Velox noleggio a costo zero? Vietato!

24 Ottobre 2012
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Proprio così; lo ha chiarito il Ministero Infrastrutture e Trasporti il 22 ottobre ’12 con la risposta prot. 5887 ad uno specifico quesito.
La questione non è di poco conto: alcune aziende, vuoi perché con un surplus di attrezzature “smontate” dai luoghi non più consentiti per la questione “del km”, oppure per invogliare il cliente/ente comunale al successivo acquisto, offrono quello che viene definito “noleggio a costo zero”.
Si tratta chiaramente, come traspare dalla risposta del Ministero, di una formula, “noleggio a costo zero”, che sembra scritta appositamente per aggirare il divieto di legge introdotto dall’art. 61 della legge 29-7-2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175, S.O.), laddove prevede che “Agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle violazioni esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale”. Non è pertanto ammesso il comodato. Infatti il “noleggio a costo zero”, nel nostro ordinamento, è un comodato.

Attenzione quindi! E’ come quando, per aggirare il problema della percentuale sulle sanzioni a favore dell’azienda che gestiva il servizio, prassi vietata che ha portato alla denuncia, e non poche volte all’arresto, di decine e decine di persone fra le quali alcuni colleghi della polizia locale, si stabiliva un costo di gestione fisso sulla sanzione, rapportato però al comma dell’art. 142 C.d.S. violato. E’ evidente che si trattava di un’alchimia, vietata, per continuare a riconoscere alle aziende una somma direttamente proporzionale all’importo della sanzioni “fatturato”.

 

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