È illegittima la nota di riscontro ad una istanza di accesso agli atti “nella parte in cui prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso, ovvero non prevede l’indicazione di un periodo di tempo maggiore o uguale a quindici giorni”. Consiglio di Stato, sez. VI, 26/10/2012, n. 5490

30 Ottobre 2012
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È illegittima la nota di riscontro ad una istanza di accesso agli atti “nella parte in cui prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso, ovvero non prevede l’indicazione di un periodo di tempo maggiore o uguale a quindici giorni”, considerato che l’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006 dispone che l’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione, oltre che dell’ufficio cui rivolgersi, “di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per estrarne copia”, per cui non soltanto l’accesso deve essere previsto per un periodo non minore di quindici giorni ma tale periodo minimo deve essere anche specificato nell’atto di accoglimento; la disposizione è perciò tassativa, essendosi evidentemente ritenuto di consentire in questo modo la condizione per il pieno esercizio del diritto all’accesso.

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