Rappresentanza dell’ente locale nei giudizi celebrati con il rito speciale ex art. 23 legge 689/1981. Corte di Cassazione, sez. II civ., ordinanza 7.8.2012, n. 14219

5 Settembre 2012
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Va disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della questione di massima, ritenuta di particolare importanza, concernente la necessità, o meno, anche per i giudizi di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 dell’autorizzazione della giunta comunale al sindaco, ove previsto dallo statuto dell’ente. Sembra, infatti, necessario stabilire se l’eventuale autorizzazione a stare in giudizio della giunta al sindaco, ove prevista dallo statuto dell’ente, sia richiesta anche per i giudizi di cui alla legge n. 689 del 1981, statuendosi se tale disposizione si riferisca unicamente alla difesa tecnica e rappresentanza in giudizio dell’ente, che a tal fine può delegare un suo funzionario, ovvero implicitamente attribuisca al sindaco direttamente, ex lege, una gestione della causa che possa prescindere dall’autorizzazione della giunta.

Corte di Cassazione, sez. II civ., ordinanza 7.8.2012, n. 14219