TAR Puglia, Lecce, sez. II – Sentenza 31 luglio 2012, n. 1421 – Attività di distribuzione di materiale pubblicitario – Imbrattamento stradale – Responsabilità delle imprese – Presupposti – Individuazione

23 Agosto 2012
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1. Enti locali – Attività di distribuzione di materiale pubblicitario – Imbrattamento stradale – Responsabilità delle imprese – Presupposti – Individuazione
2. Enti locali – Testo unificato delle entrate comunali – Attività di distribuzione di materiale pubblicitario – Disciplina – Distribuzione del materiale pubblicitario esclusivamente mediante immissione nelle cassette postali – Legittimità
3. Enti locali – Testo unificato delle entrate comunali – Attività di distribuzione di materiale pubblicitario – Disciplina – Necessità del previo versamento della somma di euro 100,00 da parte delle imprese – A titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano – Illegittimità

Massime da Gazzetta enti locali

1. Affinché possa essere imputata una responsabilità alle imprese che svolgono attività di distribuzione di materiale pubblicitario per l’imbrattamento stradale dovuto all’indiscriminato abbandono di esso su suolo pubblico, è necessario dimostrare che i richiamati fenomeni di sporcizia siano una conseguenza diretta dell’attività di distribuzione “porta a porta”; invece, proprio perché essa consiste nel deposito in cassetta dei volantini, l’abbandono di essi nelle pubbliche strade ed i disagi connessi al fenomeno, in assenza di prova contraria, non sono da considerare quali effetti direttamente ricollegabili all’attività di distribuzione. In particolare, l’introduzione di prescrizioni eccessivamente limitative all’attività di distribuzione di depliant pubblicitari (che è essenzialmente libera) finisce con l’imputare alle imprese una responsabilità per fatto altrui (non contemplata nell’ordinamento se non in ipotesi tassative e limitate), atteso che l’imbrattamento stradale dipende piuttosto dall’abbandono dei volantini sul suolo pubblico da parte di chi li riceve.

2. È legittima la deliberazione del consiglio comunale, recante modifiche al testo unificato delle entrate dell’ente, con la quale l’amministrazione, ribadendo la necessità che il materiale pubblicitario vada distribuito esclusivamente mediante l’immissione nelle cassette postali, ha dettato una prescrizione che si rivela consona agli scopi perseguiti dall’Ente comunale (ossia quelli di evitare che l’incontrollato deposito di volantini possa potenzialmente trasformarsi in rifiuto e determinare il temuto insudiciamento delle pubbliche vie). Né particolarmente restrittive risultano essere le ulteriori prescrizioni che impongono di effettuare la distribuzione esclusivamente mediante l’immissione nelle cassette postali, in modo che nessun lembo del foglio fuoriesca, previa piegatura di esso in quattro parti. Parimenti ragionevole e consona allo scopo è la prescrizione che impone il divieto di depositare il materiale pubblicitario su usci ed androni di abitazioni private e su parabrezza e lunotti dei veicoli.

3. È illegittima la deliberazione del consiglio comunale, recante modifiche al testo unificato delle entrate dell’ente, nella parte in cui subordina l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario al previo versamento della somma di euro 100,00 da parte delle imprese, che il comune incassa, in aggiunta alla tassa sulla pubblicità, a titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano, nonché alla previa presentazione di apposita dichiarazione, almeno due giorni prima dell’inizio dell’attività di distribuzione, in mancanza della quale è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 200,00. Tale forma ulteriore di tassazione, oltre ad essere in contrasto con l’art. 23 Cost., in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a lla legge”, è irragionevole ed ultronea rispetto a quanto già prescritto dal Testo Unificato con riguardo alle modalità attraverso cui effettuare la distribuzione di materiale pubblicitario. Ed infatti, ove le imprese operanti nel settore e gli addetti alla distribuzione osservino i divieti e gli accorgimenti previsti, non vi è alcuna ragione ulteriore che possa giustificare il versamento, in aggiunta all’imposta sulla pubblicità, della somma di euro 100,00. Né è legittimo ritenere che tale versamento a carico delle imprese sia dovuto a titolo di parziale ristoro per le spese di pulizia del centro urbano; una volta che gli addetti alla distribuzione abbiano adeguatamente riposto i depliants nelle cassette postali, infatti, l’imbrattamento stradale non può ritenersi un effetto immediato dell’attività di distribuzione, cosicché tale imposizione si risolve in un provvedimento indirettamente sanzionatorio adottato dall’Amministrazione in violazione del generale principio di responsabilità (cfr. sentenza di questo Tribunale, sez. I., n. 1730/2011). Conseguentemente, per i medesimi motivi appena esposti, sono da ritenere parimenti illegittime le nuove prescrizioni, sia nella parte in cui esse prevedono che l’attività di distribuzione sia preceduta dalla presentazione di apposita dichiarazione, almeno due giorni prima dell’inizio, unitamente al versamento delle somme dovute, sia nella parte in cui introducono un trattamento sanzionatorio (con l’applicazione di una sanzione di euro 200,00) direttamente collegato alle ipotesi di omessa, tardiva o infedele dichiarazione.