Pubblicato il decreto recante “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B”. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

26 Aprile 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Si rammenterà come l’articolo 122, comma 5-bis, del  codice della strada, come introdotto dall’articolo  20,  comma  2,  lettera  b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, ai  fini  del  conseguimento della patente  di  guida  di  categoria  B,  debbano essere effettuate  esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, presso un’autoscuola  con  istruttore  abilitato  ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’articolo  372, comma 2, del regolamento già aveva demandato ad un  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, in quanto attività potenzialmente pericolosa. Inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del  rilascio dell’autorizzazione a minore  ai  fini  della  guida  accompagnata  e relativa modalità di esercizio», in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla medesima legge 120/2010 nell’articolo 115 (commi da 2-bis a 2-septies), ha previsto che parte delle  esercitazioni  di  guida  per la formazione iniziale obbligatoria presso l’autoscuola, al fine del conseguimento dell’autorizzazione alla guida accompagnata, debbano essere effettuate in condizioni  di  visione  notturna,  su  strade   extraurbane   o   su autostrade. In particolare, l’articolo 9,  comma  1,  del  predetto  decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, ha disposto che  il  candidato che presenti istanza per il  conseguimento  della  patente  di  guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal  compimento  della maggiore  età,  già   titolare   di   autorizzazione   alla   guida accompagnata, è  esonerato,  tra  l’altro,  dall’applicazione  della disciplina di cui all’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada. Per l’attuazione di tali disposizioni, l’articolo 11-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35, ha previsto che  con  decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle quali il minore, nell’esercizio della guida accompagnata,  ovvero  il titolare  di  autorizzazione  ad  esercitarsi  alla  guida,   possono esercitarsi in autostrada o su strade  extraurbane  principali  o  in condizioni di visione notturna, prescrivendo che  ai  predetti  conducenti  sia  fatto  divieto  di  circolare  in autostrade con carreggiate a  tre  o  più  corsie  impegnando  altre corsie all’infuori delle  due  più  vicine  al  bordo  destro  della carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad  esercitarsi  alla guida sia fatto divieto di trasportare un  passeggero  diverso  dalla persona in funzione di istruttore,  al  di  fuori  delle  ipotesi  di esercitazione con veicolo di un’autoscuola.
Da queste disposizioni di massima è nato il decreto in commento

Continua a leggere