n. 1),delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976. n. 32, dovrà essere apposta sulla relativa carta di circolazione, ad uso privato per trasporto di cose ovvero ad uso pubblico per trasporto di cose in servizio da piazza, l’annotazione prevista dal secondo comma dell’articolo 228 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959. n. 420».

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.D. prot. n. 291/2011 con decorrenza dal 4 dicembre 2011 (data dalla quale si applica il Regolamento (CE) n. 1071/2009), alcune specifiche disposizioni di tale decreto dirigenziale riguardano l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante uno o più veicoli a motore (autoveicoli) acquisiti in disponibilità da parte dell’impresa utilizzatrice con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente (cfr. l’art. 9/9° comma – 3°, 4°, 5° e 6° periodo).

 

In Sintesi le attuali prescrizioni:

 

quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni.

 

Ove l’impresa, successivamente all’inizio dell’attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni.

 

Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all’articolo 2, comma 227 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, qualora l’impresa abbia effettuato l’accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità tramite locazione o comodato non é ammessa.

 

Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall’articolo 84 del Codice della Strada, ai fini dei controlli previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005. n. 286, sono tenute a tenere a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell’impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata.

 

Appare evidente, pertanto, che in caso di veicolo utilizzato per trasporto di merci per conto terzi con contratto di comodato ad uso gratuito con una durata minima di almeno due anni, non si potrà applicare la sanzione dell’art. 84 CdS.