Regolamento cavi stradali – imposizione del deposito cauzionale di somme predeterminate sulla base delle misure degli scavi stessi a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale – in aggiunta al rimborso dei lavori di ripristino stradale da effettuarsi da parte del comune – illegittimità – ragioni. Cons. Stato, sez. V, 27.8.2012, n. 4606

4 Settembre 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha approvato il regolamento cavi stradali – ovverosia sugli scavi da parte di soggetti chiamati a realizzare o a gestire impianti sotterranei collocati al di sotto delle aree pubbliche -, nella parte in cui prevede l’imposizione del deposito cauzionale di somme predeterminate sulla base delle misure degli scavi stessi a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori, in aggiunta al rimborso dei lavori di ripristino stradale da effettuarsi da parte del comune. In via principale si deve ritenere la sussistenza della violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 23 della Costituzione, poiché risulta evidente il contrasto con la normativa comunale impugnata rispetto alla materia di prestazioni personali e patrimoniali imposte, in questo caso correlata all’utilizzazione e all’occupazione di spazi pubblici, poiché tale normativa non trova riferimenti in previsioni legislative. Oltre all’assenza di un titolo giuridico specifico poi, le contestate norme regolamentari non potrebbero trovare adeguata giustificazione in base al principio dell’articolo 2041 del codice civile. Infatti, tale normativa generale presuppone l’accertamento concreto di un arricchimento da parte del soggetto obbligato, con il correlato depauperamento dell’amministrazione. Gli eventuali maggiori costi sopportati dall’amministrazione comunale, per effetto delle attività compiute dal soggetto titolare dell’autorizzazione allo scavo, devono essere certamente compensati, in conformità alle regole codicistiche dell’arricchimento senza causa. Ma ciò non giustifica la previsione unilaterale e autoritativa dell’obbligo di pagare una somma forfetariamente determinata dall’amministrazione, senza alcuna verifica concreta in ordine alle conseguenze derivanti dall’autorizzata attività di escavazione. Inoltre, ed ancor più, resta il fatto che il “degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori” altro non appare che un duplicato del rimborso dei costi sopportati dal comune per il ripristino degli spazi pubblici, poiché ove si stabilisce la necessità del rimborso per il ripristino stradale, non si comprende quale fondamento logico abbia la previsione di un ulteriore ristoro per tenere indenne la pubblica amministrazione dall’avvenuto degrado dell’area pubblica derivante dagli scavi avvenuti.

 

Vedi il testo della sentenza