In arrivo il regolamento che disciplinerà i servizi di emergenza nel soccorso agli animali

20 Agosto 2012
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Una modifica dell’articolo 177 del codice della strada, operata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, è andata aggiungere tra i veicoli che possono far uso congiunto dei dispositivi di segnalazione supplementare al fine dell’esecuzione dei servizi in emergenza, anche le autoambulanze e i mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, dei quali non sono noti ad oggi riferimenti normativi relativi alla classificazione e alle caratteristiche costruttive e funzionali.

A questi veicoli è concesso l’uso dei predetti dispositivi nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto devono essere disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità e la documentazione che deve essere esibita, eventualmente anche successivamente all’atto di controllo da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

Si rammenterà come qualcosa di simile sia già avvenuto per gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile, per i quali si è resa necessaria la specifica individuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In proposito, si evidenzia che in occasione dell’inserimento nell’articolo 177 del codice della strada dei veicoli adibiti ai servizi di protezione civile, ad opera del 5° comma dell’articolo 8 del decreto legge n. 172 del 2010, convertito nella legge n. 210 del 2010, è stata opportunamente modificata anche la rubrica di tale articolo, mediante l’aggiunta delle parole “di protezione civile”; al contrario, si rappresenta come ciò non sia avvenuto in occasione dell’ultimo inserimento dei veicoli in servizio di soccorso degli animali e di vigilanza zoofila.

Inoltre, il nuovo periodo inserito nel 1° comma dell’articolo 177 prevede che con il medesimo decreto siano disciplinate anche le condizioni in base alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui al 1° comma dell’articolo 12 del codice della strada.

Tra l’altro, analogamente a quanto già avvenuto con i veicoli adibiti ai servizi di protezione civile, molti dei quali erano già comunque muniti di dispositivi supplementari molto prima dell’intervento legislativo e dell’emanazione dei decreti ministeriali, anche in quest’ultimo caso, il Legislatore ha introdotto nella normativa nazionale una possibilità di fatto già autonomamente garantita dalle motorizzazioni provinciali mediante l’immatricolazione di veicoli per trasporti specifici di “animali infermi” muniti di dispositivi acustici e visivi, sebbene amovibili. Inoltre, in sede di tali immatricolazioni è anche già prevista, mediante esplicita indicazione nella carta di circolazione nonostante l’assenza di una previsione legislativa, la possibilità di utilizzo di tali dispositivi in casi urgenti di pericolo.

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere su uno schema di regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, formato da otto articoli, emanato in attuazione dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Per le attività di soccorso potranno essere utilizzate le autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE, i veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto e i veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, al fine di consentire il recupero di animali la cui presenza possa costituire elemento di pericolo per la circolazione strada. Le caratteristiche dei veicoli e i criteri di immatricolazioni saranno disciplinati dagli articoli 2 e 3 del regolamento.

Per quanto concerne l’uso dei veicoli privati per il trasporto degli animali in stato di necessità, previsto dallo stesso articolo 177, questo sarà disciplinato in analogia con le prescrizioni contenute nell’articolo 156, comma 4, del codice della strada per il trasporto di persone ferite o gravemente ammalate, prevedendo l’esenzione dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso degli ordinari dispositivi di segnalazione acustica, fermo restando il divieto di installazione e di utilizzo di dispositivi supplementari di cui all’articolo 177 del codice della strada. Pertanto, il privato potrà utilizzare.

L’articolo 3 definisce le modalità ed i criteri di immatricolazione.

L’articolo 4 definisce i criteri di utilizzo dei veicoli da parte dei soggetti pubblici e privati.

L’articolo 5 disciplina l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, individuando le circostanze e le condizioni dei servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali in stato di necessità.

L’articolo 6 individua gli stati patologici in presenza dei quali un animale è da considerare in stato di necessità.

L’articolo 7 individua la documentazione necessaria al fine di consentire agli organi di polizia stradale di verificare, anche successivamente, il legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

L’articolo 8 contiene norme di chiusura, rinviando alla competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione l’individuazione delle procedure e della documentazione tecnico-amministrativa occorrente per l’immatricolazione dei veicoli previsti all’articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione.

L’allegato contiene l’elencazione delle caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie.

Attendiamo il testo definitivo, dopo le osservazioni del Consiglio di Stato, per un commento completo.

 


(Circ. 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9) omissis –  Con la modifica apportata all’art. 177 C.d.S e l’integrazione all’art. 189 C.d.S. si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l’esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.

In conseguenza delle predette disposizioni, nell’espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.

La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l’esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.

 

 (Circ. del Ministero dell’interno 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/10310/10/101/3/3/9)

LE NUOVE REGOLE

•          Anche nell’attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli equiparati alle ambulanze o di mezzi di soccorso potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. Spetterà a specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilire le casistiche relative ai servi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi.

•          Le condizioni e la documentazione necessaria per comprovare lo stato di necessità (ex articolo 4 legge 689/81) allorquando viene effettuato da privato un trasporto di animale in gravi condizioni di salute sarà disciplinato con il medesimo decreto.

COSA È CAMBIATO

•          Viene introdotta la possibilità di utilizzare i dispositivi supplementari di emergenza (sia acustici che visivi) anche per i conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso impiegati nell’attività di recupero di animali che versano in gravi condizioni di salute o siano impegnati in servizi urgenti di vigilanza zoofila. L’articolo in esame caratterizza una autonoma ipotesi di stato di necessità quando il trasporto di animale che versa in gravi condizioni di salute è effettuato da privato cittadino. In tali casi, all’atto del controllo di polizia stradale, occorrerà prendere visione di apposita documentazione oggetto di emanando decreto ministeriale

 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 ottobre 2010, recante Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile

In tal senso,Luca Tassoni, su www.vigilaresullastrada.it

«L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità  di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1».

 

Potranno essere utilizzati veicoli riconducibili alle categorie internazionali M1 o N1 (rispettivamente, veicoli destinati al trasporto di persone ed aventi al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente e veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.).

 

In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

 

Lo schema di regolamento prevede, ad esempio, che la guida dei veicoli adibiti ad attività di protezione di animali in disponibilità di soggetti privati sia svolta esclusivamente da guardie particolari giurate.