La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri. Cassazione penale, sez. IV, 4/6/2012, n. 21476

25 Giugno 2012
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La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali.

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