A norma dell’art. 615 comma 1 cpc, l’opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è il giudice del luogo dell’esecuzione salva la disposizione dell’art. 480 comma 3

Secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, l’opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato.

Cassazione sez. VI Civile, 21/2/2012 n. 2533

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