Utilizzo del telelaser: le precisazioni del Ministero
Con una recente nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nel caso di utilizzo del dispositivo ‘radar’ , questo può essere impiegato su qualsiasi tipo di strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purché presidiato, ben visibile e adeguatamente segnalato ai sensi dell’art. 142, c. 6-bis, del Codice.
Se il dispositivo opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, si precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui viene effettuato il rilievo.
Nel caso in esame, la distanza di un chilometro puo essere computata rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di effettiva installazione.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
26/03/2012 – Prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.
Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in oggetto indicata.
La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della legge 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.
Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle disposizioni dell’articolo 104 Reg. C.d.S. è stato precisato che la predetta distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione.
Sull’argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni .
In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.
In sintesi. in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Ma col “Telelaser”, ovvero con tutti i rilevatori di velocità tipo “pistola laser”, che consentono la rilevazione delle velocità “in avvicinamento”, non è vietato l’utilizzo “senza la presenza degli organi di polizia stradale” con la modalità quindi “in allontanamento”?!
Il mio intervento al ministero era predisposto per due chiarimenti in riferimento alle disposizioni impartite il 29/12/2011:
a) in detta nota il riferimento alla distanza dalla Legge riferita al cartello era invece riportata alla postazione;
b)chiedevo di chiarire per il telelaser se la distanza va riferita non già dalla postazione, ma dal punto di rilevamento, ma da quale cartello ? cioè l’eccezione in questo caso per assicurare a tutti gli utenti equità, a prescindere l’eventuale segnale di ripetizione, anche se il telelaser e sempre presidiato il chilometro è antecedente il punto di rilievo e no dalla postazione prescindendo dall’eventuale segnale di ripetizione.Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in verità,ha già chiarito che per il telelaser il controllo non è la postazione ma il punto di rilevamento.Mentre il Ministero degli interni anche con la circolare 06/03/2012 parla sempre di postazione.
Poichè non è stato riscontrato il mio quesito ho inviato il seguente sollecito.
Comm. Geom. Aldo Indini
Via N. Magaldi n. 1 – 72100 Brindisi
Brindisi, 12 maggio 2012
On. Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale.
Ferroviaria. Delle Comunicazioni
E per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza Viminale
00184 ROMA
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.
Con quesito in data 12 aprile 2012, stesso oggetto,rimasto privo di riscontro, in riferimento alla nota prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 in data 26/03/2012 di Codesto On. Ministero dell’Interno, lo scrivente con riferimento apparecchio di rilevamento telelaser, riteneva che la distanza di collocazione del segnale di preavviso, in tali casi deve essere riferita non già al punto in cui si trova l’operatore addetto al controllo quanto, piuttosto, al punto in cui avviene l’effettiva misura della velocità del veicolo in transito.
Si rimane inoltre nel dubbio poiché il rilevamento con il telelaser, l’effettiva misura della distanza di almeno di un chilometro varia a secondo la effettiva misura della distanza di rilevamento effettuato dal presidio di polizia stradale, no conosciuta dall’utente così come, invece, dovrebbe essere assicurata a tutti gli utenti, onde evitare un diverso comportamento tra rilievo con autovelox e rilievo con telelaser..
In attesa di riscontro con stima e massimo rispetto porgo distinti saluti.
Comm. Geom. Aldo Indini
Gentile Aldo, vorrei contattarla per chiederle se è possibile avere copia dell’originale nota inviatale dal ministero relativamente al punto in cui misurare la distanza dalla presegnalazione se la misurazione è effettuata tramite telelaser. Potrebbe cortesemente fornirmi un suo recapito e-mail? Inoltre le chiedo se è in possesso di sentenze di gdp che accolgano tale tesi. Anticipatamente la ringrazio
con i migliori saluti, Marco
Buona sera,
volevo gentilmente chiederle se ha avuto risposta riguardo il suo caso con oggetto: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.
se ha avuto risposta si può avere copia o riferimento?
grazie
cordiali saluti avoledo manuele
Attendo risposta dal Ministero dell’Intenro al mio quesito. Sono convinto che secondo la corretta interpretazione dell’art. 142/6bis CdS, l’impiego del cartello ” controllo elettonico della velocità” utilizzato per segnalare l’AUTOVELOX ( che prima si vede e poi rileva al passaggio) e il TELELASER ( che prima rileva a notevole distanza in luogo non conosciuto nè conoscibile e poi si fa vedere) coostituisca violazione del principio di uguaglianza.Quindi necessita segnalazione idonea, cioè cartello con scritta TELELASER aggiunto a quello sopra descrittdo.
salve, il mio quesito non c’entra con l’argomento “distanze degli apparecchi telelaser da segnalazioni con cartelli” bensì il suo utilizzo. Volevo sapere se una pattuglia sta operando con il telelaser su un tratto stradale che va dal punto A al punto B, può “riprendere” un veicolo proveniente da B verso A? Non si viola il principio della privacy legata agli apparecchi autovelox e telelaser cioè che non possono riprendere il guidatore frontalmente? Preciso che la strada in questione è una extraurbana secondaria con 2 corsie per senso di marcia, divise da un guard rail. Grazie
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza …Servizio di Polizia Stradale,ad una mia richiesta, aveva già espresso il parere sulla distanza dal punto di rilevamonto e no dalla postazione in data 24.06.2009 a firma del Direttore del Servizio di Polizia Stradale SGALLA.Vorrei inviarvene copia, ma non so come fare.