Fermo fiscale – La giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato. Ordinanza Corte di Cassazione SS.UU. 18 ottobre 2012, n. 17844

8 Novembre 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

L’impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata.

Vedi il testo dell’ordinanza