In mancanza delle indicazioni contenute nella cartella esattoriale ai sensi dell’art. 480 cpc, la competenza va individuata nel luogo in cui il titolo (cartella esattoriale) è stato notificato poiché la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione deve essere individuata con riferimento all’art. 27 cpc e al contenuto dell’art. 480 comma 3 cpc, dovendosi equiparare la cartella esattoriale all’atto di precetto

24 Agosto 2012
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In mancanza delle indicazioni contenute nella cartella esattoriale ai sensi dell’art. 480 cpc, la competenza va individuata nel luogo in cui il titolo (cartella esattoriale) è stato notificato poichè la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione deve essere individuata con riferimento all’art. 27 cpc e al contenuto dell’art. 480 comma 3 cpc, dovendosi equiparare la cartella esattoriale all’atto di precetto.

Cassazione civile  sez. VI sentenza 11 luglio 2012 n. 11708

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione del 29 luglio 2010, omissis  ha convenuto la omissis  davanti al giudice di pace di omissis , al quale ha chiesto di accertare la nullità o l’inefficacia di cartelle esattoriali – asseritamente mai notificategli – relative a presunti e comunque prescritti crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada , e di disporre la cancellazione o in subordine la riduzione di un’ipoteca iscritta a carico di esso citante dalla predetta società;

che quest’ultima si è costituita, formulando varie eccezioni in rito e deducendo, nel merito, l’infondatezza della domanda;

che, con ordinanza riservata del 30 dicembre 2010, l’adito giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità delle cartelle esattoriali poste a base dell’ipoteca e, dopo aver qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ha dichiarato, ex art. 480 cod. proc. civ., comma 3, la propria incompetenza territoriale a favore del giudice di pace di omissis , luogo ove era stato “notificato il provvedimento”;

che, con ordinanza del 29 luglio 2011, il giudice di pace di omissis , davanti al quale è stato riassunto il giudizio, ritenuto che ai sensi dell’art. 27 cpc  il giudice territorialmente competente per le cause di opposizione all’esecuzione forzata è quello del luogo ove si trovano i beni, nella specie il comune di omissis  , con conseguente competenza di quel giudice di pace, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza;

che nessuna delle parti private ha controdedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

in via preliminare, che l’azione proposta dal omissis  si configura come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 comma 1 cpc, perchè è contestata l’esistenza di un titolo giustificativo della pretesa di agire in executivis (avendo l’opponente dedotto che l’iscrizione dell’ipoteca non è stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento, e che in ogni caso i pretesi crediti sono prescritti), sicchè la competenza ratione materiae è del giudice di pace, a nulla rilevando che nella specie, scaduto il termine indicato nelle cartelle esattoriali per il pagamento dei crediti ivi esposti, sia stata iscritta ipoteca, anch’essa impugnata dal omissis  giacchè – come esattamente ha osservato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – la notifica o la conoscenza dell’iscrizione di ipoteca costituisce “solo l’occasione per impugnare la stessa pretesa creditoria (id est, il titolo) che il concessionario intende realizzare coattivamente”;

che, per quanto riguarda la competenza territoriale, il Collegio condivide integralmente le conclusioni del pubblico ministero nel senso che, “in mancanza delle indicazioni contenute nella cartella esattoriale ai sensi dell’art. 480 cpc, la competenza va individuata nel luogo (nella specie il comune di omissis ) in cui il titolo (cartella esattoriale) è stato notificato”;

che, infatti, “la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione deve … essere individuata con riferimento all’art. 27 cpc e al contenuto dell’art. 480 comma 3 cpc, dovendosi … equiparare la cartella esattoriale all’atto di precetto”, mentre erra “il giudice di pace di omissis  nel ritenere che la competenza vada individuata, ai sensi dell’art. 26 cpc, nel luogo dove si trovano i beni da sottoporre a pignoramento, criterio valevole nel diverso caso in cui l’esecuzione sia già iniziata o quando nella cartella-precetto la parte istante dichiari la residenza o elegga domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione”;

che, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza funzionale e territoriale del giudice di pace di omissis  .