Marescialli/sottufficiali di polizia locale non sono ufficiali di P.G. ma agenti di P.G.

TAR Puglia, Bari, sez. II – Sentenza 3 ottobre 2012, n. 1730

10 Ottobre 2012
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È legittima la delibera di giunta comunale, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale”, nella parte in cui riserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sottoufficiali di polizia municipale con grado di maresciallo ordinario, dovendosi ritenere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che accede ad una nozione di operatore di p.m. in senso ampio. L’art. 5 della legge 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della polizia municipale di funzioni di polizia giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità di agente di p.g. riferita agli operatori e di ufficiale di p.g. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”. Risulta evidente, pertanto, la diversa accezione della locuzione “operatore”, nel senso che – con riferimento al parametro della citata norma di legge statale – tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale norma individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali).

Alla stregua di quanto sopra, ferma restando la discrezionalità che caratterizza l’attività di auto organizzazione dell’ente, non può dirsi illogica la norma del nuovo Regolamento né è ravvisabile alcun profilo di violazione della citata normativa statale, che costituisce il parametro di valutazione della legittimità e che non contempla la figura dei sottufficiali, i quali pertanto – in via di esclusione – non essendo sussumibili le figure apicali espressamente citate (comandante, vice comandante e ufficiali addetti al coordinamento) non possono che ricondursi nell’ambito della figura degli operatori. La disposizione di cui al nuovo Regolamento risulta pertanto sostanzialmente equa in relazione alla equa differenziazione sulla base del diverso grado di responsabilità.

 

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