La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza per materia del giudice di pace. Cassazione civile, sez. VI, 11/6/2012, n. 9482

9 Luglio 2012
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La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22 bis senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poichè l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22-bis, fino a Euro 15.493,00.

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