Accesso alla professione di autotrasportatore. Decreto dirigenziale sul requisito dello stabilimento

24 Maggio 2012
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Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il testo del Decreto Dirigenziale del 25 Gennaio 2012 (d’ora in poi decreto), con il quale ha attuato l’art. 5 del D.D. del 25.11.2011, individuando le modalità con cui deve dimostrarsi il requisito dello stabilimento: si tratta, com’è noto, del requisito introdotto dall’art. 5 del nuovo regolamento comunitario sull’accesso alla professione di autotrasportatore (Reg. 1071/2009), che deve essere dimostrato dall’impresa iscritta all’Albo affinché venga iscritta al Registro elettronico nazionale (R.E.N) e, di conseguenza, sia autorizzata all’esercizio  di quest’attività.

 

L’art.1 del decreto stabilisce che lo stabilimento viene dimostrato dall’impresa che:

–       dispone di una sede effettiva e stabile in Italia;

–       una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio della professione, immetta o abbia immesso in circolazione uno o più veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton (in funzione dell’accesso al mercato posseduto), attraverso una delle forme  previste dall’art. 9, comma 9 del D.D. del 25 Novembre scorso, inclusa, quindi la locazione senza conducente ed il comodato.

–       svolga in modo efficace e continuativo le attività di manutenzione dei veicoli, presso una sede operativa in Italia.

Gli aspetti più importanti che emergono da una prima lettura appaiono i seguenti:

–       per quanto concerne la sede effettiva e stabile (art.2, commi 1, 2 e 3), essa consiste nella disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in forma di proprietà, usufrutto, leasing, locazione o comodato regolarmente registrati. Tuttavia, ai soli fini della dimostrazione dello stabilimento, la norma prevede che la sede possa coincidere con la residenza anagrafica italiana del titolare (per le imprese individuali), o del legale rappresentante (per le società di persone) o dell’amministratore socio unico (società unipersonali). Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative a proprietà divisa, iscritti alla sezione speciale dell’Albo, possono eleggere il domicilio presso queste aggregazioni (sempre ai soli fini dello stabilimento), presentando all’Ufficio della motorizzazione competente il modello  riportato all’allegato B del decreto. Il comma 2 elenca i documenti da conservare presso la sede effettiva. Si tratta in particolare della documentazione contabile e fiscale, di quella relativa alla gestione del personale (libro unico), delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e dell’ulteriore documentazione di trasporto prevista dalle norme vigenti (es, originale della licenza comunitaria). Il comma 3 prevede delle facilitazioni per la tenuta di questa documentazione: i documenti contabili, fiscali e di gestione del personale possono essere conservati anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quelli sulle registrazioni dei tempi di guida e di riposo e sull’attività di trasporto possono essere tenuti, gratuitamente, anche presso un’associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori  di cose c/terzi presente in Comitato Centrale. Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative a proprietà divisa possono conservare tutta la documentazione di cui sopra presso queste ultime, a meno che, a loro volta, queste non detengano la loro documentazione presso un domiciliatario fiscale.

–       In merito alla disponibilità dei veicoli, la dimostrazione avviene con la loro immissione in circolazione ai sensi dell’art. 9, commi 9, 10 e 12  del D.D. del 25 Novembre u.s. Nei consorzi e nelle cooperative a proprietà divisa privi di automezzi, il requisito viene comprovato  attraverso i veicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.

–       A proposito della sede operativa in cui viene eseguita la manutenzione dei mezzi, essa può consistere in un’officina interna (ai sensi dell’art.10, comma 1, secondo periodo del D.P.R 14.12.1999, n. 558), oppure in un’officina di riparazioni esterna all’impresa che eserciti l’attività di autoriparazione, a norma della Legge 122/1992, almeno per le sezioni meccanica motoristica ed elettrauto. Le imprese appartenenti ai consorzi ed alle cooperative possono avvalersi delle officine di queste ultime.

–       Le modifiche degli elementi che compongono lo stabilimento devono comunicarsi all’Ufficio della motorizzazione competente per la sede principale, entro 30 giorni.

Infine, particolare attenzione va prestata all’art. 3 del D.D (disposizioni finali e entrata in vigore): entro 6 mesi da quando il provvedimento sarà stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le imprese che hanno dichiarato di essere in regola con lo stabilimento nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 1 del D.D. del 25 Novembre scorso, sono tenute a dimostrare questo requisito presentando  all’Ufficio della motorizzazione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme all’allegato A del Decreto in commento, insieme, se necessaria, a quella riportata nell’allegato B dello stesso Decreto. Scaduto questa termine, si applicherà la procedura prevista all’art. 13 del Reg. 1071/2009 per la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.