Soppressione Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

12 Novembre 2012
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L’art. 12, comma 20, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, la cosiddetta Spending Review, dispone che “A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”.

 

Si tratta in buona sostanza della soppressione degli organismi collegiali “non più necessari” ossia “inutili” questa volta però operata in modo drastico rispetto al tentativo di cui all’art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all’art. 68 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 29 disponeva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto valutare, prima della scadenza del termine di durata degli organismi ritenuti utili l’eventuale proroga della durata degli stessi.

 

Il regime di proroga, cui fa riferimento il comma 20 del Decreto Legislativo n. 95/2012, è disciplinato dall’art. 68, comma 2, D.L. 112/2008, che a sua volta sancisce “Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l’utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell’organismo”.

 

A sua volta il citato comma 2-bis dell’art. 29 del D.L. 223/2006 dispone “La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso”.

 

Il comma 6 dell’art. 29 testualmente recita “Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica” per cui tali enti avrebbero dovuto operare in maniera analoga tenuto conto che l’obiettivo di risparmio della spesa costituiva e costituisce disposizione di principio ai fini della finanza pubblica.

 

Da quanto è dato sapere nessun ente si è mosso su questo aspetto con la conseguenza che tale omissione ha comportato l’implicita soppressione della commissione di vigilanza pubblico spettacolo, in quanto l’elenco delle commissioni da mantenere in vita dovevano essere fatto rientrare in un provvedimento ad hoc, spiegandone le ragioni della loro necessità.

 

L’obbligatorietà di un D.P.C.M. di individuazione degli organismi utili è stata poi reiterata con l’art. 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008, ma con la specifica previsione che la proroga non avrebbe potuto superare i due anni. Il D.P.C.M. che ha individuato gli organismi da mantenere è del 13 Ottobre 2011 ma, secondo il Ministero dell’Interno, Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale, giusta nota n. 557/PAS/U/016945/13600.A(8) del 21 settembre 2012, diretta alla Prefettura di Perugia, il termine biennale di prorogatio della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo istituita con il D.P.R. n. 311/2011, dovrebbe intendersi già decaduto.

 

Il Ministero dell’Interno, nella citata nota rileva che la previsione pone complessi problemi interpretativi sui quali il Dicastero non può pronunciarsi allo stato, poiché, attesa la pluralità degli uffici coinvolti, pare opportuna una linea interpretativa omogenea e comune. Le incertezze riguardano sia la esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, sia l’individuazione degli uffici destinatari delle competenze.

 

Quanto al primo profilo, secondo una interpretazione rigorosa, lo soppressione potrebbe addirittura considerarsi già avvenuta il 20 luglio 2012 (art. 3, D.P.R. n. 85/2007 e D.P.C.M. 13 ottobre 2011), per tutti gli organismi interessati.

 

Quanto al secondo profilo, l’ufficio titolare delle competenze trasferite, compreso quello della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non sembra potersi individuare in modo agevole ed automatico, attese le pluralità di competenze tecniche specialistiche degli organismi in discorso e la loro articolata composizione.

 

 

Per approfondimenti:

 

  1. D.P.C.M. 13 ottobre 2011
  2. Ministero dell’Interno, Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale, nota n. 557/PAS/U/016945/13600.A(8) del 21 settembre 2012, diretta alla Prefettura di Perugia